CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 41497/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, in epigrafe indicata, di conferma di quella del Tribunale di Verona con cui è stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose. L'esponente deduce violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, lamentando l'illegalità della pena in ragione dell'erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. La pena non è illegale, come assertivamente sostenuto nel ricorso, e la Corte d'appello ha fornito una dettagliata spiegazione della modalità del calcolo della pena operato in primo grado. Quanto all'entità della pena irrogata, occorre rammentare come una specifica motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena sia richiesta nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta, implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere es