CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 01992/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25586/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in Pescara, piazza [OSCURATO:PERSONA]Aosta, n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADO DELL’ABRUZZO n.311/2024, depositata il 2/5/2024. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 311/2024 del 2/5/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha accolto il ricorso da quest’ultima proposto avverso l’avviso di liquidazione n. 2019/001/DI/000000313/0/003, per complessivi euro 102.700,00, a titolo di imposta di registro in relazione al decreto ingiuntivo del 21/6/2019, n. 313/2019, emesso dal Tribunale di Chieti in favore della contribuente ed alla enunciazione in tale provvedimento di un contratto di cessione del credito tra la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la società [OSCURATO:SOCIETA]. (debitrice ingiunta), sul presupposto che entrambi gli atti sottoposti a registrazione debbano essere tassati con l'imposta fissa di registro, anziché con quella proporzionale applicata dall’ufficio finanziario. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, mentre la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste mediante controricorso. Entrambi depositano memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va, in via pregiudiziale , respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, formulata dalla controricorrente sull’errato presupposto della tardività dell’impugnazione. 1.1. Ed invero, diversamente da quanto affermato dalla contribuente, il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di appello, avvenuta il 2/5/2024, scadeva il giorno 3/12/2024, che è proprio la data in cui è stato notificato il ricorso per cassazione, dovendo tenersi conto – ai fini del computo del termine - del periodo di sospensione feriale di cui alla l. n. 742/1969, pari a n. 31 giorni (dall’1 al 31/8). 2. Col primo, secondo e terzo motivo di ricorso si censura la decisione della C.G.T. di applicare l’imposta di registro in misura fissa, anziché proporzionale, tanto al decreto ingiuntivo quanto all’atto ivi enunciato, per violazione dell’art. 22, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 e conseguente falsa applicazione dell’art. 40 del medesimo decreto, nonché per falsa applicazione della nota II all’art. 8 tariffa -parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986 e violazione del medesimo art. 8, comma 1, lett.b). 2.1. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per via della loro stretta connessione, sono infondate e vanno, quindi, respinte. 2.2. La questione, in tema di imposta di registro, della tassazione in misura proporzionale o fissa del decreto ingiuntivo o della sentenza ottenuti dal cessionario del credito nei confronti del debitore ceduto è già stata oggetto di esame da parte di questa Corte, che, con sentenza n. 11312 del 2000, pronunciando in un caso in cui il cessionario del credito instava per l'assoggettamento a tassa fissa di registro del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore ceduto in forza del fatto che il credito fosse stato ceduto ad estinzione dell'obbligazione derivante dal contratto di appalto stipulato tra cedente e cessionario, ha affermato il principio secondo cui il pagamento del credito ceduto attiene al rapporto tra il cedente ed il debitore ceduto e non al rapporto tra cedente e cessionario, sicché è incongruo far riferimento al trattamento fiscale della prestazione resa dal cedente al cessionario, dovendosi piuttosto considerare, ai fini della tassazione, il diverso rapporto tra cedente e debitore originario. 2.3. Con la successiva sentenza n. 4802 del 2011 questa Corte, pur affermando di voler dare continuità all'orientamento già espresso con la richiamata sentenza n. 11312 del 2000, ha, in realtà, enunciato un principio diverso, ovvero che "l'obbligazione nascente dalla sentenza di condanna, non attiene al credito tra la cedente ed il ceduto, sottoposto ad IVA, ma è relativa al diverso ed autonomo rapporto tra il debitore ceduto e la Società cessionaria, tale prestazione, che non è soggetta, neppure teoricamente (perché di fatto esentata), all'imposta sul valore aggiunto va, in conclusione, sottoposta ad imposta di registro, con aliquota proporzionale". 2.4. Con le successive sentenze nn. 15263 e 15264 del 2021, la questione della tassazione della sentenza di condanna ottenuta dal cessionario contro il debitore ceduto è stata risolta dando continuità alla più risalente pronuncia n. 11312 del 2000, secondo cui, ai fini dell’imposta di registro, occorre avere riguardo alla natura del rapporto tra creditore cedente e debitore ceduto, ritenendo, pertanto, che, qualora questo sia soggetto ad iva, la sentenza non vada tassata con l’imposta proporzionale, ma fissa, ai sensi dell’art. 40 d.P.R. n. 131/1986. 2.5. Orbene, questo collegio intende seguire l’opzione ermeneutica espressa dalla Corte nelle sentenze gemelle del 2021, che, rifacendosi al principio enunciato nel precedente del 2000, hanno escluso la tassazione in misura proporzionale della sentenza di adempimento di un debito soggetto ad IVAottenuta dal cessionario nei confronti del debitore ceduto. 2.6. Tale soluzione interpretativa muove dalla considerazione che il credito fatto valere dal cessionario nei confronti del debitore ceduto coincide con quello vantato dal creditore originario verso il debitore e muta solo con riguardo al soggetto cui il credito è stato ceduto, sostituendosi la figura del cessionario a quella del cedente. 2.7. A seguito della cessione del credito, infatti, il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario, tanto da poter opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (così Cass. n. 9842 del 20/4/2018 e Cass. n. 575 del 17/1/2001). 2.8. Deve, dunque, ribadirsi, in linea con i precedenti citati, il principio secondo cui, in tema di registrazione degli atti giudiziari, alla sentenza con cui il debitore ceduto sia condannato al pagamento nei confronti del cessionario di un debito soggetto ad IVA non è applicabile l'imposta di registro in misura proporzionale, bensì, ai sensi della nota II all’ art. 8, comma 1, lett. b), tariffa – parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, l'imposta in misura fissa, giusta il principio dell'alternatività previsto dall’art. 40 d.P.R. n. 131/1986. 2.9. Di conseguenza, anche all’atto enunciato nel decreto ingiuntivo si applica l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 131/1986. 2.10. A tale principio si è conformato il giudice di merito, il quale ha ritenuto applicabile al caso di specie l’imposta di registro in misura fissa, avuto riguardo al rapporto tra creditore cedente e debitore ceduto, soggetto all'imposta sul valore aggiunto, in applicazione dell’art. 40 d.P.R. n. 131/1986. 2.11. Né giova alla ricorrente obiettare che l’atto alla base del decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria nei confronti del debitore ceduto, ed ivi enunciato, sia la transazione tra di essi conclusa, trattandosi pur sempre di transazione avente natura dichiarativa (e non novativa), con la quale non è sorto un nuovo rapporto giuridico diretto a sostituire quello precedente (tra cedente e ceduto), ma si è solo voluto ridurre le pretese originarie, portando il credito ceduto – derivante da un contratto di fornitura - da euro 2.318.666,56 ad euro 2.265.553,32, da pagarsi in due rate, con contestuale rinuncia della b anca cessionaria all’avvio di procedure legali per il recupero del credito. 2.12. Correttamente, quindi, la CGT ha affermato che “La transazione in esame ha peraltro natura dichiarativa e non novativa, non alterando i contorni del negozio, con ciò confermando l'unicità di un'operazione economica complessa, che quindi non può essere valutata dall'Amministrazione finanziaria scindendo le sue parti e tassandole separatamente”, traendone la conclusione della “piena operatività del principio di alternatività tra operazioni soggette ad Iva ed operazioni soggette alla tassa di registro in misura proporzionale”. 3. La mancanza di un univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità sul tema controverso giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio. 4. Si esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in applicazione del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,l. n. 228/2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass.n. 1778 del 29/1/ 2016). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e compensa