CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 27873/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!REPUBBLICA ITALIANA 2787 26 In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. Sez. n. 988/26 [OSCURATO:PERSONA] - Relatrice - P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14830/2026 [OSCURATO:PERSONA] SENTENZA sui ricorsi proposti da. 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, pronunciando in sede di annullamento con rinvio disposto con sentenza del 15 gennaio 2019 della Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, per procedere, a seguito della esclusione dell'aggravante di cui all'art. 624-bis cod. pen. in relazione al reato di cui al capo A), alla rideterminazione della pena, ha confermato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in anni cinque e mesi uno di reclusione ed euro 2.200 di multa e quella irrogata a IvitzaSalkanovic in anni tre e mesi sette di reclusione ed euro 13.000 di multa, applicata la circostanza di cui all'art. 63 cod. pen., per i reati loro rispettivamente ascritti. 2.Con separati ricorsi e motivi comuni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e illogicità ovvero omessa motivazione, essendo meramente apparente quella con la quale la Corte di appello, pur con l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 624-bis cod. pen., ha confermato la pena irrogata dalla Corte di appello di Firenze con sentenza del 16 dicembre 2015, oggetto di annullamento con rinvio. Il mero rinvio della Corte di merito alla pena prevista per il reato di cui al capo A), che prevedeva, per la presenza di due aggravanti, la pena da tre a dieci anni, quindi un trattamento corrispondente alla pena prevista dall'art. 624-bis cod. pen. in presenza di una o più aggravanti, non consente di ritenere assolto l'obbligo di motivazione, tenuto conto della pena davvero elevata irrogata agli imputati e che la esclusione dell'aggravante di cui all'art. 624-bis cod. pen., norma che mira a fornire una tutela rafforzata ai reati commessi in luoghi di privata dimora, marca la differenza di tale più grave reato dalle ipotesi ordinarie di furto: la riqualificazione del fatto imponeva, dunque, un diverso trattamento sanzionatorio rapportato al concreto disvalore del reato come ritenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. Va premesso, per ragioni di chiarezza espositiva, che, fin dal primo grado, la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] era stata determinata, ritenuto più grave il reato di ricettazione di cui al capo H), in anni due di reclusione e euro 900 di multa; pena aumentata ad anni tre e mesi quattro ed euro 1.500 di multa per la recidiva, e di mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa per ciascuno degli altri sette reati in continuazione di cui ai capi A), B), E), G), I) L) e M). La pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza di appello oggetto di annullamento con rinvio che aveva in tale parte riformato quella di primo grado, era stata determinata, in relazione al reato di tentato furto aggravato di cui al capo A), in anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 600 di multa; aumentata per la recidiva fino a due anni e mesi quattro di reclusione e euro 800 di multa e di mesi tre di reclusione e 100 euro di multa per gli ulteriori cinque reati in continuazione ai capi B), E), G) I) e L). Come noto, la determinazione del trattamento sanzionatorio, in punto di individuazione della pena base, è materia che rientra nel potere discrezionale del 2giudice del merito che la esercita, nella cornice dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., dando conto in motivazione dei criteri seguiti. La motivazione, e i suoi vizi, sono pertanto oggetto dell'esame della Corte di cassazione secondo il parametro di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. non potendo il giudice di legittimità sostituirsi al giudice del merito nell'apprezzamento delle circostanze di fatto, a meno di lacune vistose che legittimano l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ovvero la sua integrazione, attraverso i poteri di cui all'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen. I criteri di cui all'art. 133 cod. pen., infine, impongono di tenere conto non solo del fatto e della sua gravità, ma anche di aspetti soggettivi e della capacità a delinquere dell'imputato, anche se il giudice del merito non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti. Tenuto conto che già la originaria contestazione riguardava il delitto di tentato furto pluriaggravato (art. 56- 624, 625 nn. 2 e 5, cod. pen.), sicché non è stata operata alcuna riqualificazione nella fattispecie di tentativo, la sentenza impugnata si sottrae a rilievi integranti il vizio di motivazione, poiché la conclusione dei Giudici di appello, che rinviano al trattamento sanzionatorio già irrogato (la pena della reclusione da tre a dieci anni di reclusione e della multa da euro 206,00 a euro 1.549,00 prevista sia per reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. che per il reato di furto di cui all'art. 624 cod. pen., pluriaggravato dalla presenza di due o più circostanze, di cui all'art. 625, nn. 2 e 5, cod. pen.), non presta il fianco alla censura della manifesta illogicità prospettata nei ricorsi in ragione della marcata maggiore gravità della pena che sarebbe stata prevista per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. in quanto fattispecie di maggiore disvalore per essere il reato di furto in luogo di privata dimora ritenuto espressivo di maggiore offensività rispetto al reato di furto pluriaggravato. La descritta corrispondenza del trattamento sanzionatorio prevista in astratto dalle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 624-bis cod. pen. e 624, 625, nn. 2 e 5 cod. pen., non denota, secondo la prospettazione svolta dai ricorrenti, la irragionevolezza della scelta del Giudice di merito, poiché la scelta del trattamento sanzionatorio va commisurata alla fattispecie concreta e articolata sui plurimi e variegati parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Nel caso in esame le conclusioni della Corte di appello che ha confermato il trattamento sanzionatorio già irrogato sono suffragate dal giudizio di effettiva gravità dei fatti in presenza di reiterati reati contro il patrimonio ascritti ai ricorrenti, del reato di resistenza commesso in occasione del tentato furto commesso il 21 febbraio 2008 presso l'ufficio di consulenza automobilistica di cui 3al capo A) e clAlla ritenuta sussistenza della recidiva a carico di ciascuno degli imputati. In conclusione, i ricorrenti sollecitano alla Corte di legittimità, in assenza di evidenti illogicità della sentenza impugnata, una diversa modulazione del trattamento sanzionatorio che, a ben vedere, si è risolto, con riferimento al reato di cui al capo A), nell'applicazione della pena di mesi tre di reclusione ed euro cento di multa per [OSCURATO:PERSONA], inflittagli in continuazione, e nell'applicazione della pena di anni uno e mesi nove di reclusione ed euro seicento di multa per [OSCURATO:PERSONA], pena che, sebbene elevata, non risulta sproporzionata e incongrua rispetto al reato di tentato furto pluriaggravato dalla effrazione della finestra e dell'armadio blindato dell'ufficio per impossessarsi di targhe e altri documenti di circolazione, condotta seguita dalla fuga e resistenza per opporsi all'arresto. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M