CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 aprile 2026
Cassazione n. 09232/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GIANOALESSANDRO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-Numero registro generale 8217/2024Numero sezionale 4275/2025Numero di raccolta generale 9232/2026Data pubblicazione 12/04/2026nonché controE-[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocatoLAGOTETA GIUSEPPE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.-intimata-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.1686/2024 depositata l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] ha agito verso [OSCURATO:PERSONA] spa ed [OSCURATO:PERSONA] spaper avere la restituzione di 24377,45 euro corrisposti a titolo dicorrispettivi per somministrazione di energia elettrica, sulpresupposto di un indebito pagamento, ossia sul presupposto chealcunché era dovuto per quella somministrazione. Più precisamente,[OSCURATO:PERSONA] aveva calcolato la somma da corrispondere sulla base dimisurazioni sbagliate, registrate dai contatori di consumo.E' stata disposta CTU, che ha accertato un consumo inferiore rispettoa quello conteggiato da [OSCURATO:PERSONA].2 di 5Numero registro generale 8217/2024Numero sezionale 4275/2025Numero di raccolta generale 9232/2026Il Tribunale di Roma ha rigettato però la domanda, con decisioneData pubblicazione 12/04/2026confermata dalla Corte di Appello, avverso la quale la [OSCURATO:SOCIETA] haproposto ricorso per cassazione basato su due motivi. Si sonocostituite [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA] spa, concontroricorso ed [OSCURATO:PERSONA] spa, anche essa con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 345, 112e 100 del codice di procedura civile.La sentenza impugnata ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha chiesto diaccertare il minore corrispettivo.Secondo la Corte di Appello la società ha chiesto la restituzionedell'intera somma fatturata e corrisposta, e non già di quella minorecostituita dalla differenza tra il dovuto ed il corrisposto, poi risultatadalla CTU.In altri termini, dalla CTU non è emerso che la società non dovessealcunché, o meglio non dovesse pagare l'intera somma che hapagato. E' emerso che doveva pagarne una minore.La società, secondo i giudici di appello, avrebbe dovuto quindimodificare la sua domanda e chiedere non già la restituzionedell'intera somma versata, oggetto della iniziale pretesa, ma larestituzione della differenza tra tale intera somma e quella dovuta.Ed avrebbe dovuto farlo in primo grado e non in appello.La ricorrente osserva di avere fatto in appello la domanda direstituzione della differenza, a seguito dell'esito della CTU.Ed osserva che non si tratta di domanda nuova, ma di mera modificadi essa.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.La ratio decidendi della sentenza impugnata equivoca sul significatodella giurisprudenza di questa Corte, che considera clausola di merostile quella in cui si chiede il pagamento della "somma maggiore ominore che risulti all'esito della istruttoria", ed il cui significato è che,se dal chiarimento istruttorio risulta una somma maggiore, non già3 di 5Numero registro generale 8217/2024Numero sezionale 4275/2025Numero di raccolta generale 9232/2026minore, occorre che la parte espressamente la richieda. Ma ciò inData pubblicazione 12/04/2026quanto la somma maggiore non è compresa in quella minore (Cass.35302/ 2022; Cass. 29537/ 2024), mentre la Corte di Appello laintende nel senso contrario, attribuendo a tale giurisprudenza ilprincipio opposto: che nella somma maggiore non può esserecompresa quella minore. Il che è non solo giuridicamente, ma altresìlogicamente paradossale.Da quella giurisprudenza invece si ricava che, ad esempio, se la parteha chiesto 100, ma ha comunque fatto riferimento alla “somma cherisulterà “, e poi è emerso dalla istruttoria che la somma dovutagli è150, questa ultima non è compresa nella domanda iniziale, edoccorre che l'attore ne faccia espressa richiesta.Questo il principio di diritto: La formula "somma maggiore ominore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analogheespressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiedela condanna al pagamento di una somma determinata, noncostituisce una clausola meramente di stile quando persiste unaragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente daliquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanzase, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenzatecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quellaoriginariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare leconclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula iviriprodotta (Cass. 35302/ 2022; Cass. 29537/ 2024).Ove è chiaro che, una volta che la somma dovuta sia accertata erisulti essere maggiore, non minore, di quella inizialmente richiesta,occorre che l’attore espressamente richieda la differenza.Per contro, qui la somma risultante è minore di quella inizialmenterichiesta.In tal caso, oltre al fatto che la domanda minore è compresa nellamaggiore, va ribadito che costituisce modifica consentita quella dimera riduzione in appello della domanda: il principio affermato in4 di 5Numero registro generale 8217/2024Numero sezionale 4275/2025Numero di raccolta generale 9232/2026caso di risarcimento dei danni (Cass. 25631/2018; Cass.Data pubblicazione 12/04/20262533/2024), opera validamente anche in questo caso.Giusta principio consolidato, ferma restando la causa petendi (iltitolo) la riduzione della domanda, ossia della somma pretesa, noncostituisce domanda nuova, essendo quella somma già ricompresanella domanda originaria di maggiore importo.2.- alla fondatezza nei suindicati termini del primo motivo, assorbitoil secondo ( con il quale la ricorrente denunzia violazione degli art.132 e 112 c.p.c. ), consegue l’accoglimento del ricorso e lacassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio, pernuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’Appello di Roma, in diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa in relazionela sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dilegittimità, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.Così deciso in Roma, il 06/11/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO5 di 5