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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 40230/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente modificata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Monza il 13 dicembre 2019 in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 23 febbraio 2016.

L'esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla mancata concessione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 114 cod. pen. 2.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.

E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

In particolare, in ordine al diniego del riconoscimento della speciale attenuante di cui all'art. 114 cod. pen, la Corte territoriale non si limita genericamente a sottolineare che il contributo dell'imputato era risultato determinante nella realizzazione del fatto criminoso, ma fornisce una esauriente e compiuta descrizione del ruolo di intermediazione dell'imputato nella cessione di una consistente quantità di stupefacente da immettere sul mercato, ruolo emergente dal materiale istruttorio acquisito al giudizio (deposizione degli operanti ed inequivoche risultanze delle intercettazioni).

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia di secondo grado, il ricorrente chiede peraltro una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, preclusi nel giudizio di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023 Il (Consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente modificata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Monza il 13 dicembre 2019 in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 23 febbraio 2016. L'esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla mancata concessione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 114 cod. pen. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. In particolare, in ordine al diniego del riconoscimento della speciale attenuante di cui all'art. 114 cod. pen, la Corte territoriale non si limita genericamente a sottolineare che il contributo dell'imputato era risultato determinante nella realizzazione del fatto criminoso, ma fornisce una esauriente e compiuta descrizione del ruolo di intermediazione dell'imputato nella cessione di una consistente quantità di stupefacente da immettere sul mercato, ruolo emergente dal materiale istruttorio acquisito al giudizio (deposizione degli operanti ed inequivoche risultanze delle intercettazioni). Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia di secondo grado, il ricorrente chiede peraltro una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, preclusi nel giudizio di legittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023 Il (Consig
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