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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 24967/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ferdinando LIGNOLA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Pescara in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza di applicazione della continuazione avanzata ex art. 671 cod. proc. pen. da Chekh KHOUMA, rideterminava in undici mesi di reclusione e 1.050,00 euro di multa la pena irrogata con le seguenti tre pronunce irrevocabili: 1) sentenza di applicazione della pena di due mesi e venti giorni di reclusione e 600,00 euro di multa, emessa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Pescara in data 6 aprile 2018 (irrevocabile il 4 maggio 2018) per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990, commesso in data 5 aprile 2018; 2) sentenza di condanna alla pena di otto mesi di reclusione e 800,00 euro di multa, resa dalla Corte di appello di L'Aquila in data 11 marzo 2019 (irrevocabile il 19 dicembre 2019) a conferma della decisione pronunciata in data 14 agosto 2018, in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Pescara per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990, commesso in data 13.8.2018; 3) sentenza di condanna alla pena di cinque mesi di reclusione e 800,00 euro di multa, emessa dalla Corte di appello di L'Aquila in data 12 settembre 2019 (irrevocabile il 17 dicembre 2019) a conferma della decisione adottata in data 17 aprile 2018 dal Tribunale di Pescara, in esito a rito abbreviato, per due episodi di cui all'art. 73, commi 1 e ibis, d.P.R. n. 309/1990, entrambi commessi in data 16 aprile 2018.

1.1. Il giudice dell'esecuzione giungeva a tale rideterminazione individuando, ai sensi dell'art. 187, disp. att. cod. proc. pen., la pena più grave in quella di otto mesi di reclusione e 800,00 euro di multa inflitta con la sentenza sub 2), aumentata di un mese di reclusione e 100,00 euro di multa per il reato di cui al punto 1) e di due mesi di reclusione e 150,00 euro di multa per i delitti di cui alla pronuncia sub 3).

2. Chekh KHOUMA, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza, deducendo violazione di legge per inosservanza degli artt. 81 cpv. cod. pen., 442, comma 2, 533, comma 2, e 671 cod. proc. pen., in quanto il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di operare la riduzione premiale prevista per il rito abbreviato con riferimento alla frazione di pena determinata in aumento per i due reati-satellite giudicati con la sentenza sub 3).

Né di tale riduzione aveva espressamente dato conto in motivazione.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in adesione alla tesi del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOft

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato il principio secondo il quale l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed altri giudicati con rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi deve operare la riduzione di un terzo della pena a norma dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 35852 del 22/2/2018, Cesarano, Rv. 273547).

Si è, inoltre, precisato, con riguardo al riconoscimento della continuazione "in executivis", che, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen. è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum" (Sez. 1, n. 26269 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281617; Sez. 1, n. 12591 del 13/3/2015, Reale, Rv. 262888).

3. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, nell'indicare la frazione di pena inflitta in aumento per i reati-satellite di cui alla sentenza sub 3), pacificamente emessa in esito a rito abbreviato (v. le informazioni sul giudizio di primo grado contenute nella sentenza resa dalla Corte di appello di L'Aquila in data 12 settembre 2019, allegata al ricorso), non ha specificato di aver tenuto conto della riduzione premiale, dal che deve ragionevolmente inferirsi che detta riduzione non sia stata effettivamente operata.

Trattandosi di diminuzione di pena aritmeticamente predeterminata, non necessitante - per quanto esposto - di alcuna motivazione, può provvedervi questa stessa Corte, ai sensi dell'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen.

Applicata, quindi, la riduzione di un terzo sulla pena di due mesi di reclusione e 150,00 euro di multa inflitta in aumento per i due reati-satellite giudicati con la sentenza sub 3), si perviene alla pena di 40 giorni di reclusione e 100,00 euro di multa, che, sommata alla pena irrogata per i reati giudicati con le prime due sentenze (9 mesi di reclusione e 900,00 euro di multa), determina una pena finale complessiva di 10 mesi, 10 giorni di reclusione e 1.000,00 euro di multa.

In questi termini e limiti l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con la già illustrata conseguente rideterminazione della pena.

4. La sentenza va comunicata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena applicata per i fatti unificati in continuazione, che ridetermina in complessivi mesi dieci, giorni dieci di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.

Così deciso in Roma, 1'8 marzo 2022 Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ferdinando LIGNOLA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Pescara in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza di applicazione della continuazione avanzata ex art. 671 cod. proc. pen. da Chekh KHOUMA, rideterminava in undici mesi di reclusione e 1.050,00 euro di multa la pena irrogata con le seguenti tre pronunce irrevocabili: 1) sentenza di applicazione della pena di due mesi e venti giorni di reclusione e 600,00 euro di multa, emessa, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Pescara in data 6 aprile 2018 (irrevocabile il 4 maggio 2018) per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990, commesso in data 5 aprile 2018; 2) sentenza di condanna alla pena di otto mesi di reclusione e 800,00 euro di multa, resa dalla Corte di appello di L'Aquila in data 11 marzo 2019 (irrevocabile il 19 dicembre 2019) a conferma della decisione pronunciata in data 14 agosto 2018, in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Pescara per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990, commesso in data 13.8.2018; 3) sentenza di condanna alla pena di cinque mesi di reclusione e 800,00 euro di multa, emessa dalla Corte di appello di L'Aquila in data 12 settembre 2019 (irrevocabile il 17 dicembre 2019) a conferma della decisione adottata in data 17 aprile 2018 dal Tribunale di Pescara, in esito a rito abbreviato, per due episodi di cui all'art. 73, commi 1 e ibis, d.P.R. n. 309/1990, entrambi commessi in data 16 aprile 2018. 1.1. Il giudice dell'esecuzione giungeva a tale rideterminazione individuando, ai sensi dell'art. 187, disp. att. cod. proc. pen., la pena più grave in quella di otto mesi di reclusione e 800,00 euro di multa inflitta con la sentenza sub 2), aumentata di un mese di reclusione e 100,00 euro di multa per il reato di cui al punto 1) e di due mesi di reclusione e 150,00 euro di multa per i delitti di cui alla pronuncia sub 3). 2. Chekh KHOUMA, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza, deducendo violazione di legge per inosservanza degli artt. 81 cpv. cod. pen., 442, comma 2, 533, comma 2, e 671 cod. proc. pen., in quanto il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di operare la riduzione premiale prevista per il rito abbreviato con riferimento alla frazione di pena determinata in aumento per i due reati-satellite giudicati con la sentenza sub 3). Né di tale riduzione aveva espressamente dato conto in motivazione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in adesione alla tesi del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOft 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato il principio secondo il quale l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed altri giudicati con rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi deve operare la riduzione di un terzo della pena a norma dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35852 del 22/2/2018, Cesarano, Rv. 273547). Si è, inoltre, precisato, con riguardo al riconoscimento della continuazione "in executivis", che, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen. è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum" (Sez. 1, n. 26269 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281617; Sez. 1, n. 12591 del 13/3/2015, Reale, Rv. 262888). 3. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, nell'indicare la frazione di pena inflitta in aumento per i reati-satellite di cui alla sentenza sub 3), pacificamente emessa in esito a rito abbreviato (v. le informazioni sul giudizio di primo grado contenute nella sentenza resa dalla Corte di appello di L'Aquila in data 12 settembre 2019, allegata al ricorso), non ha specificato di aver tenuto conto della riduzione premiale, dal che deve ragionevolmente inferirsi che detta riduzione non sia stata effettivamente operata. Trattandosi di diminuzione di pena aritmeticamente predeterminata, non necessitante - per quanto esposto - di alcuna motivazione, può provvedervi questa stessa Corte, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. Applicata, quindi, la riduzione di un terzo sulla pena di due mesi di reclusione e 150,00 euro di multa inflitta in aumento per i due reati-satellite giudicati con la sentenza sub 3), si perviene alla pena di 40 giorni di reclusione e 100,00 euro di multa, che, sommata alla pena irrogata per i reati giudicati con le prime due sentenze (9 mesi di reclusione e 900,00 euro di multa), determina una pena finale complessiva di 10 mesi, 10 giorni di reclusione e 1.000,00 euro di multa. In questi termini e limiti l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con la già illustrata conseguente rideterminazione della pena. 4. La sentenza va comunicata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena applicata per i fatti unificati in continuazione, che ridetermina in complessivi mesi dieci, giorni dieci di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara. Così deciso in Roma, 1'8 marzo 2022 Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in
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