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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10045/2026

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nte all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Entrate - DirezioneProvinciale [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Abruzzon. 780/2023 depositata il 07/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Giustizia Tributariadi 2° grado dell’Abruzzo respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 11950/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 10045/2026Data pubblicazione 18/04/2026Teramo che aveva rigettato il ricorso con cui il contribuente aveva chiestol’annullamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta n. 21115009157,notificato in data 9.9.2021, con cui l’Agenzia delle Entrate, DirezioneProvinciale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] territoriale di Giulianova, aveva richiesto ilpagamento della somma di € 2.000,00, a titolo di imposta di registro.2 Avverso siffatta pronuncia il contribuente proponeva ricorso incassazione affidandosi ad un unico motivo.3 L’Agenzia delle Entrate (ADE) resisteva depositando controricorso.4 Con istanza tempestivamente depositata il ricorrente si opponevaalla proposta accelerata di decisione.5 In data 22 novembre 2025, l’ADE depositava istanza di cessazionedella materia del contendere, stante l’accordo conciliativo intercorso tra leparti, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese dilegittimità.6 In data 15 dicembre 2025, il ricorrente ha depositato rinuncia exart.390 c.p.c. con compensazione delle spese e competenze del giudizio dilegittimità nonché dei giudizi di merito.7 In prossimità dell’adunanza il ricorrente depositata memoriaillustrativa con cui confermava la volontà di rinunciare al ricorso concompensazione delle spese.RAGIONI DELLA DECISIONE8 Il giudizio deve essere dichiarato estinto, avendo il ricorrenterinunciato al ricorso, per essere intervenuto tra le parti un accordoconciliativo, depositato in uno con la rinuncia.9 La rinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiede nemmenol’accettazione, ai fini della pronuncia d’estinzione, in quanto gliadempimenti previsti dall’articolo 390 del codice di procedura civile sonofinalizzati ad ottenere l’adesione della controparte per evitare la condannaalle spese del rinunciante (cfr. Cass. n. 2317/16, Cass. n. 27359/21 eCass. n. 10695/25).Numero registro generale 11950/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 10045/2026Data pubblicazione 18/04/202610 Essa -nel caso di specie- è stata tempestiva, giacché nel giudizio dicassazione è possibile rinunciare al ricorso, ai sensi dell’articolo 390 delcodice di procedura civile, fino alla data dell’adunanza camerale (cfr.Cass., sez. un., n. 28182/20, Cass. n. 22714/24 e Cass. n. 17520/25).11 Il giudizio, in conclusione, ricorrendo i presupposti all’uopo previstidalla legge, deve essere dichiarato estinto.12 Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite exart.391 4° comma c.p.c., in considerazione della volontà adesivaanticipatamente manifestata dalla controricorrente con l’istanza dicessazione della materia del contendere di cui sopra, in ragione delmedesimo accordo (vedi Cass.26237/2022).13 Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto odi inammissibilità o di improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi diuna norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed, in quantotale, di stretta interpretazione, di talché l’estraneità della fattispecie inesame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ognispecificazione, al riguardo, in dispositivo (cfr. Cass. n. 19560/15, Cass. n.13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass. n. 25485/18, Cass. n. 25722/19,Cass. n. 10140/20, Cass. n. 6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass. n.11672/23).

P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio.Spese compensateCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 26/2/2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Entrate - DirezioneProvinciale [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Abruzzon. 780/2023 depositata il 07/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Giustizia Tributariadi 2° grado dell’Abruzzo respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 11950/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 10045/2026Data pubblicazione 18/04/2026Teramo che aveva rigettato il ricorso con cui il contribuente aveva chiestol’annullamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta n. 21115009157,notificato in data 9.9.2021, con cui l’Agenzia delle Entrate, DirezioneProvinciale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] territoriale di Giulianova, aveva richiesto ilpagamento della somma di € 2.000,00, a titolo di imposta di registro.2 Avverso siffatta pronuncia il contribuente proponeva ricorso incassazione affidandosi ad un unico motivo.3 L’Agenzia delle Entrate (ADE) resisteva depositando controricorso.4 Con istanza tempestivamente depositata il ricorrente si opponevaalla proposta accelerata di decisione.5 In data 22 novembre 2025, l’ADE depositava istanza di cessazionedella materia del contendere, stante l’accordo conciliativo intercorso tra leparti, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese dilegittimità.6 In data 15 dicembre 2025, il ricorrente ha depositato rinuncia exart.390 c.p.c. con compensazione delle spese e competenze del giudizio dilegittimità nonché dei giudizi di merito.7 In prossimità dell’adunanza il ricorrente depositata memoriaillustrativa con cui confermava la volontà di rinunciare al ricorso concompensazione delle spese.RAGIONI DELLA DECISIONE8 Il giudizio deve essere dichiarato estinto, avendo il ricorrenterinunciato al ricorso, per essere intervenuto tra le parti un accordoconciliativo, depositato in uno con la rinuncia.9 La rinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiede nemmenol’accettazione, ai fini della pronuncia d’estinzione, in quanto gliadempimenti previsti dall’articolo 390 del codice di procedura civile sonofinalizzati ad ottenere l’adesione della controparte per evitare la condannaalle spese del rinunciante (cfr. Cass. n. 2317/16, Cass. n. 27359/21 eCass. n. 10695/25).Numero registro generale 11950/2024Numero sezionale 1781/2026Numero di raccolta generale 10045/2026Data pubblicazione 18/04/202610 Essa -nel caso di specie- è stata tempestiva, giacché nel giudizio dicassazione è possibile rinunciare al ricorso, ai sensi dell’articolo 390 delcodice di procedura civile, fino alla data dell’adunanza camerale (cfr.Cass., sez. un., n. 28182/20, Cass. n. 22714/24 e Cass. n. 17520/25).11 Il giudizio, in conclusione, ricorrendo i presupposti all’uopo previstidalla legge, deve essere dichiarato estinto.12 Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite exart.391 4° comma c.p.c., in considerazione della volontà adesivaanticipatamente manifestata dalla controricorrente con l’istanza dicessazione della materia del contendere di cui sopra, in ragione delmedesimo accordo (vedi Cass.26237/2022).13 Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto odi inammissibilità o di improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi diuna norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed, in quantotale, di stretta interpretazione, di talché l’estraneità della fattispecie inesame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ognispecificazione, al riguardo, in dispositivo (cfr. Cass. n. 19560/15, Cass. n.13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass. n. 25485/18, Cass. n. 25722/19,Cass. n. 10140/20, Cass. n. 6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass. n.11672/23). P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio.Spese compensateCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 26/2/2026.[OSCURATO:PERSONA]
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