CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2021
Cassazione n. 36722/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA - 8 OTT 2021 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/07/19 avverso la sentenza in data 24/09/2019 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conduso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 24 settembre 2019 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 12 aprile 2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge perché non era stato calcolato il THC, rilevante ai fini della verifica della sostanza drogante. Con il secondo e terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in merito alla confisca del denaro perché la somma non era provento di spaccio tant'era vero che non gli erano state trovate banconote di piccolo taglio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato limitatamente alla confisca che ai sensi dell'art. 620 lett. I), cod. proc. pen. va eliminata. Va premesso che la Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi del comma 4, consistente nella detenzione a fini di cessione di hashish e marijuana. Il primo motivo è estravagante rispetto alla prospettazione difensiva in appello secondo cui lo stupefacente era destinato al consumo di gruppo. La difesa non si confronta affatto con la motivazione, ma introduce un fatto, quello sull'efficacia drogante della sostanza sequestrata, non oggetto di valutazione del merito e la cui cognizione è preclusa al giudice di legittimità. Il motivo è pertanto inammissibile. Quanto alla confisca, invece, la Corte territoriale ha affermato che, considerato lo stato di disoccupazione, la somma di denaro era stata correttamente appresa, essendo provento dell'attività di spaccio. L'asserto è apodittico. La giurisprudenza di legittimità impone un onere motivazionale rigoroso della confisca collegata all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. E' stato affermato in plurime occasioni che, nel caso del quinto comma, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Cass., Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 - 01). Pertanto, la generica considerazione della Corte territoriale non giustifica il mantenimento della confisca che va eliminata, in assenza di altri presupposti di fatto utilmente ricavabili dalla sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca, confisca che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso, il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore I