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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28948/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze processuali (il primo motivo, sulla rilevanza, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, dell'attività di lavoro dipendente intrapresa dal condannato) o in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (il secondo motivo, sulla possibilità di ottenere dal giudice dell'esecuzione la revoca della sentenza di condanna per una asserita nullità processuale non rilevata in cognizione; Sez.

U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931; Sez.

U., n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 aprile 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che chiedono una rivalutazione delle emergenze processuali (il primo motivo, sulla rilevanza, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, dell'attività di lavoro dipendente intrapresa dal condannato) o in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (il secondo motivo, sulla possibilità di ottenere dal giudice dell'esecuzione la revoca della sentenza di condanna per una asserita nullità processuale non rilevata in cognizione; Sez. U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931; Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 20
Sentenza Cassazione n. 28948/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris