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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17160/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 24062-2015 r.g. proposto da: La [OSCURATO:SOCIETA] in Liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA]), con sede di Corciano (Perugia), [OSCURATO:PERSONA] n. 6, (cod. fis. [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], Carlo de Marchis e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell’Avv. de Marchis, come da procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio ed Emanuele de Rose, elettivamente domiciliato in Roma via C. Beccaria n. 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, come da procura speciale a margine;F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24062/2015 Numero sezionale 1448/2022 Numero di raccolta generale 17160/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 294, come da procura speciale in calce al presente atto; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; ROLANDO; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA] E DOTT. [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso il decreto della Corte di appello di Perugia, depositato in data 8 settembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/4/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24062/2015 Numero sezionale 1448/2022 Numero di raccolta generale 17160/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Perugia con decreto del 26.3.2015 respinse la richiesta di omologazione del concordato preventivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), sul rilievo che: i) la prima proposta concordataria aveva previsto una stima dei beni immobili (sostenuti in perizia) pari ad euro 16.010.000; ii) all’esito della perizia svolta dai tecnici incaricati dal Tribunale (che aveva ridotto la stima ad euro 12.659.000) – insufficiente al pagamento dei crediti garantiti da ipoteche – la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva depositato una seconda proposta che prevedeva la degradazione al rango di chirografario del credito ipotecario di Mediocredito; iii) all’udienza fissata per la votazione, dopo la previsione di maggior finanza esterna, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato un ulteriore adeguamento della proposta concordataria, con un’altra rettifica dei valori immobiliari stimati del 15% in ribasso, rettifica fondata sulla dichiarazione di una agenzia immobiliare di Terni secondo la quale, essendosi negli ultimi tre/sei mesi realizzato un divario tra i valori intrinseci dei beni ed il loro prezzo di vendita, occorresse stimare un prezzo di alienazione ribassato del 10/20% rispetto al precedente valore di stima per addivenire ad una vendita certa ed in tempi ragionevoli dei cespiti immobiliari oggetto di liquidazione; iv) l’assunto di tale ulteriore ribasso del valore dei beni immobili si presentava immotivato, in quanto fondato solo sulla dichiarazione della agenzia immobiliare e perché tale deprezzamento collideva con le diverse valutazioni operate dai tecnici dell’Ufficio, dovendosi invece registrare in senso contrario a quanto stimato dall’agenzia immobiliare che il mercato immobiliare, pur in un periodo di crisi, aveva mostrato una sostanziale tenuta con una limitata flessione del valore degli immobili di pregio; v) tale illogica riduzione della stima del patrimonio immobiliare oggetto dell’offerta liquidatoria concordataria – ad appena tre mesi dal deposito dell’adeguamento del piano – configurava un vero e proprio “abuso del diritto”, volto a superare il voto contrario dell’Erario e dell’[OSCURATO:PERSONA].

2. Proposto reclamo da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del predetto decreto reiettivo della richiesta di omologazione del concordato emesso dal Tribunale, la Corte di Appello di Perugia ha rigettato la proposta impugnazione, confermando pertanto il provvedimento reso in primo grado.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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2. La sentenza, pubblicata l’8.9.2015, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno resistito con controricorso.

Le restanti parti, intimate (ed indicate in epigrafe), non hanno svolte difese.

La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 18 e 183 l. fall., e mancata applicazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, sul rilievo che la corte di appello avrebbe esaminato la questione della congruità e adeguatezza della relazione redatta ex art. 160, 2 comma, l. fall., nonostante la stessa non fosse stata fatta oggetto di impugnazione con il reclamo proposto ai sensi dell’art. 183 l. fall., e nonostante la medesima non fosse stata oggetto di esame da parte del primo giudice.

Osserva pertanto la ricorrente che l’argomento dell’ammissibilità della proposta, con riguardo alla relazione di cui all’art. 160, 2 comma, l. fall., sarebbe stato affrontato dalla corte territoriale ultra petita e nonostante il tribunale avesse, implicitamente, ritenuto la proposta ammissibile al punto di sottoporla alla valutazione dell’adunanza dei creditori. 1.1 La doglianza è inammissibile per come prospettata. 1.1.1 La censura si presenta, infatti, solo genericamente formulata, posto che – di fronte all’affermazione contenuta nel decreto impugnato secondo cui la questione della carenza e inidoneità della relazione prevista dall’art. 160, 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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E’ pur vero che il vizio denunciato integra un error in procedendo che abilita la Corte di Cassazione ad esaminare il fascicolo processuale; tuttavia la doglianza di carattere processuale ha comunque necessità di essere presentata in modo autosufficiente e specifico per poter essere presa in considerazione ed innescare il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare l’incarto processuale (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29495 del 23/12/2020 ; v. anche: Sez.

L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022).

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 180, primo e terzo comma, l. fall., sul rilievo che la corte di appello avrebbe erroneamente rivalutato le condizioni di ammissibilità della domanda di concordato preventivo e di regolarità della procedura già oggetto di valutazione da parte del tribunale ed estranee, dunque, al sindacato giudiziale nella sede del giudizio di omologazione ex art. 180 l. fall. 2.1 Il secondo motivo è infondato. 2.1.1 Sul punto occorre ricordare l’insegnamento impartito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1521/2013) secondo cui, verbatim, «In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti.

Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Detto altrimenti (ma sempre seguendo l’insegnamento delle Sezioni Unite sopra ricordato), il medesimo parametro valutativo già utilizzato per lo scrutinio di ammissibilità della domanda di apertura della procedura concordataria (ed eventualmente nella successiva sede del subprocedimento di revoca di cui all’art. 173 l. fall) deve essere utilizzato anche in sede di omologazione (ed anche in assenza di opposizioni) ex art. 180 l. fall., posto che la verifica in ordine alla regolarità della procedura presuppone il controllo che, anche nel prosieguo della stessa, non siano venuti meno quei presupposti la cui mancanza iniziale non vi avrebbe consentito l’accesso. 2.2.3 La conferma di quanto si vien qui dicendo è anche fornita dalla lettera della norma dettata dal terzo comma dell’art. 180 l. fall. ove è espressamente statuito che «se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato …».

Occorre pertanto evidenziare che al Tribunale è comunque demandata - in sede di omologa - una preliminare delibazione sulla «regolarità della procedura», ai sensi dell’art. 180, 3 comma, l. fall., e ciò per altro anche in assenza di opposizioni.

Si deve dunque ritenere - seguendo una interpretazione ancorata alla lettera della norma - che rientra in tale preliminare scrutinio non soltanto la verifica dei profili più propriamente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Se così è, la doglianza proposta dalla ricorrente risulta allora priva di ogni fondamento, posto che non è condivisibile in alcun modo la tesi secondo la quale al tribunale, nella sede del giudizio di omologazione previsto dall’art.180 l. fall. (e dunque anche alla corte di appello nella successiva sede di reclamo ex art. 183 l. fall.) non sarebbe consentito uno scrutinio sull’esistenza e sul “mantenimento” delle condizioni di ammissibilità della domanda di accesso al concordato preventivo (nel caso di specie sull’idoneità della relazione di cui all’art. 160, 2 comma, l. fall.) perché scrutinio previamente delibato in sede di ammissione della domanda da parte del tribunale.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 160, 2 comma, e 180 l. fall., sul rilievo che la corte territoriale avrebbe comunque errato nella verifica di regolarità della procedura spingendosi sul terreno delle valutazioni di merito riguardanti la convenienza della proposta che sono invece rimesse al giudizio dei creditori. 4.Il quarto mezzo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1362 e seg. e 1372, cod. civ., nonché dell’art. 160, 2 comma, l. fall.

Osserva la ricorrente che la corte di appello, nel valutare la relazione di cui al secondo comma dell’art. 160 l. fall., si sarebbe investito di un giudizio sulla “convenienza” della proposta derogando alla sua funzione di controllo della legittimità della proposta stessa e mal interpretando gli elementi addotti a sostegno di quest’ultima così trascurando l’obiettivo previsto dalla legge e prefissato nel piano concordatario di adeguare la degradazione dei creditori prelatizi ai valori di mercato.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Sul punto qui in discussione deve essere subito precisato che – diversamente da quanto opinato dalla società ricorrente – la corte di appello non si è in alcun modo addentrata, per negare l’omologazione del concordato, in una valutazione di convenienza della proposta concordataria, intesa quale scrutinio (questo sì demandato all’esclusivo giudizio dei creditori) sull’opportunità di accettare o meno le condizioni proposte dall’imprenditore in crisi per la soddisfazione parziale dei crediti ammessi alla procedura, ma al contrario ha valutato l’inammissibilità della proposta per la mancanza di un requisito per l’accesso alla procedura di soluzione negoziata della crisi, e cioè la mancanza della relazione giurata di stima prevista dal secondo comma dell’art. 160 l. fall., quale presupposto indefettibile per addivenire ad una soddisfazione non integrale del ceto creditorio prelatizio perché non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avendo a riguardo il valore di mercato attribuibile ai beni ovvero ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

La corte territoriale ha infatti evidenziato che tale relazione non aveva il contenuto minimo sostanziale per farla ritenere idonea a spiegare ai creditori prelatizi le ragioni della degradazione dei lori crediti in ragione proprio di quella soddisfazione in misura – come prevede la norma in esame – non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione.

È stato infatti precisato dalla corte di appello umbra che l’ulteriore svalutazione dei cespiti immobiliari era stata motivata, nella predetta relazione ex art. 160, 2 comma, l. fall., solo con il richiamo alle «proiezioni estimative» formulate dalla agenzia immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. interpellata dal liquidatore, senza che il professionista nominato fondasse la sua diversa valutazione (rispetto a quella operata dai tecnici dell’Ufficio) sull’esame delle statistiche di rilascio di mutui per l’acquisto di immobili commerciali ovvero sull’esame degli atti notarili rogati nell’ultimo periodo ovvero ancora sull’esame della banca dati immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

Detto altrimenti l’inidoneità genetica della relazione prevista dall’art. 160, 2 comma, l. fall., è stata ritenuta integrante la mancanza di una condizione di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24062/2015 Numero sezionale 1448/2022 Numero di raccolta generale 17160/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 ammissibilità della proposta concordataria: questa è la ratio decidendi della decisione impugnata, che, come tale, non ha trovato il confronto critico nel terzo e quarto motivo di ricorso, i quali - diversamente (ed inammissibilmente) - hanno invece incentrato le loro censure sul diverso profilo della valutazione di convenienza asseritamente svolta dalla Corte di appello per negare accesso all’omologazione della proposta.

5. Il quinto mezzo denuncia vizio di omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.

Si evidenzia che il tribunale avrebbe motivato il rigetto dell’omologazione dando per scontata la mancata approvazione di una proposta diversa da quella approvata dai creditori e che il ripensamento della corte di appello sul profilo di ammissibilità della proposta avrebbe perso ogni rilevanza per effetto della prova di resistenza fornita all’esito della votazione. 5.1 Anche tale motivo è inammissibile perché, quanto al denunciato omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., esso non attiene ad un fatto materiale bensì ad una tesi difensiva espressa con un motivo di reclamo (cfr. Cass. ss.uu. n. 8053/2014), e, quanto all’omessa pronuncia sul medesimo, perchè statuendo l’inammissibilità della proposta – e dunque la non regolarità della procedura - il Tribunale ha in realtà implicitamente ritenuto assorbita ogni altra questione (quale quella sulla prova di resistenza), non avente valore pregiudiziale.

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del giudizio di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24062/2015 Numero sezionale 1448/2022 Numero di raccolta generale 17160/2022 legittimità, che liquida, per ciascuno, in euro 7.000 per compensi, oltre alle Data pubblicazione 26/05/2022 spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 24062-2015 r.g. proposto da: La [OSCURATO:SOCIETA] in Liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA]), con sede di Corciano (Perugia), [OSCURATO:PERSONA] n. 6, (cod. fis. [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], Carlo de Marchis e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell’Avv. de Marchis, come da procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio ed Emanuele de Rose, elettivamente domiciliato in Roma via C. Beccaria n. 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, come da procura speciale a margine;F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24062/2015 Numero sezionale 1448/2022 Numero di raccolta generale 17160/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 294, come da procura speciale in calce al presente atto; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; ROLANDO; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA] E DOTT. [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso il decreto della Corte di appello di Perugia, depositato in data 8 settembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/4/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24062/2015 Numero sezionale 1448/2022 Numero di raccolta generale 17160/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Perugia con decreto del 26.3.2015 respinse la richiesta di omologazione del concordato preventivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), sul rilievo che: i) la prima proposta concordataria aveva previsto una stima dei beni immobili (sostenuti in perizia) pari ad euro 16.010.000; ii) all’esito della perizia svolta dai tecnici incaricati dal Tribunale (che aveva ridotto la stima ad euro 12.659.000) – insufficiente al pagamento dei crediti garantiti da ipoteche – la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva depositato una seconda proposta che prevedeva la degradazione al rango di chirografario del credito ipotecario di Mediocredito; iii) all’udienza fissata per la votazione, dopo la previsione di maggior finanza esterna, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato un ulteriore adeguamento della proposta concordataria, con un’altra rettifica dei valori immobiliari stimati del 15% in ribasso, rettifica fondata sulla dichiarazione di una agenzia immobiliare di Terni secondo la quale, essendosi negli ultimi tre/sei mesi realizzato un divario tra i valori intrinseci dei beni ed il loro prezzo di vendita, occorresse stimare un prezzo di alienazione ribassato del 10/20% rispetto al precedente valore di stima per addivenire ad una vendita certa ed in tempi ragionevoli dei cespiti immobiliari oggetto di liquidazione; iv) l’assunto di tale ulteriore ribasso del valore dei beni immobili si presentava immotivato, in quanto fondato solo sulla dichiarazione della agenzia immobiliare e perché tale deprezzamento collideva con le diverse valutazioni operate dai tecnici dell’Ufficio, dovendosi invece registrare in senso contrario a quanto stimato dall’agenzia immobiliare che il mercato immobiliare, pur in un periodo di crisi, aveva mostrato una sostanziale tenuta con una limitata flessione del valore degli immobili di pregio; v) tale illogica riduzione della stima del patrimonio immobiliare oggetto dell’offerta liquidatoria concordataria – ad appena tre mesi dal deposito dell’adeguamento del piano – configurava un vero e proprio “abuso del diritto”, volto a superare il voto contrario dell’Erario e dell’[OSCURATO:PERSONA]. 2. Proposto reclamo da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del predetto decreto reiettivo della richiesta di omologazione del concordato emesso dal Tribunale, la Corte di Appello di Perugia ha rigettato la proposta impugnazione, confermando pertanto il provvedimento reso in primo grado.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24062/2015 Numero sezionale 1448/2022 Numero di raccolta generale 17160/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 La corte del merito ha, in primo luogo, ricordato che, ai sensi dell’art. 160, 2 comma, l. fall., è possibile la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato indicato nella relazione giurata di un professionista nel possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d, l. fall.; ha evidenziato che, anche nella fase di omologazione, il Tribunale deve verificare l’effettiva idoneità della documentazione prodotta a dimostrare l’ammissibilità della domanda, mentre è sottratta allo stesso Tribunale ogni valutazione in relazione al merito e alla convenienza economica della proposta concordataria; ha dunque evidenziato che nelle relazione ex art. 160, 2 comma, l. fall., la svalutazione dei cespiti immobiliari era motivata solo semplicemente con il richiamo alle «proiezioni estimative» formulate dall’agenzia immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. interpellata dal liquidatore; ha osservato che, diversamente, la predetta relazione, secondo quanto previsto dall’art. 160 l. fall., deve contenere l’indicazione ragionata degli elementi di fatto che motivano la determinazione del valore stimato, essendo la relazione destinata a consentire ai creditori di verificare la fondatezza della degradazione dei crediti e non potendosi la stessa risolversi nella semplice giustapposizione ai cespiti immobiliari di una cifra indicativa del valore; ha evidenziato che il rinvio operato dal professionista incaricato ex art. 160, 2 comma, l. fall. alla stima operata dall’agenzia [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non era comunque idonea a consentire quella verifica demandata ai creditori, posto che anche la relazione della agenzia immobiliare era priva di qualsiasi elemento fattuale concreto e verificabile volto a giustificare la predetta svalutazione degli immobili oggetto di liquidazione e che la stessa manifestava solo «un soggettivo pessimismo sull’evoluzione della crisi nei tre anni futuri»; ha dunque rilevato la correttezza della decisione impugnata laddove la stessa aveva ben evidenziato la contrapposizione tra le stime eseguite dai tecnici nominati dall’Ufficio e la mera valutazione assertiva della relazione giurata ex art. 160, 2 comma, l. fall., senza che il professionista nominato fondasse la sua diversa valutazione sull’esame delle statistiche sul rilascio di mutui per l’acquisto di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24062/2015 Numero sezionale 1448/2022 Numero di raccolta generale 17160/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 immobili commerciali ovvero sull’esame degli atti notarili rogati nell’ultimo periodo ovvero sull’esame della banca dati immobiliare dell’Agenzia delle Entrate; ha dunque concluso nel senso che il concordato preventivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – nel prevedere la degradazione dei crediti ipotecari – era inammissibile per carenza sostanziale della relazione giurata prescritta dell’art. 160, secondo comma, l. fall., quale condizione di ammissibilità della proposta necessaria per operare la degradazione dei crediti privilegiati, carenza ribadita in sede di reclamo dall’opponente [OSCURATO:PERSONA] e già evidenziata dal Tribunale nel provvedimento di rigetto della domanda di omologazione. 2. La sentenza, pubblicata l’8.9.2015, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno resistito con controricorso. Le restanti parti, intimate (ed indicate in epigrafe), non hanno svolte difese. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 18 e 183 l. fall., e mancata applicazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, sul rilievo che la corte di appello avrebbe esaminato la questione della congruità e adeguatezza della relazione redatta ex art. 160, 2 comma, l. fall., nonostante la stessa non fosse stata fatta oggetto di impugnazione con il reclamo proposto ai sensi dell’art. 183 l. fall., e nonostante la medesima non fosse stata oggetto di esame da parte del primo giudice. Osserva pertanto la ricorrente che l’argomento dell’ammissibilità della proposta, con riguardo alla relazione di cui all’art. 160, 2 comma, l. fall., sarebbe stato affrontato dalla corte territoriale ultra petita e nonostante il tribunale avesse, implicitamente, ritenuto la proposta ammissibile al punto di sottoporla alla valutazione dell’adunanza dei creditori. 1.1 La doglianza è inammissibile per come prospettata. 1.1.1 La censura si presenta, infatti, solo genericamente formulata, posto che – di fronte all’affermazione contenuta nel decreto impugnato secondo cui la questione della carenza e inidoneità della relazione prevista dall’art. 160, 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24062/2015 Numero sezionale 1448/2022 Numero di raccolta generale 17160/2022 comma, l. fall. era stata dedotta in sede di reclamo da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 26/05/2022e comunque era stata oggetto di esame da parte del Tribunale per negare accesso all’omologazione del concordato (cfr. pag. 6 del decreto) – la ricorrente si limita a dedurre che tale doglianza non sarebbe stata prospettata da nessuna delle parti, senza tuttavia allegare e descrivere gli atti difensivi delle controparti, come era suo precipuo onere, invece, ai sensi dell’art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ. E’ pur vero che il vizio denunciato integra un error in procedendo che abilita la Corte di Cassazione ad esaminare il fascicolo processuale; tuttavia la doglianza di carattere processuale ha comunque necessità di essere presentata in modo autosufficiente e specifico per poter essere presa in considerazione ed innescare il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare l’incarto processuale (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29495 del 23/12/2020 ; v. anche: Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022). 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 180, primo e terzo comma, l. fall., sul rilievo che la corte di appello avrebbe erroneamente rivalutato le condizioni di ammissibilità della domanda di concordato preventivo e di regolarità della procedura già oggetto di valutazione da parte del tribunale ed estranee, dunque, al sindacato giudiziale nella sede del giudizio di omologazione ex art. 180 l. fall. 2.1 Il secondo motivo è infondato. 2.1.1 Sul punto occorre ricordare l’insegnamento impartito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1521/2013) secondo cui, verbatim, «In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24062/2015 Numero sezionale 1448/2022 Numero di raccolta generale 17160/2022 causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico Data pubblicazione 26/05/2022 perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro» (v. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11014 del 09/05/2013). 2.2.2 Occorre pertanto ribadire, anche in questa sede decisoria, che il predetto controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua, principalmente, verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta del concordato ma, anche, il permanere delle condizioni di ammissibilità della proposta. Detto altrimenti (ma sempre seguendo l’insegnamento delle Sezioni Unite sopra ricordato), il medesimo parametro valutativo già utilizzato per lo scrutinio di ammissibilità della domanda di apertura della procedura concordataria (ed eventualmente nella successiva sede del subprocedimento di revoca di cui all’art. 173 l. fall) deve essere utilizzato anche in sede di omologazione (ed anche in assenza di opposizioni) ex art. 180 l. fall., posto che la verifica in ordine alla regolarità della procedura presuppone il controllo che, anche nel prosieguo della stessa, non siano venuti meno quei presupposti la cui mancanza iniziale non vi avrebbe consentito l’accesso. 2.2.3 La conferma di quanto si vien qui dicendo è anche fornita dalla lettera della norma dettata dal terzo comma dell’art. 180 l. fall. ove è espressamente statuito che «se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato …». Occorre pertanto evidenziare che al Tribunale è comunque demandata - in sede di omologa - una preliminare delibazione sulla «regolarità della procedura», ai sensi dell’art. 180, 3 comma, l. fall., e ciò per altro anche in assenza di opposizioni. Si deve dunque ritenere - seguendo una interpretazione ancorata alla lettera della norma - che rientra in tale preliminare scrutinio non soltanto la verifica dei profili più propriamente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24062/2015 Numero sezionale 1448/2022 Numero di raccolta generale 17160/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 procedurali, ma anche l’osservanza di tutte le disposizioni normative che regolano il procedimento di ammissione ed approvazione della proposta concordataria, sì da integrare un sindacato di legittimità esteso anche alle condizioni di ammissibilità del concordato (cfr. anche Cass. 13284/2012; Cass. 13285/2012, ove la nozione di “regolarità” è stata riferita correttamente al riscontro dell’assenza, nella proposta, di violazioni di legge, anche in riferimento alla costituzione delle classi). Se così è, la doglianza proposta dalla ricorrente risulta allora priva di ogni fondamento, posto che non è condivisibile in alcun modo la tesi secondo la quale al tribunale, nella sede del giudizio di omologazione previsto dall’art.180 l. fall. (e dunque anche alla corte di appello nella successiva sede di reclamo ex art. 183 l. fall.) non sarebbe consentito uno scrutinio sull’esistenza e sul “mantenimento” delle condizioni di ammissibilità della domanda di accesso al concordato preventivo (nel caso di specie sull’idoneità della relazione di cui all’art. 160, 2 comma, l. fall.) perché scrutinio previamente delibato in sede di ammissione della domanda da parte del tribunale. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 160, 2 comma, e 180 l. fall., sul rilievo che la corte territoriale avrebbe comunque errato nella verifica di regolarità della procedura spingendosi sul terreno delle valutazioni di merito riguardanti la convenienza della proposta che sono invece rimesse al giudizio dei creditori. 4.Il quarto mezzo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1362 e seg. e 1372, cod. civ., nonché dell’art. 160, 2 comma, l. fall. Osserva la ricorrente che la corte di appello, nel valutare la relazione di cui al secondo comma dell’art. 160 l. fall., si sarebbe investito di un giudizio sulla “convenienza” della proposta derogando alla sua funzione di controllo della legittimità della proposta stessa e mal interpretando gli elementi addotti a sostegno di quest’ultima così trascurando l’obiettivo previsto dalla legge e prefissato nel piano concordatario di adeguare la degradazione dei creditori prelatizi ai valori di mercato.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24062/2015 Numero sezionale 1448/2022 Numero di raccolta generale 17160/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 4.1 Il terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente – avendo dedotto questioni strettamente connesse – e devono essere dichiarati inammissibili. Sul punto qui in discussione deve essere subito precisato che – diversamente da quanto opinato dalla società ricorrente – la corte di appello non si è in alcun modo addentrata, per negare l’omologazione del concordato, in una valutazione di convenienza della proposta concordataria, intesa quale scrutinio (questo sì demandato all’esclusivo giudizio dei creditori) sull’opportunità di accettare o meno le condizioni proposte dall’imprenditore in crisi per la soddisfazione parziale dei crediti ammessi alla procedura, ma al contrario ha valutato l’inammissibilità della proposta per la mancanza di un requisito per l’accesso alla procedura di soluzione negoziata della crisi, e cioè la mancanza della relazione giurata di stima prevista dal secondo comma dell’art. 160 l. fall., quale presupposto indefettibile per addivenire ad una soddisfazione non integrale del ceto creditorio prelatizio perché non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avendo a riguardo il valore di mercato attribuibile ai beni ovvero ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione. La corte territoriale ha infatti evidenziato che tale relazione non aveva il contenuto minimo sostanziale per farla ritenere idonea a spiegare ai creditori prelatizi le ragioni della degradazione dei lori crediti in ragione proprio di quella soddisfazione in misura – come prevede la norma in esame – non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione. È stato infatti precisato dalla corte di appello umbra che l’ulteriore svalutazione dei cespiti immobiliari era stata motivata, nella predetta relazione ex art. 160, 2 comma, l. fall., solo con il richiamo alle «proiezioni estimative» formulate dalla agenzia immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. interpellata dal liquidatore, senza che il professionista nominato fondasse la sua diversa valutazione (rispetto a quella operata dai tecnici dell’Ufficio) sull’esame delle statistiche di rilascio di mutui per l’acquisto di immobili commerciali ovvero sull’esame degli atti notarili rogati nell’ultimo periodo ovvero ancora sull’esame della banca dati immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. Detto altrimenti l’inidoneità genetica della relazione prevista dall’art. 160, 2 comma, l. fall., è stata ritenuta integrante la mancanza di una condizione di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24062/2015 Numero sezionale 1448/2022 Numero di raccolta generale 17160/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 ammissibilità della proposta concordataria: questa è la ratio decidendi della decisione impugnata, che, come tale, non ha trovato il confronto critico nel terzo e quarto motivo di ricorso, i quali - diversamente (ed inammissibilmente) - hanno invece incentrato le loro censure sul diverso profilo della valutazione di convenienza asseritamente svolta dalla Corte di appello per negare accesso all’omologazione della proposta. 5. Il quinto mezzo denuncia vizio di omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. Si evidenzia che il tribunale avrebbe motivato il rigetto dell’omologazione dando per scontata la mancata approvazione di una proposta diversa da quella approvata dai creditori e che il ripensamento della corte di appello sul profilo di ammissibilità della proposta avrebbe perso ogni rilevanza per effetto della prova di resistenza fornita all’esito della votazione. 5.1 Anche tale motivo è inammissibile perché, quanto al denunciato omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., esso non attiene ad un fatto materiale bensì ad una tesi difensiva espressa con un motivo di reclamo (cfr. Cass. ss.uu. n. 8053/2014), e, quanto all’omessa pronuncia sul medesimo, perchè statuendo l’inammissibilità della proposta – e dunque la non regolarità della procedura - il Tribunale ha in realtà implicitamente ritenuto assorbita ogni altra questione (quale quella sulla prova di resistenza), non avente valore pregiudiziale. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del giudizio di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 24062/2015 Numero sezionale 1448/2022 Numero di raccolta generale 17160/2022 legittimità, che liquida, per ciascuno, in euro 7.000 per compensi, oltre alle Data pubblicazione 26/05/2022 spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.