Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07533/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso(iscritto al n. 22104 /20 2 3 R.G. ) proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 maggio 1960 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS), alla [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 60E02 D086W), elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizzo p.e.c. del difensore: “[OSCURATO:EMAIL]”); -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:PERSONA]: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliate“ope legis” presso gli uffici di quest’ultima, siti in Roma, alla Via n. 22104/2023R.G.

Cron.

Rep.

C.C.28 gennaio 2025 Tributi vari - Intimazione di pagamento.dei Portoghesi n. 12 (indirizzo p.e.c.: “[OSCURATO:EMAIL]”); -controricorrenti - nonché REGIONE CALABRIA ([OSCURATO:PERSONA]: 02205340793 ), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], presso gli uffici dell’avvocatura regionale che rappresenta e difende l’ente pubblico stesso, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al controricorso depositato con modalità telematica (indirizzo p.e.c. del difensore: “[OSCURATO:EMAIL]”); -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]: 80001370784), in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabrian. 1070/2023, pubblicata il 6 aprile 202 3 ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.- La vicenda concerne l’intimazione di pagamento n. 03420189003387369000, notificata, in data 20 marzo 2018 , a [OSCURATO:PERSONA],nella quale sono richiamate, tra le altre, dieci cartelle esattoriali che riguardano diversi tributi tra cui I.V.A., IRPEF, Tasse automobilistiche, Imposte di Registro ediritti annuali della Camera di Commercio di Cosenza .

Avverso tale atto, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, lamentando il difetto di motivazione dell’intimazione ed eccependo altresì la prescrizione dei tributi e delle cartelle di pagamento.[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza , nella resistenza degli enti impositori e dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione , con sentenza n. 5720 /20 21 , pubblicata il 5 novembre 2021 , dichiarava l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere con riguardo alle prime nove cartelle e rigettava l’impugnazione con conferma dell’intimazione opposta,relativamente alla cartella n. 034 2015 0026176171. 2.- L a Co rte di giustizia t ributaria di secondo grado della Calabria , investita dall’impugnazione proposta da l contribuente , con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione,rigettava l’appello. 3.- Avverso la menzionata sente nza d’appello , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato a due motivi . 4.- L ’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Regione Calabriahanno resistito con controricorsi. 5.-La Camera di Commercio di Cosenza è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, c.p.c. 2.-Ed invero, tale disposizione prescrive, al numero 2), che , insieme col ricorso, debba essere depositata, a pena d’improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.

Peraltro, questa Corte regolatrice non ha mancato dichiarire che l’art.369c.p.c. non osta all’effettuazione di quel deposito separatamente (ex art. 372 c.p.c. , che consente il deposito autonomo di documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso e che può applicarsi estensivamente anche ai documenti concernenti la procedibilitàdel ricorso stesso), purché nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, neppure, in ogni caso, risultando comunque nella disponibilità della Corte per l’avvenuta produzione della stessa a cura delle altre parti, evenienza non verificatasi nel presente giudizio di legittimità.Orbene, nella specie, il deposito di copia autentica della sentenza d’appello oggetto dell’impugnazionenon è avvenuto, giacché il ricorrente, in luogo della predetta pronuncia ( n. 1070/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, pubblicata il 6 aprile 2023), si è limitato a produrre, all’interno del fascicolo telematico, copia della sentenza di primo grado (sentenza n. 5720/2021, della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, pubblicata il 5 novembre 2021). 3.- Dalle considerazioni finora sviluppate deriva, in conclusione, la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ravvisandosi altresì la superfluità di dar conto, in dettaglio, dei singoli motivi di censura. 4.-Le spese e compensi del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore di ciascuna delle controricorrenti.

Non è , invece, luogo a provvedere in ordine alle spese con riguardo alla posizione dell’intimata Camera di Commercio di Cosenza, non avendo quest’ultimasvolto alcuna attività difensiva. 5.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] improcedibile il ricorso.

Condanna il ricorrent e al pagamento, in favore d i ciascuna delle controricorrenti Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in €. 1.400,00 (euro millequattrocento /00), oltre spese prenotate a debito; condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi €.

1. 6 00,00 (euro milleseicento/00), di cui €. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso(iscritto al n. 22104 /20 2 3 R.G. ) proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 maggio 1960 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS), alla [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 60E02 D086W), elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizzo p.e.c. del difensore: “[OSCURATO:EMAIL]”); -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:PERSONA]: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliate“ope legis” presso gli uffici di quest’ultima, siti in Roma, alla Via n. 22104/2023R.G. Cron. Rep. C.C.28 gennaio 2025 Tributi vari - Intimazione di pagamento.dei Portoghesi n. 12 (indirizzo p.e.c.: “[OSCURATO:EMAIL]”); -controricorrenti - nonché REGIONE CALABRIA ([OSCURATO:PERSONA]: 02205340793 ), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], presso gli uffici dell’avvocatura regionale che rappresenta e difende l’ente pubblico stesso, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al controricorso depositato con modalità telematica (indirizzo p.e.c. del difensore: “[OSCURATO:EMAIL]”); -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]: 80001370784), in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabrian. 1070/2023, pubblicata il 6 aprile 202 3 ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.- La vicenda concerne l’intimazione di pagamento n. 03420189003387369000, notificata, in data 20 marzo 2018 , a [OSCURATO:PERSONA],nella quale sono richiamate, tra le altre, dieci cartelle esattoriali che riguardano diversi tributi tra cui I.V.A., IRPEF, Tasse automobilistiche, Imposte di Registro ediritti annuali della Camera di Commercio di Cosenza . Avverso tale atto, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, lamentando il difetto di motivazione dell’intimazione ed eccependo altresì la prescrizione dei tributi e delle cartelle di pagamento.[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza , nella resistenza degli enti impositori e dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione , con sentenza n. 5720 /20 21 , pubblicata il 5 novembre 2021 , dichiarava l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere con riguardo alle prime nove cartelle e rigettava l’impugnazione con conferma dell’intimazione opposta,relativamente alla cartella n. 034 2015 0026176171. 2.- L a Co rte di giustizia t ributaria di secondo grado della Calabria , investita dall’impugnazione proposta da l contribuente , con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione,rigettava l’appello. 3.- Avverso la menzionata sente nza d’appello , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato a due motivi . 4.- L ’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Regione Calabriahanno resistito con controricorsi. 5.-La Camera di Commercio di Cosenza è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, c.p.c. 2.-Ed invero, tale disposizione prescrive, al numero 2), che , insieme col ricorso, debba essere depositata, a pena d’improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta. Peraltro, questa Corte regolatrice non ha mancato dichiarire che l’art.369c.p.c. non osta all’effettuazione di quel deposito separatamente (ex art. 372 c.p.c. , che consente il deposito autonomo di documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso e che può applicarsi estensivamente anche ai documenti concernenti la procedibilitàdel ricorso stesso), purché nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, neppure, in ogni caso, risultando comunque nella disponibilità della Corte per l’avvenuta produzione della stessa a cura delle altre parti, evenienza non verificatasi nel presente giudizio di legittimità.Orbene, nella specie, il deposito di copia autentica della sentenza d’appello oggetto dell’impugnazionenon è avvenuto, giacché il ricorrente, in luogo della predetta pronuncia ( n. 1070/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, pubblicata il 6 aprile 2023), si è limitato a produrre, all’interno del fascicolo telematico, copia della sentenza di primo grado (sentenza n. 5720/2021, della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, pubblicata il 5 novembre 2021). 3.- Dalle considerazioni finora sviluppate deriva, in conclusione, la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ravvisandosi altresì la superfluità di dar conto, in dettaglio, dei singoli motivi di censura. 4.-Le spese e compensi del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore di ciascuna delle controricorrenti. Non è , invece, luogo a provvedere in ordine alle spese con riguardo alla posizione dell’intimata Camera di Commercio di Cosenza, non avendo quest’ultimasvolto alcuna attività difensiva. 5.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrent e al pagamento, in favore d i ciascuna delle controricorrenti Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in €. 1.400,00 (euro millequattrocento /00), oltre spese prenotate a debito; condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi €. 1. 6 00,00 (euro milleseicento/00), di cui €. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
Sentenza Cassazione n. 07533/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris