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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 36396/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/02/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 23 febbraio 2022, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trento, dichiarava inammissibile, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la domanda di concessione della misura della semilibertà formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in quanto, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stata revocata nei confronti del predetto la misura degli arresti esecutivi e non erano ancora trascorsi tre anni da detta pronuncia, come previsto dalla norma di cui all'art. 58-quater Ord. Pen..

2. Avverso detto provvedimento, hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del condannato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] de Bertolini e [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e difetto di motivazione.

Secondo la difesa, il provvedimento impugnato sarebbe viziato per avere applicato in malam partem la norma di cui all'art. 58-quater Ord. Pen., che sancisce il divieto di non cessione di benefici penitenziari in caso di precedente revoca di misura alternativa, mentre, nel caso di specie, al condannato erano stati revocati i c.d.

"arresti esecutivi"; il provvedimento sarebbe, altresì, viziato sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione posto che erroneamente avrebbe equiparato la misura cautelare degli arresti domiciliari, richiamati dall'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., con la misura alternativa alla detenzione domiciliare, a cui si riferisce la citata norma di cui all'art. 58-quater Ord. Pen..

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.

E in vero, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, cui si intende dare continuità, secondo cui, "attesa l'equiparabilità alla detenzione domiciliare, di cui all'art. 47 -ter Ord. Pen., del regime detentivo che si instaura, ai sensi dell'art. 656, comma primo, cod. proc. pen., nei confronti del detenuto già agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, l'eventuale, successiva revoca degli arresti domiciliari, quando non sia ancora intervenuta la decisione del Tribunale di sorveglianza circa l'applicazione di una delle previste misure alternative, comporta l'operatività del divieto di concessione di tali misure, stabilito dall'art. 58 -quater, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario" (Cass. Sez. 1, n. 27649 del 12/04/2013, Rv. 257118 - 01; cfr.

Cas.

Sez. 1, n. 23927 del 17/05/2013, Rv. 255812 - 01, che ha affermato che "attesa l'equiparabilità alla detenzione domiciliare di cui all'art. 1 L. n. 199 del 2010 del regime detentivo che si instaura, ai sensi dell'art. 656, comma primo, cod.proc. pen., nei confronti del detenuto già agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, l'eventuale, successiva revoca degli arresti domiciliari, quando non sia ancora intervenuta la decisione del tribunale di sorveglianza circa l'applicazione di una delle previste misure alternative, comporta l'operatività del divieto di concessione di tali misure, stabilito dall'art. 58-quater, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario"; cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 42542 del 25/06/2018, Rv. 274336 - 01, secondo cui "sussiste l'interesse del condannato a ottenere la revoca del provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza, a seguito dell'esecuzione di una misura cautelare custodiale, abbia revocato il beneficio del differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, qualora per i reati posti a fondamento della misura sia sopravvenuta sentenza di assoluzione, in funzione sia dell'eventuale ripristino della situazione anteatta che della necessità di evitare i possibili effetti ostativi della revoca alla concessione di ulteriori benefici ex art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354).

2. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 23 febbraio 2022, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trento, dichiarava inammissibile, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la domanda di concessione della misura della semilibertà formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in quanto, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stata revocata nei confronti del predetto la misura degli arresti esecutivi e non erano ancora trascorsi tre anni da detta pronuncia, come previsto dalla norma di cui all'art. 58-quater Ord. Pen.. 2. Avverso detto provvedimento, hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del condannato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] de Bertolini e [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e difetto di motivazione. Secondo la difesa, il provvedimento impugnato sarebbe viziato per avere applicato in malam partem la norma di cui all'art. 58-quater Ord. Pen., che sancisce il divieto di non cessione di benefici penitenziari in caso di precedente revoca di misura alternativa, mentre, nel caso di specie, al condannato erano stati revocati i c.d. "arresti esecutivi"; il provvedimento sarebbe, altresì, viziato sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione posto che erroneamente avrebbe equiparato la misura cautelare degli arresti domiciliari, richiamati dall'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., con la misura alternativa alla detenzione domiciliare, a cui si riferisce la citata norma di cui all'art. 58-quater Ord. Pen.. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate. E in vero, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, cui si intende dare continuità, secondo cui, "attesa l'equiparabilità alla detenzione domiciliare, di cui all'art. 47 -ter Ord. Pen., del regime detentivo che si instaura, ai sensi dell'art. 656, comma primo, cod. proc. pen., nei confronti del detenuto già agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, l'eventuale, successiva revoca degli arresti domiciliari, quando non sia ancora intervenuta la decisione del Tribunale di sorveglianza circa l'applicazione di una delle previste misure alternative, comporta l'operatività del divieto di concessione di tali misure, stabilito dall'art. 58 -quater, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario" (Cass. Sez. 1, n. 27649 del 12/04/2013, Rv. 257118 - 01; cfr. Cas. Sez. 1, n. 23927 del 17/05/2013, Rv. 255812 - 01, che ha affermato che "attesa l'equiparabilità alla detenzione domiciliare di cui all'art. 1 L. n. 199 del 2010 del regime detentivo che si instaura, ai sensi dell'art. 656, comma primo, cod.proc. pen., nei confronti del detenuto già agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, l'eventuale, successiva revoca degli arresti domiciliari, quando non sia ancora intervenuta la decisione del tribunale di sorveglianza circa l'applicazione di una delle previste misure alternative, comporta l'operatività del divieto di concessione di tali misure, stabilito dall'art. 58-quater, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario"; cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 42542 del 25/06/2018, Rv. 274336 - 01, secondo cui "sussiste l'interesse del condannato a ottenere la revoca del provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza, a seguito dell'esecuzione di una misura cautelare custodiale, abbia revocato il beneficio del differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, qualora per i reati posti a fondamento della misura sia sopravvenuta sentenza di assoluzione, in funzione sia dell'eventuale ripristino della situazione anteatta che della necessità di evitare i possibili effetti ostativi della revoca alla concessione di ulteriori benefici ex art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354). 2. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
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