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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2025

Cassazione n. 14704/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è nel suo complesso inammissibile, omettendo di confrontarsi con la puntuale ricostruzione in fatto e le corrette deduzioni in diritto poste a fondamento della sentenza impugnata; ritenuta la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, dovendosi ribadire che l'attenuante prevista dal comma quarto dell'art. 385 cod. pen. è integrata anche nel caso in cui colui che si è allontanato senza autorizzazione dagli arresti domiciliari si consegni ad autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere (Sez.6, n. 28112 del 2012); ritenuto che la motivazione resa in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche è immune da censure rilevabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere e n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è nel suo complesso inammissibile, omettendo di confrontarsi con la puntuale ricostruzione in fatto e le corrette deduzioni in diritto poste a fondamento della sentenza impugnata; ritenuta la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, dovendosi ribadire che l'attenuante prevista dal comma quarto dell'art. 385 cod. pen. è integrata anche nel caso in cui colui che si è allontanato senza autorizzazione dagli arresti domiciliari si consegni ad autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere (Sez.6, n. 28112 del 2012); ritenuto che la motivazione resa in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche è immune da censure rilevabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere e n
Sentenza Cassazione n. 14704/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris