CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 10214/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12296/2023 R.G. proposto da : "[OSCURATO:PERSONA].DOTT. [OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] II, n. 269, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia presso l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL].; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 22/2023depositata il 12/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2015, su ricorso della Casa di [OSCURATO:PERSONA]. Dott. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, “Casa di Cura”), il Tribunale di Salerno, con d.i. n. 2970/2015, ingiungeva alla ALS Salerno il pagamento, in favore della ricorrente, di Euro 2.815.772,30, oltre interessi moratori, a titolo di differenza del corrispettivo delle prestazioni inerenti l’anno 2014 eseguite dalla ricorrente, la quale aveva già detratto gli importi per somme esigibili in precedenza ed oggetto di pagamento e/o separata e pregressa azione giudiziale. A fondamento della propria pretesa, la Casa di Cura deduceva che tale credito (documentato dalle note dell’ASL Salerno consistenti nelle verifiche con procedura regionale di controllo SDO delle prestazioni eseguite e dalle fatture) atteneva alla remunerazione delle prestazioni inerenti il volume prestazionale connesso all’assorbimento e alla attivazione di 40 posti letto per acuti dismessi dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di Battipaglia ed attribuiti alla esponente a seguito di aggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’ASL Salerno. Osservava, inoltre, che, in conseguenza della aggiudicazione, la Casa di Cura era stata obbligata al totale assorbimento con contratto a tempo indeterminato di 30 unità di personale che risultavano occupate presso la Casa di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, l’ASL Salerno proponeva opposizione, eccependo: a) il difetto di giurisdizione del Giudice adito; b) l’insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 633 ss. c.p.c.; c) l’inesistenza/nullità del contratto; d) l’infondatezza della pretesa. Sosteneva, in particolare, che le fatture azionate dalla Casa di Cura riguardavano somme ulteriori e diverse rispetto a quelle contemplate nel tetto di spesa fissato con il contratto del 15.12.2014 ed eccepiva, quindi, la inesistenza di un ulteriore contratto che la Casa di Cura asseriva essere intervenuto tra le parti, individuato nel verbale di aggiudicazione. Evidenziava, inoltre, che l’ingiunzione di pagamento rappresentava un “tentativo spregiudicato” per ottenere la consistente somma di Euro 2.815.772,30 alla quale la Società istante non aveva diritto e che rappresentava il superamento del tetto di spesa relativo all’anno 2014, fissato in Euro 9.629.630,00, in cui era inglobato il tetto supplementare di Euro 529.880,00, assegnato dalla Regione Campania alla Casa di [OSCURATO:PERSONA] per i volumi prestazionali della [OSCURATO:PERSONA] (con DCA n. 66/2012 e successivo Decreto Regionale n. 144/2014). Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 3324/2018, accoglieva l’opposizione e perciò revocava il decreto ingiuntivo, condannando la Casa di Cura al pagamento delle spese processuali. 2.[OSCURATO:PERSONA] di Cura proponeva appello avverso tale sentenza. Con la sentenza n. 22/2023, la Corte d’Appello di Salerno rigettava l’appello e condannava la Casa di Cura al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado. 3.Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Salerno ricorre la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di due motivi. 3.1.L’ASL Salerno resiste con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo, la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza, nonché conseguente violazione e falsa applicazione - ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -dell’art. 2697 c.c. Lamenta che la Corte d’Appello affermerebbe, erroneamente, che «la somma di € 2.815.772,30 è stata richiesta in via monitoria in aggiunta e, quindi, indipendentemente dal limite massimo di prestazioni erogabili contrattualmente fissato». La ricorrente sostiene, di contro, di aver formulato la sua domanda, nel ricorso monitorio, per un credito di Euro 2.815.772,30, non imputandolo ad un extra-tetto di spesa rispetto al budget assegnato col contratto sottoscritto in data 15.12.2014. Osserva che è stata l’ASL Salerno a dedurre, nell’atto di opposizione, che tale somma, di Euro 2.815.772,30, non rientrasse nel budget pattuito per l’anno 2014. A tal riguardo, la stessa ASL sosteneva di aver già pagato quanto dovuto nel rispetto del detto budget, già comprensivo dei corrispettivi afferenti i volumi prestazionali della [OSCURATO:PERSONA], assorbiti dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] sin dal 2011. La ricorrente sostiene, pertanto, che era onere dell’ASL Salerno fornire la prova del fatto estintivo, ex art. 2697 c.c., circa l’avvenuto pagamento di quanto essa era tenuta a corrispondere nei limiti del budget, e che - conseguentemente - la somma richiesta dalla Casa di Cura esorbitasse detto budget. Per queste ragioni, l’odierna ricorrente formulava apposito motivo di appello con il quale lamentava la mancata asseverazione, da parte dell’ASL Salerno, del fatto estintivo del proprio debito, consistente nella integrale corresponsione delle somme previste dal tetto di spesa. Parte ricorrente, ritenendo che la documentazione non inerisse somme extra-budget, ma somme autorizzate, asserisce che la Corte d’Appello, stante la pacifica esecuzione delle prestazioni da parte della Casa di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto accogliere il suo motivo di violazione dell’art. 2697 c.c. Assume che la Corte d’Appello, piuttosto, avrebbe degradato il motivo ad eccezione, ritenendo che la Casa di Cura non avesse fornito prova della sussistenza di un ulteriore titolo contrattuale, quale fonte del diritto alla percezione delle ulteriori somme che la stessa Corte d’Appello ritiene essere in aggiunta e, quindi, oltre il limite massimo di prestazioni erogabili contrattualmente fissato. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 4, R.D. n. 2440/1923, dell’art. 8- quinquies D.Lgs. n. 502/1992, nonché dell’art. 1325 c.c. [OSCURATO:PERSONA] di Cura, in disparte dalla censura svolta nel primo motivo di ricorso, sostiene di avere comunque titolo al pagamento del preteso corrispettivo in ragione dell’esistenza di un secondo accordo contrattuale, diverso e ulteriore rispetto a quello stipulato in data 15.12.2014, rinvenibile - segnatamente - nel verbale di aggiudicazione redatto all’esito della gara esperita nell’anno 2011, a norma dell’art. 16 del R.D. n. 2440 del 1923, afferente l’assorbimento dei volumi prestazionali dismessi dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA]. Asserisce, in proposito, che, a prescindere dal tetto di spesa massimo stabilito col contratto del 15.12.2014, il richiamato verbale di aggiudicazione prevedeva, unitamente ai volumi prestazionali, anche il trasferimento del tetto di spesa della Casa di [OSCURATO:PERSONA] alla Casa di [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che il verbale di aggiudicazione, che equipara ad un contratto vero e proprio, soddisfa tutti i requisiti essenziali di cui all’art. 1325 c.c., poiché puntualmente individua le prestazioni che la Casa di Cura avrebbe reso, la remunerazione delle stesse ed il tetto di spesa. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’Appello, erroneamente, si sarebbe disinteressata di valutare se il verbale di aggiudicazione, quale contratto, possedesse tutti i requisiti di validità ex art. 1325 c.c. Lamenta che la Corte d’Appello, piuttosto, si sarebbe limitata ad affermare la necessità di un ulteriore contratto annuale per la fissazione del tetto di spesa ex art. 8- quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992. Deduce, al riguardo, che la Corte avrebbe così violato la citata norma che - secondo la ricorrente - non prevede affatto la necessità della stipula di un contratto annuale. Ritiene che il verbale di aggiudicazione costituisce un contratto di durata, perfettamente valido ed efficace per entrambe le parti, e idoneo a vincolare la P.A. all’erogazione del budget assegnato alla Casa di [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene, dunque, che è profondamente erronea l’affermazione secondo cui il verbale di aggiudicazione del bando di gara costituirebbe atto negoziale che obbliga la sola Casa di [OSCURATO:PERSONA] a rendere le prestazioni e non anche la P.A. a retribuire tali prestazioni, ivi rilevando un’aperta e manifesta violazione dell’art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992, il quale non prevede affatto la stipula di contratti annuali, bensì la stipula di contratti che rispettino i requisiti di cui al comma 2, che - ad avviso della ricorrente -sono tutti posseduti dal verbale di aggiudicazione. 5.1. Osserva il Collegio come le questioni di diritto sollevate dalla ricorrente attraverso la proposizione dei motivi di doglianza appaiono dotate di particolare rilevanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sicché appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo perché venga fissata la relativa trattazione in Pubblica Udienza, alla presenza delle parti e con la partecipazione necessaria del P.G. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruo