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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02378/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano di conferma della pronuncia di primo grado che ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto pluriaggravato -, con il quale sono state dedotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, segnatamente in relazione alla dosimetria della pena, non contiene una critica effettiva e argomentata nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv. 262575 - 01) bensì finisce col reiterare la censure già disattese con motivazione congrua e logica dalla Corte territoriale, la quale ha esplicitato gli elementi di fatto sulla scorta dei quali non ha accolto il gravame, in particolare con riguardo alla pena irrogata, elementi non correlati solo alle dedotte condizioni personali ed economiche dell'imputato bensì alla gravità del fatto e alla sua capacità a delinquere; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano di conferma della pronuncia di primo grado che ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto pluriaggravato -, con il quale sono state dedotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, segnatamente in relazione alla dosimetria della pena, non contiene una critica effettiva e argomentata nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cannmarota, Rv. 262575 - 01) bensì finisce col reiterare la censure già disattese con motivazione congrua e logica dalla Corte territoriale, la quale ha esplicitato gli elementi di fatto sulla scorta dei quali non ha accolto il gravame, in particolare con riguardo alla pena irrogata, elementi non correlati solo alle dedotte condizioni personali ed economiche dell'imputato bensì alla gravità del fatto e alla sua capacità a delinquere; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 02378/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris