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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34121/2022

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/10/2021 emessa dalla Corte d 'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il secondo motivo di ricorso - relativi alla sussistenza dei reati di cui agli art. 337 e 477-482 cod. pen. - e ai relativi criteri di valutazione della prova, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto dì fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha\ evidenziato che, quando l'imputato si diede alla fuga era perfettamente consapevole che sull'auto da cui cercava di scappare erano presenti dei pubblici ufficiali e che la fuga avvenne ad una velocità tale da fare perdere controllo del veicolo all'imputato che andò a collidere frontalmente con un furgone che procedeva nell'opposto senso di marcia.

Correttamente la Corte d'appello ritiene quindi che la condotta del Bresciani fu del tutto sconsiderata e concretamente molto pericolosa, tale da coartare la libertà psicologica degli operanti.

Quanto alla grossolanità del falso, la Corte territoriale sottolinea puntualmente che l'alterazione della targa non era dì immediata evidenza per i terzi, essendo stata rapidamente notata dagli operanti solo perché trattasi di soggetti qualificati muniti di specifica competenza.

Rilevato che il motivo che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito, essendo la motivazione della Corte saldamente ancorata ai precedenti penali dell'imputato.

Del pari, non è consentito il motivo sul riconoscimento della recidiva, a fronte di una congrua e adeguata motivazione sul fatto che i reati in esame sono sintomatici della pervicacia criminale dell'imputato, che ha continuato a delinquel e, nell'ambito di una scelta criminale ormai definitamente definitivamente radicata, Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatovi°, la sentenza impugnata sottolinea puntualmente come il modesto scostamento del minimo edittale trovi ampia giustificazione nella gravità del fatto e come l'aumento per la continuazione col capo B) sia stato determinato in proporzione alla gravità del reato.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/10/2021 emessa dalla Corte d 'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il secondo motivo di ricorso - relativi alla sussistenza dei reati di cui agli art. 337 e 477-482 cod. pen. - e ai relativi criteri di valutazione della prova, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto dì fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha\ evidenziato che, quando l'imputato si diede alla fuga era perfettamente consapevole che sull'auto da cui cercava di scappare erano presenti dei pubblici ufficiali e che la fuga avvenne ad una velocità tale da fare perdere controllo del veicolo all'imputato che andò a collidere frontalmente con un furgone che procedeva nell'opposto senso di marcia. Correttamente la Corte d'appello ritiene quindi che la condotta del Bresciani fu del tutto sconsiderata e concretamente molto pericolosa, tale da coartare la libertà psicologica degli operanti. Quanto alla grossolanità del falso, la Corte territoriale sottolinea puntualmente che l'alterazione della targa non era dì immediata evidenza per i terzi, essendo stata rapidamente notata dagli operanti solo perché trattasi di soggetti qualificati muniti di specifica competenza. Rilevato che il motivo che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito, essendo la motivazione della Corte saldamente ancorata ai precedenti penali dell'imputato. Del pari, non è consentito il motivo sul riconoscimento della recidiva, a fronte di una congrua e adeguata motivazione sul fatto che i reati in esame sono sintomatici della pervicacia criminale dell'imputato, che ha continuato a delinquel e, nell'ambito di una scelta criminale ormai definitamente definitivamente radicata, Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatovi°, la sentenza impugnata sottolinea puntualmente come il modesto scostamento del minimo edittale trovi ampia giustificazione nella gravità del fatto e come l'aumento per la continuazione col capo B) sia stato determinato in proporzione alla gravità del reato. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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