CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 dicembre 1951
Cassazione n. 43377/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per reati pluriaggravati di bancarotta impropria da operazione dolose, bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale, commessi nella sua qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., fallita nel settembre del 2013, nonché per il reato di bancarotta documentale semplice, commesso nella sua qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., fallita invece nell'ottobre dello stesso anno. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo vizi di motivazione. Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe omesso di confutare i rilievi articolati con il gravame di merito al fine di contestare l'attribuzione al Pieri della qualifica di amministratore di fatto e in particolare quelli relativi all'inattendibilità delle dichiarazioni rilasciate al curatore in proposito dall'amministratore di diritto, [OSCURATO:PERSONA] (successivamente deceduto), all'evidenza interessato a presentarsi come mera "testa di legno" in quanto indagato. In tal senso il ricorrente evidenzia come il Canali fosse in possesso delle credenziali per operare sui conti societari, mentre gli istituti bancari non avevano saputo indicare chi avesse ordinato i bonifici oggetto dell'imputazione. Quanto poi all'occupazione dell'immobile della tenuta [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'imputato, valorizzata dalla sentenza come prova della qualifica gestoria, la Corte territoriale avrebbe ingiustificatamente preternnesso la circostanza che l'uso dello stesso gli era stato concesso sulla base di un regolare contratto di comodato. Ulteriore censura riguarda l'accertamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro circa la qualifica di datore di lavoro del Pieri, circostanza invero mai dimostrata nel corso del dibattimento se non facendo riferimento alle dichiarazioni rilasciate da un singolo dipendente non identificato. Ancora il ricorrente lamenta l'insufficienza della motivazione posta a sostegno della mancata esclusione della contestata recidiva, confermata sulla base del mero rinvio ai precedenti dell'imputato e senza considerare come l'unico precedente specifico gravante sul medesimo riguarderebbe fatti commessi tra il 1991 e il 1992, rimanendo irrilevante che la relativa condanna sia divenuta definitiva solo nel 2005. [OSCURATO:PERSONA] DIRMO1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le doglianze articolate con riferimento all'affermazione della responsabilità dell'imputato sono inammissibili. Le censure del ricorrente si traducono infatti nella mera riproposizione di quelle sottoposte al giudice dell'appello e da questi logicamente confutate con motivazione esaustiva e fondata su corretti principi di diritto, mentre il ricorso non si confronta compiutamente con tale motivazione ovvero lo fa in maniera meramente assertiva. 2.1 Ed infatti la Corte territoriale - come già prima il giudice di primo grado - ha fondato l'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto di entrambe le società fallite sulla valutazione complessiva di una serie di risultanze ritenute tutt'altro che illogicamente indicative del pregnante ruolo gestorio assunto dal Pieri. Con riguardo alla vicenda della [OSCURATO:PERSONA] l'approccio atomistico cui si ispirano i rilievi difensivi già rivela l'irrimediabile aspecificità del ricorso, posto che, come accennato, i giudici del merito, hanno tratto la prova della summenzionata qualifica dalla convergenza di plurimi elementi nell'evidenziare il coinvolgimento del Pieri nella gestione della fallita, peraltro controllata da altra società pacificamente amministrata e posseduta dallo stesso. Ma la già insufficiente impostazione del ricorso si rivela ulteriormente lacunosa nella misura in cui ignora completamente una circostanza che invece ha assunto un ruolo rilevante nello sviluppo del ragionamento probatorio articolato dalla Corte, ossia il fatto che sia stato proprio l'imputato a condurre e concludere le trattative per il contratto per l'appalto dei lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare di proprietà della fallita, il cui inadempimento è stato poi l'innesco per l'instaurazione della concorsualità. Non è poi vero che la sentenza non abbia confutato i rilievi difensivi relativi alla valutazione dell'attendibilità del Canali, avendo i giudici del merito evidenziato come gli altri elementi considerati ai fini dell'attribuzione della qualifica gestoria costituiscano altrettanti riscontri al narrato dell'amministratore di diritto. Generiche sono le censure sulla rilevanza indiziaria dell'accertamento in capo all'imputato della qualifica di datore di lavoro in occasione di una indagine ispettiva, non risultando che la difesa abbia mai richiesto l'audizione del dipendente citato dagli accertatori. Irrilevante è poi il mancato accertamento dell'identità dell'autore delle operazioni bancarie attraverso cui vennero realizzate le distrazioni contestate, una volta comprovato che il Pieri era amministratore di fatto della fallita e che il Canali agiva sotto la sua direzione. Quanto, infine, al comodato d'uso dell'immobile costituente il principale asset societario, il valore probatorio dello stesso è stato ritenuto in riferimento all'assenza di ragioni che ne giustificassero la concessione in favore di un soggetto che rivendica la sua formale estraneità alla società, ma che attraverso la controllante risulta esserne il socio di maggioranza. 2.2 Oltremodo generiche - per non dire assenti - si rivelano le censure relative all'imputazione sub B), posto che la vicenda della [OSCURATO:SOCIETA] nemmeno viene menzionata nel ricorso. Anche volendo ritenere che le censure relative alla valutazione dell'attendibilità del Canali riguardino anche tale vicenda, deve comunque rilevarsi come anche in questo caso le sue dichiarazioni sono state ritenute riscontrate da plurimi elementi e che il ricorso con tale argomentazione non si è in alcun modo confrontato. 3. Venendo alle censure relative alla denegata esclusione della contestata recidiva reiterata e qualificata deve anzitutto rilevarsi come il ricorso, proprio in corrispondenza del punto in esame, risulti incompleto, posto che il suo svolgimento lascia intendere che le argomentazioni difensive avrebbero dovuto ulteriormente svilupparsi in una pagina successiva, invece mancante già nell'originale dell'atto, pur ritualmente depositato telematìcamente via PEC. Limitando l'esame, dunque, ai rilievi effettivamente contenuti nell'atto depositato, deve ritenersi che gli stessi siano parimenti inammissibili, in quanto generici. La Corte infatti, contrariamente a quanto sostenuto, non si è limitata a desumere l'espressività dei nuovi reati dall'esistenza dei precedenti penali da cui l'imputato risulta gravato, ma ha proceduto ad una accurata analisi di questi ultimi e del rapporto che li lega agli illeciti in contestazione, giungendo a conclusioni logiche e motivate, con le quali il ricorrente non si è confrontato. Né rileva che i precedenti per bancarotta (che in realtà sono due e non uno come eccepito) riguardi fatti risalenti, posto che la sentenza ha valorizzato anche fatti assai più recenti per fondare il carattere anche infraquinquennale della recidiva. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell