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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 08746/2023

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guente ORDINANZA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat o in Roma, via IV Novembre n. 144; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, via Trionfale n. 65; - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di Napolin. 153/2017 pubblicatail 24 gennaio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli il 24 gennaio 2011 [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere dipendente dell’INAIL dal 23 marzo 2000, assegnato alla Direzione regionale della Campania, con qualifica di dirigente e con profilo di professionista geologo, ha chiesto dichiararsi la nullità e l’inefficacia degli atti assunti dal medesimo INAIL ed accertarsi il suo diritto a partecipare alla selezione indetta con circolare della Direzione generale/Direzione centrale risorse umane del 22 aprile 2008 per il passaggio al primo livello differenziato di professionalità dal 1° gennaio 2005, con condanna al pagamento delle differenze di retribuzione; in via gradata, ha domandato di accertare il suo diritto ad accedere alla selezione e l’attribuzione del I livello differenziato.

Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 32891/2012, ha accolto in parte la domanda, riconoscendo il suo diritto ad accedere alla selezione per il livello differenziato di professionalità dal 1° gennaio 2005, con condanna dell’INAIL ad espletare le procedure necessarie per l’accesso alla selezione.

L’INAIL ha proposto appello che la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 153 del 2017, ha rigettato.

L’INAIL ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è difesocon controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo l’INAIL lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 85 CCNL dell’area VI della dirigenza, quadriennio normativo 2002/05, 13 CCNL dell’area VI della dirigenza, biennio economico 2004/05, 87 CCNL per il personale con qualifica dirigenziale e specifiche tipologie professionali degli enti pubblici non economici, quadriennio normativo 1994/97 e 1362 ss. c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l’art. 85 del CCNL dell’area VI della dirigenza, quadriennio normativo 2002/05, potesse trovare applicazione nella procedura per l’attribuzione dei livelli differenziati oggetto di causa.

Infatti, il citato art. 85 era entrato in vigore il 2agosto 2006, ai sensi del precedente art. 2, con la conseguenza che poteva regolare solamente i procedimenti concernenti il riconoscimentodei livelli differenziati che avessero una decorrenza successiva alla sottoscrizione del contratto stesso in quanto, altrimenti, vi sarebbe stata un’ingiustificata disparità di trattamento con riferimento alla posizione dei professionisti appartenenti agli enti che avevano indetto le procedure tempestivamente prima della sottoscrizione del nuovo CCNL.

Pertanto, le procedure indette per attribuire i livelli differenziati di professionalità con decorrenza anteriore al 2006 dovevano essere disciplinate dal precedente art. 87 del CCNL dell’11 ottobre 1996.

Nella specie, ad avviso di parte ricorrente, la selezione in questione, essendo retta dal menzionato art. 87, era aperta ai dipendenti che avessero un’anzianità minima di sei anni e non di due, come previsto dal successivo art. 85.

Il controricorrente non avrebbe allora avuto diritto a prendervi parte, non avendo ancora maturato i sei anni di servizio.

La selezione per il conferimento del I livello differenziato di professionalità con decorrenza 1° gennaio 2005 in esame era stata indetta, quindi, “ora per allora”, con applicazione della normativa vigente al tempo in cui si sarebbe dovuta svolgere.

In particolare, la Corte d’appello di Napoli avrebbe errato nel valutare la portata dell’art. 13 del CCNL per il biennio economico 2004-2005, il quale aveva rideterminato i contingenti relativi ai livelli di professionalità, prevedendo che a tale ridefinizione conseguisselo svolgimento delle procedure di cui all’art. 85, comma 4, del CCNLper il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002- 2003 per tutte le posizioni attribuibili nel primo e nel secondo livello; in sede di prima attuazione di tali procedure, con decorrenza 31 dicembre 2005 e a valere dal 1° gennaio 2006, gli enti attribuivano i nuovi livelli entro un anno dalla sottoscrizione del presente CCNL.

Da tale art. 13 si ricavava che, decorrendo dal 1° gennaio 2006 i criteri e le procedure previsti dall’art. 85 CCNL, dalla medesima data dovevano essere computati i requisiti indicati dal medesimo art. 85.

D’altronde, vi era un evidente collegamento fra i contingenti ed i requisiti per l’accesso alle selezioni, in quanto l’allargamento delle percentuali per i contingenti era commisurato all’abbassamento dell’anzianità richiesta per la partecipazione alle procedure stesse.

Irrilevante sarebbe stato, poi, che la selezione in questione si fosse tenuta solo nel 2008.

La doglianza è infondata.

Non è in questione che il CCNL dell’area VI della dirigenza, quadriennio normativo 2002/05, sia entrato in vigore a decorrere dal 2 agosto 2006 e che, quindi, da tale data si applichi l’art. 85 del medesimo CCNL, con disapplicazione del precedente art. 87 del CCNL dell’11 ottobre 1996.

Pure incontestato è che la procedura oggetto del contenderefosse iniziata il 28 giugno 2007.

Sostiene, però, l’INAIL che l’art. 85citato , pur essendo vigente, non avrebbe potuto regolare le procedure concern enti il riconoscimento dei livelli differenziati la decorrenza dei quali fosse anteriore alla sottoscrizione del contratto del 2006.

Pertanto, atteso che, nella specie, detta decorrenza era dal 1° gennaio 2005 , la vicenda sarebbe stata regolata dall’art. 87 del CCNL dell’11 ottobre 1996, il quale fissava come requisito di partecipazione, un’anzianità di servizio di sei anni, che [OSCURATO:PERSONA] ancora non aveva all’epoca d’indizione della selezione de qua.La nuova normativa contrattuale, efficace dal 2 agosto 2006, prevedeva, invece, un’anzianità di due anni, che il controricorrente, al contrario, possedeva.

L’art. 85 del CCNL relativo al personale dirigente dell’area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 dispone che: “1.

È confermata, per il personale dell’area professionisti, con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo, la struttura dei livelli differenziati di professionalità, con accesso dall’esterno al livello base e successivo sviluppo nel primo e nel secondo livello.

2. Il livello base si caratterizza quale periodo di acquisizione di specifiche competenze professionali e di esperienza nei concreti contesti operativi, propedeutico al successivo sviluppo professionale.

3. Per lo sviluppo al primo ed al secondo livello, sono stabiliti i seguenti requisiti: a) il compimento dei periodi minimi di effettivo servizio, stabiliti in 2 anni nel livello iniziale per l’accesso al primo differenziato e in 6 anni nel primo differenziato per l’accesso al secondo differenziato; b) l’assenza di valutazioni negative.

4. Le procedure ed i criteri di selezione, nonché eventuali ulteriori requisiti ai sensi del comma 3, sono stabiliti dagli enti, previa concertazione ai sensi dell’art. 82.

5. Nella definizione dei criteri di cui al comma 4 per il passaggio dal livello base al primo livello differenziato, si tiene conto, fermi restando i requisiti di cui al comma 3: a) dell’esperienza acquisita nel livello base; b) degli esiti della valutazione dell’attività svolta dal professionista ai sensi dell’art. 36 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]; c) di altri eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza.

6. Nella definizione dei criteri di cui al comma 4, per il passaggio dal primo al secondo livello, si tiene conto, fermi restando i requisiti di cui al comma 3:a) dell’esperienza acquisita nel primo livello; b) del conseguimento di titoli professionali attinenti alla specifica branca professionale di appartenenza; c) degli esiti della valutazione dell’attivitàsvolta dal professionista ai sensi dell’art. 36 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], con riferimento ad un periodo pluriennale; d) di altri eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza.

7. Il presente articolo sostituisce l’art. 87 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], che viene pertanto disapplicato”.

Nessuna disposizione speciale stabilisce, per l’applicazione di detto art. 85, una decorrenza diversa da quella prevista per la generale efficacia del CCNL del quale è parte.

In particolare, l’INAIL non ha indicato prescrizioni che escludano dall’ambito del CCNL del 2006 proprio le procedure che concernono il riconoscimento dei livelli differenziati la decorrenza dei quali sia anteriore alla sottoscrizione del contratto del 2006.

D’altronde, non avrebbe alcun senso stipulare un nuovo contratto collettivo, indicarne la data di entrata in vigore e, poi, non utilizzarlo per disciplinare procedure concorsuali, dallo stesso previste e bandite quando è efficace, semplicemente sul presupposto che la posizione in questione è sorta prima di tale data.

Al contrario, deve ritenersi vi sia un principio generale in base al quale le procedure selettive delle PP.AA. nel pubblico impiego sono regolate, salvo deroghe espresse, dalla legislazione e dai contratti collettivi vigenti quando sono bandite.

Sostiene l’INAIL che una delle siffatte deroghe sarebbe ricavabile dal testo dell’art. 13 del CCNL per il biennio economico 2004-2005, il quale, intitolato “Rideterminazione dei contingenti relativi ai livelli differenziati di professionalità”, stabilisce che:“1.

I contingenti di cui all’art. 17, comma 1 del CCNL 10/7/1997, relativi ai livelli di professionalità, sono così rideterminati, con oneri a carico del presente CCNL: a) livello base: 10%; b) primo livello differenziato: 50%; c) secondo livello differenziato: 40%.

2. La ridefinizione dei contingenti dei livelli di professionalità, contrattualmente finanziata, implica lo svolgimento delle procedure di cui all’art. 85, comma 4 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 per il conferimento di tutte le posizioni attribuibili nel primo e nel secondo livello.

3. In relazione a quanto previsto alcomma 2, gli enti definiscono i criteri e le procedure di cui all’art. 85, comma 4 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.

Qualora non vi provvedano nel termine indicato, in sede di prima applicazione del presente CCNL, le selezioni sono effettuate utilizzando i soli criteri di cui all’art. 85, comma 5, lett. a) e comma 6, lett. a) e b) del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002- 2003.

4. In sede di prima attuazione delle procedure di cui al comma 3, gli enti – con decorrenza 31/12/2005 e a valere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - attribuiscono i nuovi livelli entro un anno dalla sottoscrizione del presente CCNL, previo espletamento delle relative procedure.

5. Il presente articolo sostituisce l’art. 17 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], che viene pertanto disapplicato”.

Al menzionato art. 13, però, non può attribuirsi il significato voluto dall’INAIL, in quanto è disposizione riguardante la“Rideterminazione dei contingenti relativi ai livelli differenziati di professionalità” che, quindi, non può riferirsi alla procedura in esame.

Non a caso l’art. 13 citato prescrive, al comma 4, che “gli enti - con decorrenza 31/12/2005 e a valere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] -attribuiscono i nuovi livelli entro un anno dalla sottoscrizione del presente CCNL, previo espletamento delle relative procedure”.

Ad avviso dell’INAIL, da tale art. 13 si ricaverebbeche, decorrendo dal 1° gennaio 2006 i criteri e le procedure previsti dall’art. 85 CCNL, dalla medesima data dovevano essere computati i requisiti indicati dal medesimo art. 85.

Quest’ultima osservazione è priva di pregio.

Infatti, l’art. 13 menzionato si riferisce, ai commi 2 e 3, ai criteri e alle procedure di cui all’art. 85, comma 4,del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.

Al contrario, quello di cui si controverte è uno dei requisiti regolati dall’art. 85, comma 3, del CCNL per il quadriennio normativo 2002- 2005 e biennio economico 2002-2003, che non è assolutamente richiamato dal citato art. 13.

Pertanto, il motivo deve essere rigettato, con l’affermazione del seguente principio di diritto: “Le procedureconcernenti il riconoscimento dei livelli differenziati iniziate dopo l’entrata in vigore del CCNL relativo al personale dirigente dell’area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 sono disciplinat e dall’art. 85 d i tale CCNL ancorché abbiano unadecorrenza anteriore alla sottoscrizione dello stessoCCNL ”. 2)Il ricorso è rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo di parte ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso; -condanna parte ricorrent e a rifondere a l contro ricorrent e le spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.00 0,00 p er compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat o in Roma, via IV Novembre n. 144; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, via Trionfale n. 65; - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di Napolin. 153/2017 pubblicatail 24 gennaio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli il 24 gennaio 2011 [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere dipendente dell’INAIL dal 23 marzo 2000, assegnato alla Direzione regionale della Campania, con qualifica di dirigente e con profilo di professionista geologo, ha chiesto dichiararsi la nullità e l’inefficacia degli atti assunti dal medesimo INAIL ed accertarsi il suo diritto a partecipare alla selezione indetta con circolare della Direzione generale/Direzione centrale risorse umane del 22 aprile 2008 per il passaggio al primo livello differenziato di professionalità dal 1° gennaio 2005, con condanna al pagamento delle differenze di retribuzione; in via gradata, ha domandato di accertare il suo diritto ad accedere alla selezione e l’attribuzione del I livello differenziato. Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 32891/2012, ha accolto in parte la domanda, riconoscendo il suo diritto ad accedere alla selezione per il livello differenziato di professionalità dal 1° gennaio 2005, con condanna dell’INAIL ad espletare le procedure necessarie per l’accesso alla selezione. L’INAIL ha proposto appello che la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 153 del 2017, ha rigettato. L’INAIL ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è difesocon controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo l’INAIL lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 85 CCNL dell’area VI della dirigenza, quadriennio normativo 2002/05, 13 CCNL dell’area VI della dirigenza, biennio economico 2004/05, 87 CCNL per il personale con qualifica dirigenziale e specifiche tipologie professionali degli enti pubblici non economici, quadriennio normativo 1994/97 e 1362 ss. c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l’art. 85 del CCNL dell’area VI della dirigenza, quadriennio normativo 2002/05, potesse trovare applicazione nella procedura per l’attribuzione dei livelli differenziati oggetto di causa. Infatti, il citato art. 85 era entrato in vigore il 2agosto 2006, ai sensi del precedente art. 2, con la conseguenza che poteva regolare solamente i procedimenti concernenti il riconoscimentodei livelli differenziati che avessero una decorrenza successiva alla sottoscrizione del contratto stesso in quanto, altrimenti, vi sarebbe stata un’ingiustificata disparità di trattamento con riferimento alla posizione dei professionisti appartenenti agli enti che avevano indetto le procedure tempestivamente prima della sottoscrizione del nuovo CCNL. Pertanto, le procedure indette per attribuire i livelli differenziati di professionalità con decorrenza anteriore al 2006 dovevano essere disciplinate dal precedente art. 87 del CCNL dell’11 ottobre 1996. Nella specie, ad avviso di parte ricorrente, la selezione in questione, essendo retta dal menzionato art. 87, era aperta ai dipendenti che avessero un’anzianità minima di sei anni e non di due, come previsto dal successivo art. 85. Il controricorrente non avrebbe allora avuto diritto a prendervi parte, non avendo ancora maturato i sei anni di servizio. La selezione per il conferimento del I livello differenziato di professionalità con decorrenza 1° gennaio 2005 in esame era stata indetta, quindi, “ora per allora”, con applicazione della normativa vigente al tempo in cui si sarebbe dovuta svolgere. In particolare, la Corte d’appello di Napoli avrebbe errato nel valutare la portata dell’art. 13 del CCNL per il biennio economico 2004-2005, il quale aveva rideterminato i contingenti relativi ai livelli di professionalità, prevedendo che a tale ridefinizione conseguisselo svolgimento delle procedure di cui all’art. 85, comma 4, del CCNLper il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002- 2003 per tutte le posizioni attribuibili nel primo e nel secondo livello; in sede di prima attuazione di tali procedure, con decorrenza 31 dicembre 2005 e a valere dal 1° gennaio 2006, gli enti attribuivano i nuovi livelli entro un anno dalla sottoscrizione del presente CCNL. Da tale art. 13 si ricavava che, decorrendo dal 1° gennaio 2006 i criteri e le procedure previsti dall’art. 85 CCNL, dalla medesima data dovevano essere computati i requisiti indicati dal medesimo art. 85. D’altronde, vi era un evidente collegamento fra i contingenti ed i requisiti per l’accesso alle selezioni, in quanto l’allargamento delle percentuali per i contingenti era commisurato all’abbassamento dell’anzianità richiesta per la partecipazione alle procedure stesse. Irrilevante sarebbe stato, poi, che la selezione in questione si fosse tenuta solo nel 2008. La doglianza è infondata. Non è in questione che il CCNL dell’area VI della dirigenza, quadriennio normativo 2002/05, sia entrato in vigore a decorrere dal 2 agosto 2006 e che, quindi, da tale data si applichi l’art. 85 del medesimo CCNL, con disapplicazione del precedente art. 87 del CCNL dell’11 ottobre 1996. Pure incontestato è che la procedura oggetto del contenderefosse iniziata il 28 giugno 2007. Sostiene, però, l’INAIL che l’art. 85citato , pur essendo vigente, non avrebbe potuto regolare le procedure concern enti il riconoscimento dei livelli differenziati la decorrenza dei quali fosse anteriore alla sottoscrizione del contratto del 2006. Pertanto, atteso che, nella specie, detta decorrenza era dal 1° gennaio 2005 , la vicenda sarebbe stata regolata dall’art. 87 del CCNL dell’11 ottobre 1996, il quale fissava come requisito di partecipazione, un’anzianità di servizio di sei anni, che [OSCURATO:PERSONA] ancora non aveva all’epoca d’indizione della selezione de qua.La nuova normativa contrattuale, efficace dal 2 agosto 2006, prevedeva, invece, un’anzianità di due anni, che il controricorrente, al contrario, possedeva. L’art. 85 del CCNL relativo al personale dirigente dell’area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 dispone che: “1. È confermata, per il personale dell’area professionisti, con le modifiche ed integrazioni di cui al presente articolo, la struttura dei livelli differenziati di professionalità, con accesso dall’esterno al livello base e successivo sviluppo nel primo e nel secondo livello. 2. Il livello base si caratterizza quale periodo di acquisizione di specifiche competenze professionali e di esperienza nei concreti contesti operativi, propedeutico al successivo sviluppo professionale. 3. Per lo sviluppo al primo ed al secondo livello, sono stabiliti i seguenti requisiti: a) il compimento dei periodi minimi di effettivo servizio, stabiliti in 2 anni nel livello iniziale per l’accesso al primo differenziato e in 6 anni nel primo differenziato per l’accesso al secondo differenziato; b) l’assenza di valutazioni negative. 4. Le procedure ed i criteri di selezione, nonché eventuali ulteriori requisiti ai sensi del comma 3, sono stabiliti dagli enti, previa concertazione ai sensi dell’art. 82. 5. Nella definizione dei criteri di cui al comma 4 per il passaggio dal livello base al primo livello differenziato, si tiene conto, fermi restando i requisiti di cui al comma 3: a) dell’esperienza acquisita nel livello base; b) degli esiti della valutazione dell’attività svolta dal professionista ai sensi dell’art. 36 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]; c) di altri eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza. 6. Nella definizione dei criteri di cui al comma 4, per il passaggio dal primo al secondo livello, si tiene conto, fermi restando i requisiti di cui al comma 3:a) dell’esperienza acquisita nel primo livello; b) del conseguimento di titoli professionali attinenti alla specifica branca professionale di appartenenza; c) degli esiti della valutazione dell’attivitàsvolta dal professionista ai sensi dell’art. 36 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], con riferimento ad un periodo pluriennale; d) di altri eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza. 7. Il presente articolo sostituisce l’art. 87 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], che viene pertanto disapplicato”. Nessuna disposizione speciale stabilisce, per l’applicazione di detto art. 85, una decorrenza diversa da quella prevista per la generale efficacia del CCNL del quale è parte. In particolare, l’INAIL non ha indicato prescrizioni che escludano dall’ambito del CCNL del 2006 proprio le procedure che concernono il riconoscimento dei livelli differenziati la decorrenza dei quali sia anteriore alla sottoscrizione del contratto del 2006. D’altronde, non avrebbe alcun senso stipulare un nuovo contratto collettivo, indicarne la data di entrata in vigore e, poi, non utilizzarlo per disciplinare procedure concorsuali, dallo stesso previste e bandite quando è efficace, semplicemente sul presupposto che la posizione in questione è sorta prima di tale data. Al contrario, deve ritenersi vi sia un principio generale in base al quale le procedure selettive delle PP.AA. nel pubblico impiego sono regolate, salvo deroghe espresse, dalla legislazione e dai contratti collettivi vigenti quando sono bandite. Sostiene l’INAIL che una delle siffatte deroghe sarebbe ricavabile dal testo dell’art. 13 del CCNL per il biennio economico 2004-2005, il quale, intitolato “Rideterminazione dei contingenti relativi ai livelli differenziati di professionalità”, stabilisce che:“1. I contingenti di cui all’art. 17, comma 1 del CCNL 10/7/1997, relativi ai livelli di professionalità, sono così rideterminati, con oneri a carico del presente CCNL: a) livello base: 10%; b) primo livello differenziato: 50%; c) secondo livello differenziato: 40%. 2. La ridefinizione dei contingenti dei livelli di professionalità, contrattualmente finanziata, implica lo svolgimento delle procedure di cui all’art. 85, comma 4 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 per il conferimento di tutte le posizioni attribuibili nel primo e nel secondo livello. 3. In relazione a quanto previsto alcomma 2, gli enti definiscono i criteri e le procedure di cui all’art. 85, comma 4 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL. Qualora non vi provvedano nel termine indicato, in sede di prima applicazione del presente CCNL, le selezioni sono effettuate utilizzando i soli criteri di cui all’art. 85, comma 5, lett. a) e comma 6, lett. a) e b) del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002- 2003. 4. In sede di prima attuazione delle procedure di cui al comma 3, gli enti – con decorrenza 31/12/2005 e a valere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - attribuiscono i nuovi livelli entro un anno dalla sottoscrizione del presente CCNL, previo espletamento delle relative procedure. 5. Il presente articolo sostituisce l’art. 17 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], che viene pertanto disapplicato”. Al menzionato art. 13, però, non può attribuirsi il significato voluto dall’INAIL, in quanto è disposizione riguardante la“Rideterminazione dei contingenti relativi ai livelli differenziati di professionalità” che, quindi, non può riferirsi alla procedura in esame. Non a caso l’art. 13 citato prescrive, al comma 4, che “gli enti - con decorrenza 31/12/2005 e a valere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] -attribuiscono i nuovi livelli entro un anno dalla sottoscrizione del presente CCNL, previo espletamento delle relative procedure”. Ad avviso dell’INAIL, da tale art. 13 si ricaverebbeche, decorrendo dal 1° gennaio 2006 i criteri e le procedure previsti dall’art. 85 CCNL, dalla medesima data dovevano essere computati i requisiti indicati dal medesimo art. 85. Quest’ultima osservazione è priva di pregio. Infatti, l’art. 13 menzionato si riferisce, ai commi 2 e 3, ai criteri e alle procedure di cui all’art. 85, comma 4,del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003. Al contrario, quello di cui si controverte è uno dei requisiti regolati dall’art. 85, comma 3, del CCNL per il quadriennio normativo 2002- 2005 e biennio economico 2002-2003, che non è assolutamente richiamato dal citato art. 13. Pertanto, il motivo deve essere rigettato, con l’affermazione del seguente principio di diritto: “Le procedureconcernenti il riconoscimento dei livelli differenziati iniziate dopo l’entrata in vigore del CCNL relativo al personale dirigente dell’area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 sono disciplinat e dall’art. 85 d i tale CCNL ancorché abbiano unadecorrenza anteriore alla sottoscrizione dello stessoCCNL ”. 2)Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo di parte ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; -condanna parte ricorrent e a rifondere a l contro ricorrent e le spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.00 0,00 p er compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2
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