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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 45237/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tkclito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore PAOLAF)LIPPI che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 3 aprile 2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., perché, con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, presentata al Magistrato di Sorveglianza di Cosenza, attestava di lavorare presso il Comune di Altomonte "progetto Insieme - Azione B - Borsa Lavoro 2014" a far data dal 15 settembre 2014; circostanza risultata contraria al vero, atteso che, sulla base di quanto dichiarato dal Comune interessato, all'epoca della resa dichiarazione, ella non espletava alcuna attività presso il detto ente; in Cosenza il 15 settembre 2014.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza citata con un solo motivo (quivi enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.) e denuncia la violazione dell'art. 483 cod. pen. e il vizio di motivazione, per essere, quella rassegnata dalla Corte territoriale a corredo della decisione impugnata, illogica e non corretta in diritto, al lume della sentenza S.U. n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, posto che al documento nel quale la dichiarazione mendace era stata trasfusa, acquisito agli atti in copia conforme, era stata allegata la mera fotocopia della dichiarazione "progetto Insieme - Borsa lavoro 2014" del Comune di residenza, come tale non suscettibile di integrare il delitto di falso materiale.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria in data 25 settembre 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Tramite PEC, in data 8 ottobre 2021, sono state trasmesse le conclusioni rassegnate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della ricorrente.

5. Il ricorso è inammissibile.

L'articolato motivo è aspecifico, perché affidato a censure che non colgono né il significato dell'imputazione, né la ratio della decisione impugnata, e, comunque, manifestamente infondato.

Invero, ciò che è stato contestato alla ricorrente è di avere falsamente attestato, nella dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, presentata al Magistrato di Sorveglianza di Cosenza, di lavorare presso il Comune di Altomonte "progetto Insieme - Azione B - Borsa Lavoro 2014" a far data dal 15 settembre 2014 e tale condotta integra, senz'altro, la fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen. (Sez. 5, n. 20570 del 10/05/2006, Rv. 234203), posto che le dichiarazioni sostitutive, attestanti stati e qualità personali, consistono in dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni rilasciate da un ente dotato di capacità certificativa.

Donde, ciò che viene in rilievo nel caso di specie è esclusivamente l'atto nel quale tali dichiarazioni sono trasfuse, in quanto destinato a provare la verità dei fatti attestati ed a produrre specifici effetti disciplinati dalla legge o da altre fonti normative (legittimamente presente agli atti in copia-conforme, atteso che non ne è stata contestata la conformità all'originale), non i documenti ad esso allegati, eventualmente prodotti in fotocopia, essendo questi ultimi estranei alla tipicità della fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen., che incrimina il falso ideologico del privato in atto pubblico e non il falso materiale in documenti eventualmente prodotti a corredo delle mendaci dichiarazioni.

6. Tanto comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tkclito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore PAOLAF)LIPPI che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 3 aprile 2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., perché, con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, presentata al Magistrato di Sorveglianza di Cosenza, attestava di lavorare presso il Comune di Altomonte "progetto Insieme - Azione B - Borsa Lavoro 2014" a far data dal 15 settembre 2014; circostanza risultata contraria al vero, atteso che, sulla base di quanto dichiarato dal Comune interessato, all'epoca della resa dichiarazione, ella non espletava alcuna attività presso il detto ente; in Cosenza il 15 settembre 2014. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza citata con un solo motivo (quivi enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.) e denuncia la violazione dell'art. 483 cod. pen. e il vizio di motivazione, per essere, quella rassegnata dalla Corte territoriale a corredo della decisione impugnata, illogica e non corretta in diritto, al lume della sentenza S.U. n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, posto che al documento nel quale la dichiarazione mendace era stata trasfusa, acquisito agli atti in copia conforme, era stata allegata la mera fotocopia della dichiarazione "progetto Insieme - Borsa lavoro 2014" del Comune di residenza, come tale non suscettibile di integrare il delitto di falso materiale. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria in data 25 settembre 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Tramite PEC, in data 8 ottobre 2021, sono state trasmesse le conclusioni rassegnate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della ricorrente. 5. Il ricorso è inammissibile. L'articolato motivo è aspecifico, perché affidato a censure che non colgono né il significato dell'imputazione, né la ratio della decisione impugnata, e, comunque, manifestamente infondato. Invero, ciò che è stato contestato alla ricorrente è di avere falsamente attestato, nella dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, presentata al Magistrato di Sorveglianza di Cosenza, di lavorare presso il Comune di Altomonte "progetto Insieme - Azione B - Borsa Lavoro 2014" a far data dal 15 settembre 2014 e tale condotta integra, senz'altro, la fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen. (Sez. 5, n. 20570 del 10/05/2006, Rv. 234203), posto che le dichiarazioni sostitutive, attestanti stati e qualità personali, consistono in dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni rilasciate da un ente dotato di capacità certificativa. Donde, ciò che viene in rilievo nel caso di specie è esclusivamente l'atto nel quale tali dichiarazioni sono trasfuse, in quanto destinato a provare la verità dei fatti attestati ed a produrre specifici effetti disciplinati dalla legge o da altre fonti normative (legittimamente presente agli atti in copia-conforme, atteso che non ne è stata contestata la conformità all'originale), non i documenti ad esso allegati, eventualmente prodotti in fotocopia, essendo questi ultimi estranei alla tipicità della fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen., che incrimina il falso ideologico del privato in atto pubblico e non il falso materiale in documenti eventualmente prodotti a corredo delle mendaci dichiarazioni. 6. Tanto comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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