CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2012
Cassazione n. 30239/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
per cassazione avversol’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza ha rigettato le sueistanze di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale, inrelazione al residuo di pena in corso di espiazione per il reato di lesioniaggravate;rilevato che, con unico motivo, denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione, avendo il Giudice specializzato negato l’accesso ai benefici sulla solascorta della mancata ammissione delle sue dipendenze da alcool e stupefacenti eche è pervenuto alla formulazione di un ingiustificato giudizio prognosticosfavorevole riguardo al pericolo di reiterazione di reati nonostante la correttacondotta carceraria e la documentata prospettiva di attività lavorativa;ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui laconcessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazionediscrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori diogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficiorichiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (daultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01);ricordato che il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organideputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolatoai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla suapersonalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini delladecisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolositàresidua dell’interessato;ritenuto che è nell’alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale disorveglianza che non ha affatto ancorato il diniego di entrambi i benefici allamancata prova del ravvedimento, né ha dato rilievo ostativo decisivo alla gravitàdel fatto commesso. Piuttosto, come è corretto, ha correlato anche a questielementi l’evoluzione trattamentale del condannato e, senza trascurare alcunodegli aspetti rilevanti, è giunto – con valutazione discrezionale finale,insindacabile in questa sede – a un giudizio prognostico sfavorevole, frutto diponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso, valorizzando la totaleassenza di consapevolezza e presa di coscienza della propria dipendenza e lanecessità della sperimentazione preliminare di permessi, come del restosuggerito nella relazione dell’equipe trattamentale;ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dallagiurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei beneficipenitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde aun razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispiratoil principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019,1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029); ritenuto che si tratta di motivazione né illegittima, né mancante ocontraddittoria, cui il ricorrente non contrappone alcun argomento capacerealmente d’inficiarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e – per i profi l i di colpa connessi al l ’ irr itualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore dellaCassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;ricordato che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vannoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03, poiché imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.