CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10491/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t.; [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Questore p.t.;-intimati-avverso l’ordinanza emessa dal giudice di pace di Catania il17.6.2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17139/2025Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 10491/2026Data pubblicazione 21/04/2026RILEVATO CHECon ordinanza del 17.6.2025, il giudice di pace di Catania rigettava ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento prefettiziod’espulsione, sospendendone l’efficacia esecutiva fino alla conclusionedel procedimento introdotto con la domanda di protezioneinternazionale presentata dal ricorrente in data 21.05.2025.Lo straniero ricorre in cassazione, avvero la suddetta ordinanza,affidandosi ad un unico motivo. L’Avvocatura Generale dello Stato, noncostituitasi nel termine di legge, ha depositato nota per le parti intimatechiedendo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.[OSCURATO:PERSONA]’unico motivo denunzia violazione dell’art. 13, comma 5.1 e comma5-bis, TUI, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, ed omesso esame di unfatto decisivo del giudizio, avendo il giudice di pace deciso in ordine adun provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontieraper il quale non era stata celebrata alcuna udienza di convalida, e pernon aver la Questura dato adeguata informazione allo straniero dellafacoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, medianteschede informative plurilingue.Il motivo è inammissibile.In tema di espulsione del cittadino straniero, l'omessa informazione inordine alla possibilità di avvalersi di un termine per la partenzavolontaria ai fini dell'esecuzione del provvedimento espulsivo, puòessere fatta valere esclusivamente nel giudizio di convalida avverso ilprovvedimento di accompagnamento coattivo o di trattenimento (nelleipotesi predeterminate dalla legge) emesso dal questore, attesa laseparazione in due fasi distinte del complessivo procedimento diallontanamento coattivo dello straniero, legittimamente previste dalnostro ordinamento. Ne consegue l'insussistenza della violazione dellaNumero registro generale 17139/2025Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 10491/2026Data pubblicazione 21/04/2026direttiva 2008/115/CE in quanto il diritto dell'interessato a contraddireo a difendersi in merito all'alternativa tra partenza volontaria eesecuzione coattiva dell'espulsione può dispiegarsi nel predettogiudizio di convalida, in una sede, peraltro, anticipata, date le rigidescansioni temporali previste dalla legge, rispetto al giudiziod'impugnazione del decreto espulsivo (Cass., n. 13240/2018).E’ stato altresì affermato che non può essere dichiarata l'illegittimitàdel provvedimento di espulsione amministrativa solo perché esso noncontenga un termine per la partenza volontaria, in quanto talemancanza può incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguirel'espulsione, ma non sulla validità del provvedimento espulsivo, operché non contenga l'informazione circa la facoltà di fare rientrovolontario, ostandovi il principio secondo cui detta omessainformazione può essere fatta valere esclusivamente nel giudizio diconvalida avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo o ditrattenimento emesso dal questore, attesa la separazione in due fasidistinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo dellostraniero; ne consegue l'insussistenza della violazione della direttiva2008/115/CE in quanto il diritto dell'interessato a contraddire o adifendersi in merito all'alternativa tra partenza volontaria edesecuzione coattiva dell'espulsione può dispiegarsi nel predettogiudizio di convalida (Cass., n. 7128/2020).Nella specie, il ricorrente lamenta che nei suoi confronti era statoemesso, oltre al decreto d’espulsione, anche un provvedimentocoercitivo d’accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore,senza però la concessione di un termine per la partenza volontaria.Ora, il provvedimento del Questore di Catania, prodotto dallo stessoricorrente (all. 2), disponeva che il ricorrente fosse sottoposto allaNumero registro generale 17139/2025Numero sezionale 1521/2026Numero di raccolta generale 10491/2026Data pubblicazione 21/04/2026misura alternativa al trattenimento presso il centro-rimpatridell’obbligo di dimora, previa consegna del passaporto.Pertanto, contrariamente a quanto esposto dal ricorrente, nei confrontidi quest’ultimo non risulta stato emesso un provvedimentod’accompagnamento alla frontiera; né l’obbligo di dimora può essereequiparato ad un tale provvedimento, in quanto privo di caratterecoercitivo.Ne consegue che non può essere applicabile la richiamata normativasull’obbligo della concessione del suddetto termine per la partenzavolontaria e, dunque, in conformità della consolidata giurisprudenza diquesta Corte- come sopra richiamata, alla quale va data continuità- ladoglianza in esame è inammissibile, poiché relativa ad un ordine delQuestore diverso dal provvedimento d’accompagnamento allafrontiera.Nulla per le spese, data la mancata costituzione delle parti intimate. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civiledell’1 aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]