CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 21909/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 12/02/2021 della corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte di appello di Roma, con sentenza del 13 luglio 2021 riformava parzialmente la sentenza del 12 febbraio 2021, del tribunale di Roma, riqualificando, anche previa successiva correzione di errore materiale, ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 3409/90, il fatto contestato e rideterminando la pena finale applicata. 2. Avverso la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, sollevando un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. c) e e) cod. proc. pen. rappresentando la contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. Lo stesso collegio avrebbe del resto individuato gli elementi a sostegno della invocata attenuante. 4. Il ricorso è fondato. La corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. richiamando una pronunzia giurisprudenziale di legittimità ormai superata dall'indirizzo, sancito al riguardo, dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti. (Sez. U - n. 24990 del 30/01/2020 Rv. 279499 - 01. Ricorrono quindi i presupposti per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 62 n. 4 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Roma. Consegue ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 62 n. 4 c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Roma. Visto l'art. 624 c. p. p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore s«,11 [OSCURATO:PERSONA]