CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 luglio 2021
Cassazione n. 17144/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 11/08/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente accolto la istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza cautelare emessa in data 16/7/2021 dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata al predetto la misura degli arresti domiciliari, annullando la decisione in relazione al reato di cui al capo 2)(artt.110, 317 cod. pen.) e confermandola in relazione ai reati di cui ai capi 3, 5, 6, 7 ,8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (artt. 110,319-quater cod. pen.) in relazione all'abuso delle funzioni commesso quale vigile urbano in servizio nel comune di [OSCURATO:PERSONA] in concorso con il vigile urbano [OSCURATO:PERSONA] ed il titolare di ditta convenzionata ([OSCURATO:PERSONA])- o altra ditta non convenzionata - con il predetto comune per la rimozione dei veicoli e i vari proprietari dei veicoli rimossi dalla pubblica via in quanto privi di copertura assicurativa, omettendo di verbalizzare e sanzionare l'infrazione amministrativa di cui all'art. 193 C.d.s. ed inducendo i predetti proprietari delle vetture a consegnare indebitamente alle ditte una somma per la rimozione e la successiva rottamazione dei veicoli, avvantaggiando la ditta convenzionata per il mancato riversamento di parte dell'importo dovuto al Comune o la ditta esterna in quanto non convenzionata. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'Anselmi deducendo: 2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 266, 267, cod. proc. pen., 317, 319-quater cod. pen. in relazione al rigetto della dedotta nullità dei decreti autorizzativi di cui ai R.I.T. 2158/2020, 1929 e 1930/2020 per assenza di sufficienti indizi dell'ipotizzato reato di cui all'art. 317 cod. pen., risultando inconferenti gli argomenti opposti dalla ordinanza impugnata in quanto gli elementi che hanno fatto escludere la gravità indiziaria in sede di riesame in relazione al reato di concussione di cui al capo 2) risultavano già sulla base della denuncia del venditore ambulante e della informativa, dalla quale già emergeva il contesto dei controlli e della richiesta della licenza all'ambulante, fatti che escludevano qualsiasi costrizione ai danni di quest'ultimo. 2.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 125,192 comma 2, 292, comma 1 lett. c) e 273 cod. proc. pen. in relazione alla mancata motivazione su ogni singola contestazione - derivata dall'analoga mancanza della prima ordinanza - non essendo sufficiente la generica motivazione omnicomprensiva adottata senza dare conto delle singole vicende contestate (v. pg. 115 della ordinanza genetica) e - nel negare l'assunto difensivo - non indicando l'ordinanza impugnata in quale parte di quella genetica si rinvenga la motivazione in relazione ad ogni singolo capo di accusa. 2.3. Con il terzo motivo, violazione degli artt. 110, 43, 319-quater cod. proc. pen., 273, 273, comma 1-bis, 192, comma 2, 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alle deduzioni difensive in ordine alla insussistenza degli elementi strutturali del delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen. e, in particolare dell'elemento della consapevolezza della illegittimità della promessa che i PP.UU. avrebbero effettuato in capo ai privati. Tale elemento non risulta essere stato accertato dal Tribunale neanche sotto il profilo indiziario. 2.4. Con il quarto motivo, violazione degli artt. 319-quater, 640 e 61 n. 9 cod. pen. e vizio della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei delitti di induzione indebita in quello di truffa aggravata, peraltro da escludersi in quanto le rimozioni per violazione dell'art. 193 C.d.s. non rientravano nella convenzione comunale. 2.5. Con il quinto motivo, violazione degli artt. 319-quater e 323 cod. pen. e vizio della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei delitti di induzione indebita in quello di abuso di ufficio, non essendo sufficiente il richiamo alla natura sussidiaria di tale reato. Invece, la connotazione patrimoniale del vantaggio che i due agenti di polizia municipale avrebbero fatto conseguire ai trasgressori ed alle ditte fornitrici del servizio di rimozione risulta sovrapponibile agli orientamenti di legittimità citati in ordine alla configurabilità del reato di abuso di ufficio in capo di mancata elevazione di una sanzione amministrativa da parte del pubblico ufficiale, non risultando danno per la P.A. in quanto le rimozioni per violazione dell'art. 193 C.d.s. non rientravano nella convenzione comunale, non dovendosi - pertanto - devolvere alcuna quota al Comune. 2.6. Con il sesto motivo, violazione dell'art. 274 lett, a) e c) cod. proc. pen. e 275 cod. proc. pen. e vizio della motivazione nella parte in cui non ha considerato i requisiti di attualità e concretezza e l'incidenza della sospensione cautelare dal servizio e non risultando elementi concreti sulla possibilità di inquinamento della prova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione e deve esser accolto.2. Il secondo preliminare motivo è manifestamente infondato oltreché genericamente proposto limitandosi a censurare la mancata indicazione da parte del Tribunale delle parti in cui la ordinanza genetica abbia valutato partitannente i fatti, non tenendo conto della dettagliata considerazione delle emergenze poste a base dei singoli episodi e della conseguente valutazione indiziaria (v. pg. 61 e ss. della ordinanza). 3. Il primo motivo è fondato. Il Tribunale ha rigettato la dedotta eccezione di inutilizzabilità delle captazioni assumendo che l'annullamento della ordinanza in relazione per assenza della gravità indiziaria del reato sub 2) era conseguente solo al rinvenimento del verbale e della merce sequestrata presso gli uffici della polizia municipale in data 21/7/2021 - che escludeva la volontà di appropriazione della merce da parte degli agenti - laddove gli elementi posti a base dei decreti di urgenza e della conseguente convalida (n. 2158/2020, 1929/2020 e 1930/2020) che avevano autorizzato le intercettazioni si fondavano su una gravità indiziaria correttamente desunta dalla denuncia dell'ambulante del [OSCURATO:DATA_NASCITA], giorno dei fatti. In particolare, la costrizione è desumibile dalle circostanze e modalità della condotta tenuta dai vigili all'atto del prelievo della merce che "per l'iniziale negazione di ogni spiegazione del loro comportamento" appariva abusiva e comunque arbitraria tale da spingere a non reagire a tale comportamento; mentre la dazione deve essere riferita alla merce che l'ambulante "sarebbe stato sostanzialmente costretto a lasciare che gli agenti trattenessero presso di loro, costituendo i loro atteggiamenti prevaricatori una minaccia implicita". 4. Ritiene la Corte che la giustificazione resa dal Tribunale in ordine alla qualificazione delle condotte tenute dai vigili urbani al momento del loro intervento nei confronti dell'ambulante non individui la fattispecie concussiva posta a fondamento dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non giustificandosi il proprium della fattispecie concussiva, finendosi per attribuire valore concussivo al solo irregolare svolgimento di un'attività di ufficio. Manca l'abuso costrittivo che esula dalla mancata comunicazione illico et immediate all'ambulante delle ragioni della apprensione della merce esposta, senz'altro realizzata nell'ambito di una istuzionale attività di controllo - all'ambulante era contestualmente richiesta l'esibizione della licenza, alla quale era subordinata la restituzione della merce. Né la pretesa minaccia implicita, posto che non se ne individua il contenuto anche perchè proveniente da soggetti di cui - secondo la stessa ordinanza (v. pg 12) - non era nota alla vittima, al momento della apprensione, la loro qualità pubblica.Manca, ancora, il causale conferimento della pretesa utilità - una volta esclusa la consegna della merce da parte dell'ambulante - che non può essere sostituito dalla postuma sopportazione del trattenimento della merce da parte dell'agente. Manca, infine, l'elemento costitutivo della utilità che, secondo costante orientamento, indica tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, tale non potendosi - evidentemente - considerare la povera merce sottratta per ragioni di ufficio. Cosicché illegittima si palesa l'autorizzazione a svolgere le captazioni nell'ambito dei provvedimenti indicati, mancando il presupposto costituito dalla gravità indiziaria del reato di concussione ipotizzato dall'accusa. 5. Il terzo motivo è fondato. 5.1. Il Tribunale ha sostanzialmente escluso che la convenzione comunale per il prelievo ed il trasporto dei veicoli si applicasse nei casi previsti dall'art. 193, comma 4, c.d.s. e, pertanto, l'ingiusto profitto conseguito dall'omesso versamento della quota comunale (v. pg. 14) ed ha centrato la sussistenza delle ipotesi induttive contestate sulle "particolari modalità della richiesta e di realizzazione della pretesa" consistita nella "minaccia di sanzioni elevate...unitamente alla prospettazione di un'immediata soluzione più economica e di un'impresa immediatamente disponibile a realizzarla...essendo di fatto praticamente azzerata la possibilità per i privati di scegliere di rivolgersi ad altre imprese di carro- attrezzi". Ha poi ritenuta fondata l'accusa sulla consapevolezza dei privati della illegittimità della "soluzione" prospettata dai vigili, escludendo qualsiasi induzione in errore da parte dei primi ed osservando che la condotta illecita non è limitata alla omissione dell'elevazione delle sanzioni amministrative - che non configura omissione di atti di ufficio - ma è consistita nel "far conseguire un vantaggio alle imprese di carro-attrezzi". 5.2. La giustificazione fornita dalla ordinanza a sostegno della qualificazione giuridica delle accuse ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen. deve essere censurata in relazione agli elementi costitutivi dell'accusa. Il Tribunale - eliso il centrale profilo costitutivo dell'accusa della illegittimità del profitto conseguito dalle ditte di carro-attrezzi incaricate per la rimozione delle vetture - ha sostanzialmente riformulato i termini fattuali dell'accusa incentrandola sul vantaggio fatto conseguire alle ditte di carro-attrezzi intervenute, di cui tuttavia non qualifica la natura indebita. Una tale operazione "ortopedica" sull'imputazione - che non può ritenersi consentita in virtù del principio "ne procedat judex ex officio" (Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Calanna, Rv. 275602) - in ogni caso fa esulare la fattispecie dalla norma incriminatrice mancando l'elemento qualificante della natura indebita della somma conferita dal soggetto indotto - trattandosi del pagamento di una effettiva prestazione resa nei suoi confronti - non bastando l'illiceità della transazione intervenuta tra i pubblici ufficiali ed i privati con la quale si è evitato a questi il pagamento delle sanzioni amministrative. 6. Sono assorbiti da quanto precede il quarto e quinto motivo. 7. Il sesto motivo è fondato in quanto irragionevole è l'ipotizzato pericolo di reiterazione del reato con riferimento alla possibile dissimulazione della intervenuta sospensione dal servizio priva di qualsiasi ragione ed aggancio fattuale. Del pari apodittico è il pericolo di inquinamento probatorio in assenza di elementi concreti a riguardo ed in presenza di un compendio indiziario giustificato dal solo dato captativo. 7. I molteplici e radicali vizi dell'azione cautelare impongono l'annullamento della ordinanza impugnata e di quella emessa in data 16/7/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Va dichiarata la cessazione della misura cautelare in atto. 8. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Dichiara la cessazione della misura cautelare. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sen