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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 24260/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Lecce con provvedimento in data 03/11/2022, notificato il 06/11/2022, ore 10.35, imponeva a [OSCURATO:PERSONA] le prescrizioni di cui all'art. 6 della

I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce con ordinanza depositata in data 8/11/2022 convalidava il provvedimento del Questore.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando, un unico complesso motivo, con il quale deduce violazione di legge, lamentando la violazione del diritto di difesa per inosservanza del termine di 48 ore riconosciuto all'interessato o al difensore per presentare memorie prima delta pronuncia del Giudice per le indagini preliminari, con palese violazione del diritto di difesa e conseguente nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) cod.proc.pen, nonchè la mancata valutazione da parte del Giudice della convalida della memoria difensiva trasmessa a mezzo PEC in data 08/11/2022 alle ore 9.50 presso la casella postale dell'ufficio G.I.P. del Tribunale di Lecce.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti e secondo le argomentazioni che seguono.

2. E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare, da cui è contraddistinta la fase della convalida del provvedimento questorile di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, è necessario che la convalida del G.I.P. non intervenga prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato stesso del provvedimento del Questore (Sez. 3, n. 32824 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cesare, Rv. 256379) e il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causativo di nullità di ordine generale ex art. 178 cod.proc.pen., lett. c) cod.proc.pen. (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632; Sez. 3, n. 32824, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372).Costituisce, poi, principio consolidato che è causa di inefficacia l'indicazione della data ma non dell'ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine "orario" di decadenza, ove non risulti, diversamente dagli atti, la possibilità di affermare che detto termine sia stato rispettato (Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Frioni, Rv. 247606 - 01; Sez.3, n.5624 del 08/07/2016, dep.07/02/2017, Barrasso, Rv.269244 - 01).

Tale principio, di carattere generale, va qui ribadito con riferimento alla verifica del rispetto da parte del Giudice della convalida del termine dilatorio di quarantotto ore, finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Orbene, nella fattispecie in esame la notificazione del provvedimento questorile risulta essere stata effettuata al ricorrente in data 6/11/22 alle ore 10.35, con la conseguenza che, considerato il termine dilatorio a difesa decorrente dalla predetta data, il provvedimento di convalida non poteva essere adottato prima delle ore 10.35 del giorno 8/11/2022.

Il provvedimento di convalida del Giudice, datato 08/11/2022 e privo di orario, è stato depositato in cancelleria in pari data senza indicazione di orario.

Tuttavia, l'incertezza sul rispetto del termine dilatarlo in questione, è risolvibile alla stregua degli atti, emergendo un elemento inequivoco e testuale che consente di ritenere ragionevolmente certa la circostanza che il deposito dell'ordinanza impugnata sia avvenuto in coincidenza o subito dopo il maturare del termine dilatorio suindicato.

Va, infatti, rilevato che, nel provvedimento impugnato, il Giudice dà atto che la richiesta di convalida del P.M. è "pervenuta in data 8 novembre 2022, ore 9,45".

Da tale circostanza deve dedursi che la stesura ed il deposito del provvedimento di convalida siano avvenuti solo dopo tale orario.

Orbene, considerati i tempi necessari per la materiale trasmissione al Giudice della richiesta di convalida, per la lettura e lo studio degli atti, per la stesura del provvedimento, la cui motivazione non è stereotipata ma ampiamente argomentata, deve desumersi, in maniera oggettiva ed incontestabile, che il deposito del provvedimento sia stata effettuato dopo la scadenza del termine dilatorio delle 48 ore a tutela del diritto di difesa (vale a dire, alle 10,35 dello stesso giorno 8/11/2022) o comunque, in assoluta coincidenza con essa.

Risulta, quindi, infondato il primo profilo di doglianza.

3. Risulta, invece, fondata l'ulteriore doglianza proposta.

Il ricorrente ha comprovato che aveva tempestivamente inviato, nell'interesse del Villanova, una memoria difensiva, a mezzo PEC, in data 08/11/2022 alle ore 9.50 presso la casella postale dell'ufficio G.I.P. del Tribunale di Lecce - e, quindi, tempestivamente, entro il termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento questorile all'interessato; l'esame di tale memoria, però, è stato omesso nell'ordinanza impugnata.Va ricordato che nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'ufficio di P.S., è ammissibile la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente tramite PEC, atteso che l'art. 6, comma 2-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, non prescrive che i predetti atti debbano essere necessariamente depositati in cancelleria ed essendo ciò connaturale alla particolare natura, cartolare ed informale, del procedimento ed alla ristrettezza dei termini, stabiliti "ad horas", entro cui deve concludersi il controllo di legalità di provvedimenti che limitano la libertà personale, pena l'inefficacia delle relative prescrizioni (Sez.3, n.11475 del 17/12/2018, dep. 14/03/2019, Rv. 275185 - 01; Sez.3, n. 17844 del 12/12/2018, dep.30/04/2019, Rv. 275600 - 01).

Va, poi, osservato che questa Corte ha già affermato che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 2015, Luraschi, Rv. 262900; Sez. 3, n. 20143 del 10/03/2010, Vezzoli e altri Rv. 247174 - 01; Rv. 247174; da ult.

Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321; Sez. 3, n. 7131 del 03/02/2022, Colombo, non mass.).

Tale condivisibile principio trae origine dall'esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie nel termine previsto, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive.

Il rispetto del contraddittorio, infatti, esige non solo che la parte possa interloquire, esprimendo le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta avanzata dal questore, ma che queste siano valutate, ove pertinenti e rilevanti, dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento conclusivo, il quale deve spiegare, pur in maniera sintetica, perché dette ragioni non siano meritevoli di accoglimento.

Ne consegue, proprio per effetto della mancata considerazione della memoria e, dunque, in ragione della violazione del diritto di difesa, da intendersi in senso non solo formale ma anche sostanziale, la illegittimità della convalida.

4. Va, pertanto, disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata perché il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Lecce proceda a nuova valutazione; l'annullamento con rinvio determina la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore nelle more della nuova valutazione che il G.i.p., in sede di rinvio, è tenuto a svolgere prendendo in esame la memoria pretermessa (Sez. 3, n. 20143 del 10/03/2010, Rv.247174 - 01, cit.).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lecce.

Dichiara sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Lecce in data 03/11/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Lecce con provvedimento in data 03/11/2022, notificato il 06/11/2022, ore 10.35, imponeva a [OSCURATO:PERSONA] le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce con ordinanza depositata in data 8/11/2022 convalidava il provvedimento del Questore. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando, un unico complesso motivo, con il quale deduce violazione di legge, lamentando la violazione del diritto di difesa per inosservanza del termine di 48 ore riconosciuto all'interessato o al difensore per presentare memorie prima delta pronuncia del Giudice per le indagini preliminari, con palese violazione del diritto di difesa e conseguente nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) cod.proc.pen, nonchè la mancata valutazione da parte del Giudice della convalida della memoria difensiva trasmessa a mezzo PEC in data 08/11/2022 alle ore 9.50 presso la casella postale dell'ufficio G.I.P. del Tribunale di Lecce. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti e secondo le argomentazioni che seguono. 2. E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare, da cui è contraddistinta la fase della convalida del provvedimento questorile di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, è necessario che la convalida del G.I.P. non intervenga prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato stesso del provvedimento del Questore (Sez. 3, n. 32824 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cesare, Rv. 256379) e il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causativo di nullità di ordine generale ex art. 178 cod.proc.pen., lett. c) cod.proc.pen. (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632; Sez. 3, n. 32824, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372).Costituisce, poi, principio consolidato che è causa di inefficacia l'indicazione della data ma non dell'ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine "orario" di decadenza, ove non risulti, diversamente dagli atti, la possibilità di affermare che detto termine sia stato rispettato (Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Frioni, Rv. 247606 - 01; Sez.3, n.5624 del 08/07/2016, dep.07/02/2017, Barrasso, Rv.269244 - 01). Tale principio, di carattere generale, va qui ribadito con riferimento alla verifica del rispetto da parte del Giudice della convalida del termine dilatorio di quarantotto ore, finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Orbene, nella fattispecie in esame la notificazione del provvedimento questorile risulta essere stata effettuata al ricorrente in data 6/11/22 alle ore 10.35, con la conseguenza che, considerato il termine dilatorio a difesa decorrente dalla predetta data, il provvedimento di convalida non poteva essere adottato prima delle ore 10.35 del giorno 8/11/2022. Il provvedimento di convalida del Giudice, datato 08/11/2022 e privo di orario, è stato depositato in cancelleria in pari data senza indicazione di orario. Tuttavia, l'incertezza sul rispetto del termine dilatarlo in questione, è risolvibile alla stregua degli atti, emergendo un elemento inequivoco e testuale che consente di ritenere ragionevolmente certa la circostanza che il deposito dell'ordinanza impugnata sia avvenuto in coincidenza o subito dopo il maturare del termine dilatorio suindicato. Va, infatti, rilevato che, nel provvedimento impugnato, il Giudice dà atto che la richiesta di convalida del P.M. è "pervenuta in data 8 novembre 2022, ore 9,45". Da tale circostanza deve dedursi che la stesura ed il deposito del provvedimento di convalida siano avvenuti solo dopo tale orario. Orbene, considerati i tempi necessari per la materiale trasmissione al Giudice della richiesta di convalida, per la lettura e lo studio degli atti, per la stesura del provvedimento, la cui motivazione non è stereotipata ma ampiamente argomentata, deve desumersi, in maniera oggettiva ed incontestabile, che il deposito del provvedimento sia stata effettuato dopo la scadenza del termine dilatorio delle 48 ore a tutela del diritto di difesa (vale a dire, alle 10,35 dello stesso giorno 8/11/2022) o comunque, in assoluta coincidenza con essa. Risulta, quindi, infondato il primo profilo di doglianza. 3. Risulta, invece, fondata l'ulteriore doglianza proposta. Il ricorrente ha comprovato che aveva tempestivamente inviato, nell'interesse del Villanova, una memoria difensiva, a mezzo PEC, in data 08/11/2022 alle ore 9.50 presso la casella postale dell'ufficio G.I.P. del Tribunale di Lecce - e, quindi, tempestivamente, entro il termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento questorile all'interessato; l'esame di tale memoria, però, è stato omesso nell'ordinanza impugnata.Va ricordato che nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all'ufficio di P.S., è ammissibile la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente tramite PEC, atteso che l'art. 6, comma 2-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, non prescrive che i predetti atti debbano essere necessariamente depositati in cancelleria ed essendo ciò connaturale alla particolare natura, cartolare ed informale, del procedimento ed alla ristrettezza dei termini, stabiliti "ad horas", entro cui deve concludersi il controllo di legalità di provvedimenti che limitano la libertà personale, pena l'inefficacia delle relative prescrizioni (Sez.3, n.11475 del 17/12/2018, dep. 14/03/2019, Rv. 275185 - 01; Sez.3, n. 17844 del 12/12/2018, dep.30/04/2019, Rv. 275600 - 01). Va, poi, osservato che questa Corte ha già affermato che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 2015, Luraschi, Rv. 262900; Sez. 3, n. 20143 del 10/03/2010, Vezzoli e altri Rv. 247174 - 01; Rv. 247174; da ult. Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321; Sez. 3, n. 7131 del 03/02/2022, Colombo, non mass.). Tale condivisibile principio trae origine dall'esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie nel termine previsto, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive. Il rispetto del contraddittorio, infatti, esige non solo che la parte possa interloquire, esprimendo le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta avanzata dal questore, ma che queste siano valutate, ove pertinenti e rilevanti, dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento conclusivo, il quale deve spiegare, pur in maniera sintetica, perché dette ragioni non siano meritevoli di accoglimento. Ne consegue, proprio per effetto della mancata considerazione della memoria e, dunque, in ragione della violazione del diritto di difesa, da intendersi in senso non solo formale ma anche sostanziale, la illegittimità della convalida. 4. Va, pertanto, disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata perché il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Lecce proceda a nuova valutazione; l'annullamento con rinvio determina la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore nelle more della nuova valutazione che il G.i.p., in sede di rinvio, è tenuto a svolgere prendendo in esame la memoria pretermessa (Sez. 3, n. 20143 del 10/03/2010, Rv.247174 - 01, cit.). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lecce. Dichiara sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Lecce in data 03/11/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda
Sentenza Cassazione n. 24260/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris