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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40961/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLOdi FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] a - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno del 13 febbraio 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede e, applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ritenuta equivalente alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale e con la riduzione di pena per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per difetto di interesse, poiché anche laddove venissero applicate le invocate attenuanti, esse non potrebbero comunque incidere sull'esito del giudizio di bilanciamento e quindi sul trattamento sanzionatorio, atteso che, ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, cod. pen., la recidiva reiterata non può in ogni caso essere ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti, cosicché la loro applicazione non potrebbe condurre ad una riduzione della pena; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLOdi FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] a - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno del 13 febbraio 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede e, applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ritenuta equivalente alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale e con la riduzione di pena per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per difetto di interesse, poiché anche laddove venissero applicate le invocate attenuanti, esse non potrebbero comunque incidere sull'esito del giudizio di bilanciamento e quindi sul trattamento sanzionatorio, atteso che, ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, cod. pen., la recidiva reiterata non può in ogni caso essere ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti, cosicché la loro applicazione non potrebbe condurre ad una riduzione della pena; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 40961/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris