CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 19739/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28638/2017proposto da: BUTTA’ [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin ROMA, [OSCURATO:PERSONA]. 8 presso lo studio de gli a vvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale legale rappresentant e pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Risoluzione ex lege incarico di direttore amministrativo ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]’, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 2004/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO , depositata il 28/01/2017R.G.N. 649/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Catanzaro, pronunciando sull'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di CROTONE (in prosieguo: ASP) e dalla REGIONE [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]'— già direttore amministrativo di ASP— e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] — già direttore generale di ASP— accoglieva parzialmente gli appelli. 2.Per l'effetto:— dichiarava legittima la decadenza del direttore generale e la conseguente risoluzione di diritto del rapporto del direttore amministrativo; — confermava la statuizione di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato illegittima la preventiva sospensione degli appellati dai medesimi incarichi; — condannava ASP e la REGIONE [OSCURATO:PERSONA] a risarcire — rispettivamente a [OSCURATO:PERSONA]' ed agli eredi di [OSCURATO:PERSONA]— il danno patrimoniale derivato dalla sospensione illegittima, rigettando, invece, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dal BUTTA'. 3.La Corte territoriale esponeva che: - il direttore generale di ASP, [OSCURATO:PERSONA] era stato sospeso dell'incarico (delibera di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 agosto 2005 nr. 721) per disavanzo di gestione; il direttore amministrativo BUTTA' era stato sospeso (delibera del [OSCURATO:PERSONA] del 19 agosto 2005) a seguito della sospensione del direttore generale; - era seguita la dichiarazione di decadenza del direttore gene rale (delibera di [OSCURATO:PERSONA] del 24 ottobre 2005 nr. 931) e la risoluzione di diritto dell'incarico di direttore amministrativo. 4.La Corte territoriale riteneva legittima la dichiarazione di decadenza del direttore generale, in quanto il TALARICOed il BUTTA' non avevano contestato alcuna delle circostanze indicate nella relativa delibera di giunta (nr. 931/2005). Dalla legittimità della decadenza del direttore generale discendeva la risoluzione di diritto dell'incarico di direttore amministrativo, ai sensi dell'articolo 15, comma cinque, L.R. nr. 11/2004. 5. Il rilievo di mancata attivazione del contraddittorio, formulato dal BUTTA', non era pertinente, in quanto la decadenza del direttore generale per mancato raggiungimento dell'equilibrio economico, prevista nel secondo periodo dell'articolo 14, comma cinque, L.R. nr. 11/2004, operava in maniera automatica.6.La sospensione degli incarichi era invece illegittima, in quanto non prevista da alcuna norma, di legge o di contratto. 7. Dalla sospensione era derivato un danno patrimoniale, pari alle retribuzioni non percepite durante il periodo di sospensione (detratte, per il BUTTA', le retribuzioni ricevute da ASP nello stesso periodo in qualità di dirigente medico direttore di struttura complessa). Per il BUTTA' andava respinta la richiesta di risarcimento del danno biologico, morale ed all'immagine. 8. [OSCURATO:PERSONA]' h a proposto ricorso per la cassazione della sentenza, articolato in sette motivi di censura; hanno resistito con controricorso la REGIONE [OSCURATO:PERSONA] e la ASP. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 9. Con ordinanza interlocutoria n. 28627/2021, questa Corte, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata,ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 5, della Legge Regione [OSCURATO:PERSONA] 19 marzo 2004 n.11, nella parte in cui prevede che gli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo del servizio sanitario nazionale hanno comunque termine ed i relativi rapporti sono risolti di diritto nell’ipotesi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale; con la medesima ordinanza sospendeva il giudizio e disponeva l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 10. Con sentenza n. 26/2023, la Corte costituzionale ha dichiara to l’illegittimità costituzionale dell’art.15, comma 5, secondo periodo, della Legge Regione [OSCURATO:PERSONA] 19 marzo 2004 n.11 ([OSCURATO:PERSONA] per la Salute 2004/2006). 11. [OSCURATO:PERSONA]' ha riassunto il giudizio, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi formulate, nei limiti dei motivi non dichiarati inammissibili con l’ordinanza interlocutoria n. 28627/2021.13. [OSCURATO:PERSONA]', la REGIONE [OSCURATO:PERSONA] e la ASP hanno depositato memoria. 14. Il PG ha depositato memoria, chiedendo l’accoglime nto del ricorso limitatamente al quinto motivo, assorbiti gli altri. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 e nr. 5 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato erronea e falsa applicazione del combinato disposto dell'articolo 14, comma cinque, L.R. [OSCURATO:PERSONA] nr. 11/2004, dell'articolo 1, comma quattrodici, L.R. nr. 12/2005, dell'articolo 1, comma centosettantatre, L. 30 dicembre 2004 numero 311, così come attuato dall'intesa Stato- regioni del 23 marzo 2005. Si censura la dichiarazione di decadenza del direttore generale; con articolate argomentazioni si sostiene, alla luce della normativa nazionale e della Intesa Stato- regioni, che la decadenza del direttore generale potrebbe essere dichiarata solo se l'equilibrio economico finanziario non viene raggiunto nel termine previsto dall'[OSCURATO:PERSONA], articolo 6, ipotesi nella specie non ricorrente. 2. Con il secondo mezzo, proposto ai sensi dell'articolo 360 numero 3 e numero 5 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'articolo 24 della Costituzione e dell'articolo 14, comma cinque, della L.R. nr. 11/2004, per avere il giudice dell'appello ritenuto che la decadenza del direttore generale possa essere dichiarata in difetto di contraddittorio con l'interessato. 3. Con la terza critica, proposta ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 e nr.5 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato erronea e falsa applicazione del combinato disposto dell'articolo 1, commi 12, 13 e 14 della L.R. nr. 12/2005, dell'articolo 1, comma centosettantatre, della L. 30 dicembre 2004 numero 311, così come attuato dall'[OSCURATO:PERSONA] del 23 marzo 2005 nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sull'assunto che la decadenza del direttore generale presuppone lo svolgimento dei controlli della Regione e l'esistenza di una certificazione del direttore generale di non-coerenza agli obiettivi, si censura l'omesso esame del mancato svolgimento dei controlli regionali e della certificazione di coerenza del direttore generale per il primo semestre 2005. Si deduce, altresì, l'omesso esame della mancata approvazione in sede regionale del bilancio consuntivo per l'anno 2004 e si aggiunge che al TALARICO, nominato direttore generale nell'aprile 2004, non potevano essere imputati disavanzi risalenti al primo trimestre 2004. 4. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc. civ., il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'articolo 115, comma uno, cod. proc. civ., impugnando la sentenza per aver affermato che i fatti posti a base della decadenza del direttore generale non erano stati contestati. 5. Con il quinto motivo, proposto in via gradata, il ricorrente ha denunciato la illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma cinque, L.R. [OSCURATO:PERSONA] numero 11/2004, nella parte in cui prevede la risoluzione di diritto degli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo in ogni ipotesi di cessazione del direttore generale— per contrasto con l'articolo 97 della Costituzione. 6. Con il sesto mezzo, proposto ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ., il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli articoli 101, 416, 421, 436, 437 cod.proc.civ., degli articoli 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ., dell'articolo 44 del DL nr. 90/2014 e dell'articolo 24 della Costituzione, contestando la detrazione dell'aliunde perceptum ne lla liquidazione del danno patrimoniale. 7. Con la settima censura, proposta ai sensi dell'articolo 360 numero 5 cod.proc.civ., il ricorrente ha denunciato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla sospensione illegittima.8. I primi quattro motivi, riguardanti la statuizione di legittimità della decadenza del TALARICO, sono inammissibili, in quanto l’odierno ricorrente non ha legittimazione autonoma a proporre impugnazione avverso la dichiarazione di decadenza del direttore generale. 9. Il quinto motivo è fondato. 10. Con sentenza n. 26/2023, la Corte costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.15, comma 5, secondo periodo, della Legge Regione [OSCURATO:PERSONA] 19 marzo 2004 n.11 ([OSCURATO:PERSONA] per la Salute 2004/2006). Essendo statoespunto dall’ordinamento l’art.15, comma 5, secondo periodo, della Legge Regione [OSCURATO:PERSONA] 19 marzo 2004 n.11 con efficacia ex tunc , non sussistevano i presupposti per la risoluzione di diritto dell’incarico di direttore amministrativo conferito a [OSCURATO:PERSONA]' in ragione del la decadenza dall’incarico di Direttore Generale di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarata con delibera G.R. del 24.102005). Il danno patrimoniale che la ASP è tenuta a risarcire a [OSCURATO:PERSONA]' va pertanto determinato nella misura delle retribuzioni dovute al medesimo fino alla scadenzadel rapporto. 11. L’accoglimento del quinto motivo comporta l’assorbimento del sesto e del settimo motivo. 12. In conclusione, vanno dichiarati inammissibili i primi quattro motivi, accolto il quinto, assorbiti il sesto ed il settimo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio in relazione al motivo accolto, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione. PQM la Corte accoglie il quinto motivo, dichiara inammissibili i primi quattro motivi e assorbiti il sesto ed il settimo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di