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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02197/2026

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25933-2024proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avversola SENTENZA N. 1743 /20 2 4 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio de l 13/1/2026; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dichiarato con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguito di domanda di concordato pubblicata il 15/2/2016, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Vicenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo la revoca, a normadell’art. 67, comma 1° , l.fall., del contratto di transazione Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 concluso il 30/7/2015 e la condanna della convenuta a restituire la somma di €. 306.000.

1.2. [OSCURATO:PERSONA], a sostegno della domanda, ha, tra l’altro,dedotto che: - la [OSCURATO:SOCIETA]., con contratto preliminare del 28/6/2010, si era i mpegnata a vendere alla [OSCURATO:SOCIETA]. (all’epoca denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) un capannone per il prezzo di €. 1.450.000, concordando la stipula del definitivo per il 31/5/2013; -la promittente venditrice ha ricevuto una caparra confirmatoria di €. 286.000; - il contratto preliminare è stato rinnovato il 25/11/2011, con la posticipazione al 28/2/2014 della stipula, che, tuttavia, non ha avuto luogo; - la promissaria acquirente, con dichiarazione del 27/11/2014, si è , dunque, impegnata a corrispondere un’ulteriore caparra di €. 100.000, garantita dalla consegna di assegni bancari posticipati (con scadenze 31/1/2015, 5/3/2015, 15/4/2015 e 31/5/2015) alla condizione, accettata dalla promittente venditrice, che il termine per la stipula fosse spostato al 30/6/2016; - la [OSCURATO:SOCIETA]. ha incassato l’importo di €. 20.000, mentre l’assegno del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di €. 25.000 è rima sto insoluto per mancanza di fondi; -la [OSCURATO:SOCIETA]., in data 11/5/2015, ha, quindi, dichiara to di recedere dal contratto preliminare ai sensi dell’art. 1385 c.c. e di trattenere le somme di denaro ricevute; -le parti, infine, il 30/7/2015, hanno concluso un contratto di transazione con il quale la promissaria acquirente ha riconosciuto la legittimità del recesso e il diritto della promittente di trattenere il denaro mentre la promittente venditrice ha rinunciato ad ogni ulteriore pretesa edha restituito gli assegni non incassati.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse diritto di trattenere le somme di denaro, poiché il recesso era illegittimo, e che il valore delle prestazioni eseguite dalla promissaria acquirente superava di ben oltre il quarto il valore , in realtànullo, delle prestazioni ricevute.

Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6

1.4. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., dal suo canto, ha resistito alla domandadeducendo, tra l’altro, che il recesso era stato legittimo e aveva comportato il diritto di trattenere la caparra confirmatoria.

1.5. Il tribunale, con sentenza del 14/3/2023, ha , tra l’altro, revocato il contratto di transazione del 30/7/2015, condannando la convenuta a pagare al Fallimento la somma di €. 306.000, oltre interessi.

1.6. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - la transazione del 30/7/2015aveva stabilito “un regolamento delle reciproche pretese … eccessivamente oneroso per la società poi fallita”; - “ a fronte della dazione da parte di quest ’ ultima del complessivo importo di € 306.000,00 ”, infatti, “ la società convenuta nulla può dirsi aver davvero corrisposto”; - “deve ”, pertanto, “ritenersi provato ed integrato … il presupposto oggettivo richiesto dal primo comma dell’art. 67 L.F.” poiché “le prestazioni eseguite dalla fallita (corresponsione della complessiva somma di € 306.000,00) sorpassano di oltre un quarto ciò che le è stato dato (nel caso specifico, concretamente, nulla)”.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha proposto appello avverso tale sentenza.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.

2.3. La corte distrettuale, con la sentenzain epigrafe, ha accolto l’appelloe ha, quindi, rigettato la domanda di revoca del contratto stipulato il 30/7/2015.

2.4. La corte, sul punto, ha rilevato che: - l e parti, co n tale contratto, hannoriconosciuto che a seguito del recessodella promittente venditrice il contratto preliminare “ doveva definitivamente intendersi privo di validità ed efficacia ” ; - le stesse parti hanno, inoltre , afferma t o che le somme di denaro Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 ricevute dalla promittente venditrice erano dalla stessa trattenute “a titolo dirisarcimento del danno”; - l a promissaria acquirente, dal suo canto, ha rinuncia to a richiedere la restituzione delle somme di denaro già corrisposte; - la promittente venditrice ha, invece,rinunciato “ a pretendere altre somme dalla promissaria acquirente … a qualsivoglia altro titolo”; - l ’ immobile , infine, è stato restituito a [OSCURATO:SOCIETA]., la quale,a sua volta, ha restitui to gli assegni bancari .

2.5. La corte, a fronte di tali fatti, ha ritenuto che il tribunale, lì dove affermato la sussistenza di una rilevante sproporzione tra le prestazioni, non aveva tenuto conto della “complessiva vicenda” e del “contenuto della transazione”, avendo totalmente trascurato di considerare “ il vantaggio economico che la promissaria acquirente aveva tratto dal preliminare ad effetti anticipati da essa inadempiuto, nonché il pregiudizio patrimoniale sofferto dalla promittente venditrice a causa dell’inadempimento di controparte”, e cioè, da un lato, “quanto la promissaria aveva già ottenuto (il prolungato godimento dell’immobile)”, e, dall’altro, “quali sarebbero state, in ipotesi d’inefficacia del recesso ex art. 1385 c.c., le richieste risarcitorie ed indennitarie che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto fondatamente coltivare nei suoi confronti”.

2.6. La corte, infatti, ha evidenziato che: - l ’ immobile , dopo la risoluzione del preliminare, era stato venduto a terzi a un prezzo inferiore rispetto a quello concordato nel 2010 con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -la promittente non inadempiente, pur “se fosse vero il presupposto di partenza del ragionamento del giudice vicentino, ossia che il recesso ex art. 1385 c.c. non era efficace e che la caparra non poteva essere incamerata”, avrebbe avuto senz’altro diritto al risarcimento del danno per “mancato guadagno”, al quale, invece, la stessa, con la Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 transazione, ha sicuramente rinunciato, con un “perdita” di €. 565.000.

2.7. La corte ha, poi, rilevato che: - la “ promissaria acquirenteera stata immessa anticipatamente nel possesso del capannone e aveva godutodell’immobile dal 28 giugno 2010 al 30 luglio 2015”; -la promissaria acquirente, “p er l ’ occupazione dell’immobile da marzo a novembre 2014”, aveva corrisposto alla [OSCURATO:SOCIETA].

“la somma di Euro 45.000, trattenuta dalla promittente”“in acconto sul maggior dovuto”; - l e parti, come evidenziato nel contratto di transazione, si erano accordate nel senso che, qualora non sifosse giunti alla stipula del contratto definitivo “per cause imputabili alla promissaria acquirente ”, quest’ultima avrebbe dovuto versare a controparte “ la somma di Euro 10.000 per ogni mese di permanenza nei locali”; - l a “penale” per l ’ occupazione dell ’ immobile era stata , infatti , pattuita in €. 10.000,00 per ogni mese successivo al febbraio 2014 ma, con la scrittura del 27/5/2015, era stata ridotta ad €. 5.000,00 per la permanenza nell’immobile “ dal mese di dicembre 2014 in poi”; - c on la transazione, [OSCURATO:SOCIETA]. ha trattenutola caparra ricevuta ma h a rinuncia to ad ogni ulteriore pretesa, tra cui,evidentemente, “ il pagament o dell ’ indennità per l’occupazione del capannone, divenuta senza titolo a seguito della risoluzione del preliminare”.

2.8. La corte ha , quindi, ritenuto che: - a fronte di un’indennità di occupazione prudentemente quantificata in €. 5.000 mensili, “il possesso dell’immobile protrattosi da luglio 2010 alfebbraio 2014 e poi dal dicembre 2014 al luglio 2015 (non considerando quindi il periodo compreso tra marzo - novembre 2014, per il quale già eraestata pagata un’indennità) comportava un credito capitale quantomeno diEuro 250.000 (50 mesi x Euro 5.000)”; -“la caparra trattenuta di Euro 306.000”, quindi, “ non sorpassava di oltre un quarto l ’ indennità di Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 occupazione a cui [OSCURATO:SOCIETA]. rinunciava e checorrispondeva, in termini pecuniari, al valore economico del godimento del capannone da parte della promissaria acquirente per un quinquennio”; -nella revocatoria fallimentare di una transazione per sproporzione tra le prestazioni,ai sensi dell’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., infatti, il giudice non deve avere riguardo né soltanto alle prestazioni dedotte nell’atto di transazione, né soltanto alle pretese originarie come declinate dalla parte, ma deve tenere conto complessivamente delle reciproche concessioni, con la conseguente necessità di stabilire“il valore di queste, tenendo conto, con un giudizio prognostico, sia delle probabilità di un positivo accertamento in sede giudiziaria, sia di tutte le altre circostanze (quali la solvibilità del debitore ed il tempo necessario per l’attuazione del diritto in via giudiziale) che incidono sullavalutazione economica della originaria pretesa nel momento in cui la parte transigente vi ha rinunziato”.

3.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 3/12/2024, ha chiesto, per cinque motiv i , la cassazione della sentenza.

3.2. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha resistito con controricorso.

3.3. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con il quarto e il quinto motivo, il Fallimento, lamentando, rispettivamente,la violazione degli artt. 1967 c.c. e 67, comma 1°, n. 1 , l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la revocabilità per sproporzione del contratto del 30/7/2015 sul rilievo che la rinuncia della promissaria acquirente alla legittima restituzione di tutte le somme consegnate a titolo di caparra confirmatoria, pari all’importo complessivo di € . 306.000,00, non aveva sopravanzato di oltre il quarto le somme Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 che la promittente venditrice avrebbe potuto astrattamente ottenere dalla controparte poi fallita in considerazione delle pretese risarcitorie e indennitarie che, pur in ipotesi d’inefficacia del recesso ex art. 1385 c.c., la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto fondatamente coltivare nei suoi confronti.

4.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello ha omesso di considerare che: - le “reciproche concessioni”della transazione, cui occorre fare riferimento per accertare l’esistenza o meno di una sproporzione tra le prestazioni ai fini previsti dall’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., devono essere tali non in relazione ai diritti effettivamente spettanti a ciascuna delle due parti e alla obiettiva consistenza degli stessi,ma rispetto alle posizioni assunte nella controversia, giudiziale o stragiudiziale, intercorsa tra i contraenti; - non si tratta, dunque, di ricostruire in astratto quali iniziative la promittente venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto azionare nei confronti della promissaria acquirente qualora non avesse optato per il recesso ex art. 1385 c.c., ma di tener conto del fatto che le pretese concretamente fatte valere dalla promittente venditrice non avrebbero comunque consentito alla stessa né di incamerare definitivamente la caparra confirmatoria né di far valere l’altrui inadempimento con le conseguenti pretese risarcitorie; -tali pretese, infatti, come correttamente accertato dal tribunale, sono state fondate “su argomenti (il minor guadagno conseguito dalla successive vendita ad una società terza dell’immobile de quo, nonché la mancata integrale percezione di quanto asseritamente dovutole per il godimento anticipato del bene) … tutti sforniti del supporto probatorio necessario”;- la [OSCURATO:SOCIETA] . , in effetti, non aveva titolo per far valere una qualche pretesa a titolo indennitario nei confronti della promissaria acquirente per aver occupato l’immobile promesso in vendita nel periodo compreso tra il 28/6/2010 e il Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 28/2/2014; - le parti , infatti, come emerge dalla transazione stipulata il 30/7/2015, avevanoespressamente pattuito che, per tale periodo, l’occupazione era a titolo di comodato non oneroso, essendosi limitate a prevedere il diritto ad un ’ indennità di occupazionein capo alla promittente venditrice, pari alla somma di €. 10.000,00 per ogni mese di permanenza nei locali,nel caso in cui l’acquisto non si fosse perfezionato entro il 28/2/2014 per cause imputabili alla promissaria acquirente; -tale documento, al pari della dichiarazione resa dalla promissaria acquirente il 27/11/2014, è, dunque, di per sé idoneo a smentire in radice l’assunto della corte d’appello, e cioè che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva maturato un rilevante credito a titolo di indennità di occupazione dell’immobile per il periodo compreso tra il 28/6/2010 e il 28/2/2014, per la somma complessiva di €. 210.000,00, e che la stessa, con la transazione, aveva trattenuto la caparra ricevutama aveva rinunciato ad ogni ulteriore pretesa, tra cui il pagamento dell’indennità per l’occupazione del capannone, divenuta senza titolo a seguito della risoluzione del preliminare.

4.3. I motiv i , da trattare congiuntamente, sono inammissibili, con assorbimento dei primi tre, che attengono alla ritenuta legittimità del recesso dichiarato dalla promittente venditrice.

4.4. Il ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, a dispetto delle asserite emergenze delle stesse, hanno, in sostanza, ritenuto che, pur a voler considerare inefficace il recesso dichiarato da lla [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 1385 c.c., le attribuzioni patrimoniali ottenut e dalla società poi fallita in conseguenza della transazione impugnata non eranosproporzionateper oltre un quarto rispetto Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 a quelle che la stessa transazione aveva assicurato alla promittente venditrice, dovendosi a tal fine considerare, da una parte, “il vantaggio economico che la promissaria acquirente aveva tratto dal preliminare ad effetti anticipati da essa inadempiuto”, e cioè“il prolungato godimento dell’immobile”, e, dall’altra parte, “il pregiudizio patrimoniale sofferto dalla promittente venditrice a causa dell’inadempimento di controparte” e, dunque, le “richieste risarcitorie ed indennitarie che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto fondatamente coltivare nei suoi confronti”.

4.5. La valutazione delle prove raccolte, tuttavia, costituisce un ’ attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione: se non per il vizio (che, nel caso in esame, non risulta dedotto con la dovuta specificità) consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere quest’ultimo, in sede di accertamento della fattispecie concreta: -a) omesso del tutto l’esame (e cioè la “ percezione ”) di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risultiper contro dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano carattere decisivo (cfr. Cass.

SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove percepiti, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell’eccezione dalla stessa proposta; - b) supposto l ’ esistenza di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui verità risulti per contro incontrastabilmente esclusa dal testo della stessa sentenza o dagli atti processuali, sempre che siano stati controversi tra le parti ed abbiano avuto, nei termini esposti, carattere decisivo (Cass.

SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14), nel senso Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 che, ove esclusi, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell’eccezione dalla stessa proposta.

4.6. Resta, peraltro, fermo che: - l ’ omesso esame degli elementi istruttori forniti o invocati non dà luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti storici rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta (quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso) siano stati comunque presi in considerazione dal giudice di merito ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze asseritamente emergenti dalle prove acquisite o richieste in giudizio (cfr. Cass.

SU n. 8053 del 2014); -il travisamento della prova,vale a dire l’errore in cui il giudice di merito sia, in ipotesi, caduto nell’“individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatorio, considerato nella sua oggettività, possono per inferenza logica desumersi”, è sottratto al giudizio di legittimità: una volta, infatti, che “il giudice di merito abbia fondato la propria decisione su un dato probatorio preso in considerazione nella sua oggettività, … ed abbia adottato la propria decisione sulla base di informazioni probatorie desunte dal dato probatorio, il tutto sostenuto da una motivazione rispettosa dell’esigenza costituzionale di motivazione, si è dinanzi ad una statuizione fondata su basi razionali idonee a renderla accettabile” (Cass.

SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.11).

4.7. Il compito di questa Corte, in fatti , non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove (anche se indiziarie) rispetto aquella compiuta dai giudici di merito (Cass.

Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007).

4.8. La Corte di cassazione d eve, piuttosto, solo controllare se la pronuncia impugnata abbia datoeffettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (anche se, in ipotesi, insufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il suo ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effettiaccaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

4.9. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, haaccertato, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta dalla procedura (e cioè la domanda di revoca della transazione a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall.) e indicando le ragioni del convincimentoespresso in ordine agli stessi in modo nient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che : - l’immobile oggetto del contratto preliminare, dopo la sua restituzione alla promittente venditrice, era stato venduto a terzi a un prezzo inferiore rispetto a quello concordato nel 2010 con la promittente acquirentepoi fallita; - la promittente venditrice avrebbe avuto, pertanto, il diritto al risarcimento del danno corrispondente al mancato guadagno, al quale, invece, la stessa, con la transazione, ha rinunciato, con una “ perdita” di €. 565.000; - “ la promissaria acquirente ”, inoltre, “ … immessa Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 anticipatamente nel possesso del capannone”, “aveva goduto dell’immobile dal 28 giugno 2010 al 30 luglio 2015”, corrispondendo alla [OSCURATO:SOCIETA], “per l’occupazione dell’immobile da marzo a novembre 2014”, “la somma di Euro 45.000, trattenuta dalla promittente “in acconto sul maggior dovuto”; - le parti, come evidenziato nel contratto di transazione, si erano, infatti, accordate nel senso che, qualora ilcontratto definitivo non fosse stato concluso “per cause imputabili alla promissaria acquirente” (com’è, in effetti, rimasto incontestato), quest’ultima (pur a fronte del carattere, in ipotesi, gratuito della disponibilità del bene inizialmente concessa) avrebbe dovuto versare alla promittente venditrice, “ per ogni mese di permanenza nei locali”, “la somma di Euro 10.000”, poi ridotta, dal mese di dicembre 2014 in poi, alla somma di €. 5.000,00; - la [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito della transazione (che, in ipotesi di inefficacia del recesso, ha comportato senz’altro la risoluzione del contratto preliminare), hatrattenuto la somma ricevuta a titolo di caparra, per la somma complessiva di €. 306.000,00, ma ha rinunciato ad ogni ulteriore pretesarisarcitoria o indennitaria che avrebbe potuto azionare nei confronti della promittente acquirente poi fallita.

4.10. La corte d ’ appello , quindi, su l presupposto che la sproporzione tra le attribuzioni ricevute dalla società poi fallita rispetto a quelle che la controparte ha ricevuto in conseguenza della transazione doveva essere determinata, ai fini previsti dall’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall.,tenendo conto, per un verso, del “vantaggio economico che la promissaria acquirente aveva tratto dal preliminare ad effetti anticipati da essa inadempiuto” in ragione del“prolungato godimento dell’immobile” e, per altro verso, del “pregiudizio patrimoniale s offerto dalla promittente venditrice a causa dell’inadempimento di controparte” e delle pretese “risarcitorie ed indennitarie che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 potuto fondatamente coltivare nei suoi confronti”, ha, in sostanza, ritenuto che:- “ il possesso dell ’ immobile ” (“ protrattosi da luglio 2010 al febbraio 2014 e poi dal dicembre 2014 al luglio 2015” ma escluso “il periodo compreso tra marzo-novembre 2014, per il quale già era estata pagata un’indennità”) “comportava”, a fronte di un ’ indennità di occupazione prudentemente quantificata in €. 5.000 mensili, “ un credito capitale quantomeno di Euro 250.000 (50 mesi x Euro 5.000)”; - “ la caparra trattenuta di Euro 306.000 ” (che, “in ipotesi d’inefficacia del recesso ex art. 1385 c.c.”, la promittente venditrice avrebbe dovuto restituire alla società poi fallita) “non sorpassava di oltre un quarto l’indennità di occupazione” (“che corrispondeva, in termini pecuniari, al valore economico del godimento del capannone da parte della promissaria acquirente per un quinquennio”) “a cui [OSCURATO:SOCIETA]. rinunciava”;- la vendita dell’immobile a terzi, a fronte di un prezzo inferiore rispetto a quello concordato nel 2010 con la promittente acquirente poi fallita, aveva, inoltre, comportato un danno per la promittente venditrice, in corrispondenza del mancato guadagno, pari alla somma di €. 565.000; - non sussisteva, di conseguenza, la dedotta sproporzione di oltre un quarto tra l ’ attribuzion e patrimoniale ricevut a dalla società poi fallita (pari al mancato esborso tanto della somma di €. 250.000, a titolo di indennità di occupazione, quanto della somma di €. 565.000, a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno)e l’ attribuzione patrimoniale ricevuta dalla promittente venditrice, pari alla somma ricevuta a titolo di caparra (che, in ipotesi di recesso inefficace, avrebbe dovuto restituire), pari ad €. 306.000.

4.11. Ed una volta esclusa, in fatto, che le attribuzioni patrimoniali ottenute dalla società poi fallita in conseguenza della transazione non erano sproporzionate per oltre un quarto rispetto a quella che la stessa transazione aveva assicurato alla Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 promittente venditrice,non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda proposta dal Fallimento, in quanto volta, appunto, alla revoca, a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., della transazione in ragione della dedotta sproporzione tra le reciproche attribuzioni patrimoniali.

4.12. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che: -nella transazione, il rapporto tra l’aliquid datum e l’aliquid retentum è pienamente apprezzabile solo a condizione di vagliare l’effettiva entità d ell ’ una e dell ’ altra attribuzione patrimoniale, ivi compreso perciò quello cui la parte abbia, in ipotesi, rinunciato; - il giudice , al fine di stabile la sussistenza della sproporzionerilevante a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., non deve , di conseguenza, avere riguardo né alle prestazioni così come dedotte nel contr atto di transazione, né alle pretese originarie come declinate dalleparti, ma deve tener conto dell ’ effettivo valore delle reciproche concessioni , valutando, con giudizio prognostico, tanto le probabilità di un positivo accertamento di tali pretese in sede giudiziaria, quanto tutte le altre circostanze (come la solvibilità del debitore ed il tempo necessario per l’attuazione del diritto in via giudiziale) che incidono sulla valutazione economica della originaria pretesa nel momento in cui la parte transigente vi ha rinunziato ( Cass. n. 26124 del 2013; Cass. n. 21279 del 2017).

4.13. Nella prospettiva dell’azione revocatoria promossa ai sensi dell’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., in effetti, ciò che conta è il rapporto tra il valore di ciò che è uscito dal patrimonio del debitore ed il valore di ciò che è entrato.

4.14. Ne consegue, allora, che:- le pretese originarie non possono essere assunte di per sé come parametro della concessione, essendo anche necessario valutare la portata della Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 res dubia, il cui proprium è , infatti, rappresentato, secondo la formula più volte ripetuta da questa Corte, dal fatto di cadere “sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell’opinione delle parti, carattere d’incertezza”; - i l giudice della revocatoria , pertanto, è chiamato n on ad un accertamento incidentale in termini di fondatezza o infondatezza delle pretese originarie delle parti ma a determinare (come, in effetti, ha fatto la sentenza impugnata) il valore di tali pretes e, verificando, all’esito, se il valore dell’attribuzione operata dal contraente poi fallito sia sproporzionato per oltre un quarto rispetto al valore dell’attribuzione che lo stesso ha ricevuto.

4.15. È vero che, a tal fine, il giudice deve tenerconto non solo dell ’ alea del giudizio, alla stregua del grado di controvertibilità delle ragioni in fatto ed in diritto prospettate, ma anche “di quelle altre circostanze, quali la solvibilità del debitore ed il tempo necessario per l’attuazione del diritto in via giudiziale, che usualmente vengono in considerazione nella valutazione dei crediti”, come, in altro contesto , è previsto dall’art. 2426 n. 8 c.c., che ai fini dell’iscrizione dei crediti nel conto economico dà rilievo al “ valore presumibile di realizzazione”(Cass. n. 26124 del 2013, in motiv.).

4.16. Ilricorrente, tuttavia, non ha esposto in ricorso, pur avendone l’onere, l’emergenza dagli atti del giudizio di fatti o circostanze (come la solvibilità della società poi fallita rispetto alle pretese creditorie che, in quel momento, l’altra parte poteva avanzare nei suoi confronti) che po tessero, in tutto o in parte, smentirecon certezza l ’ effettività de i valori, come in precedenza esposti, delle reciproche concessioni che la corte d’appello ha, in fatto, accertato.

4.17. Nella revocatoria fallimentare promossa per far valere l’affermata sproporzione tra le reciproche prestazioni di una transazione, l’onere della prova incombe, del resto, sul Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 Fallimento che ha proposto l ’ azione , ed ha per oggetto, trattandosi di fatto costitutivo della domanda, anche il valore della rinuncia operata da controparte, senza che possa distinguersi tra elementi dedotti dalla parte attrice ed elementi dedotti dalla convenuta, le cui allegazioni sul punto non possono considerarsi oggetto di un’eccezione in senso stretto, avendo invece natura di mere contestazioni o difese(Cass. n. 8635 del 2018).

4.18. In ogni caso, questa Corte ha chiarito che: - nel contratto preliminare di compravendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizzaun’anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilitàconseguita dal promissario acquirente sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori (Cass.

SU n. 7930 del 2008; Cass. n. 5211 del 2016); - l a promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata integra un contratto misto, la cui causa è data dalla fusione di quelle di due contratti tipici: il preliminare di compravendita e il comodato precario, con la conseguenza che, stante l’unitarietà funzionale che contraddistingue il collegamento negoziale, tale contratto trova la sua disciplina giuridica in quella prevalente del preliminare di compravendita (Cass. n. 5891 del 2024); - l ’ efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di u n contratto preliminare comporta, pertanto,l’insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell’obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell’indebito ex art.2033 c.c., ed implica, inoltre, che il promissario acquirente che (come nel caso di specie) abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 a quest’ultimo i frutti (se del caso, nella misura convenzionalmente già pattuita) per l’anticipato godimento dello stesso (Cass. n.35280 del 2022; Cass. n. 10145 del 2025).

Il ricorsoè, dunque, inammissibile e come tale dev ’ essere, pertanto, dichiarato.

Lespese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 10.200,00, di cui €.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25933-2024proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avversola SENTENZA N. 1743 /20 2 4 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio de l 13/1/2026; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dichiarato con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguito di domanda di concordato pubblicata il 15/2/2016, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Vicenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo la revoca, a normadell’art. 67, comma 1° , l.fall., del contratto di transazione Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 concluso il 30/7/2015 e la condanna della convenuta a restituire la somma di €. 306.000. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], a sostegno della domanda, ha, tra l’altro,dedotto che: - la [OSCURATO:SOCIETA]., con contratto preliminare del 28/6/2010, si era i mpegnata a vendere alla [OSCURATO:SOCIETA]. (all’epoca denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) un capannone per il prezzo di €. 1.450.000, concordando la stipula del definitivo per il 31/5/2013; -la promittente venditrice ha ricevuto una caparra confirmatoria di €. 286.000; - il contratto preliminare è stato rinnovato il 25/11/2011, con la posticipazione al 28/2/2014 della stipula, che, tuttavia, non ha avuto luogo; - la promissaria acquirente, con dichiarazione del 27/11/2014, si è , dunque, impegnata a corrispondere un’ulteriore caparra di €. 100.000, garantita dalla consegna di assegni bancari posticipati (con scadenze 31/1/2015, 5/3/2015, 15/4/2015 e 31/5/2015) alla condizione, accettata dalla promittente venditrice, che il termine per la stipula fosse spostato al 30/6/2016; - la [OSCURATO:SOCIETA]. ha incassato l’importo di €. 20.000, mentre l’assegno del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di €. 25.000 è rima sto insoluto per mancanza di fondi; -la [OSCURATO:SOCIETA]., in data 11/5/2015, ha, quindi, dichiara to di recedere dal contratto preliminare ai sensi dell’art. 1385 c.c. e di trattenere le somme di denaro ricevute; -le parti, infine, il 30/7/2015, hanno concluso un contratto di transazione con il quale la promissaria acquirente ha riconosciuto la legittimità del recesso e il diritto della promittente di trattenere il denaro mentre la promittente venditrice ha rinunciato ad ogni ulteriore pretesa edha restituito gli assegni non incassati. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse diritto di trattenere le somme di denaro, poiché il recesso era illegittimo, e che il valore delle prestazioni eseguite dalla promissaria acquirente superava di ben oltre il quarto il valore , in realtànullo, delle prestazioni ricevute. Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 1.4. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., dal suo canto, ha resistito alla domandadeducendo, tra l’altro, che il recesso era stato legittimo e aveva comportato il diritto di trattenere la caparra confirmatoria. 1.5. Il tribunale, con sentenza del 14/3/2023, ha , tra l’altro, revocato il contratto di transazione del 30/7/2015, condannando la convenuta a pagare al Fallimento la somma di €. 306.000, oltre interessi. 1.6. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - la transazione del 30/7/2015aveva stabilito “un regolamento delle reciproche pretese … eccessivamente oneroso per la società poi fallita”; - “ a fronte della dazione da parte di quest ’ ultima del complessivo importo di € 306.000,00 ”, infatti, “ la società convenuta nulla può dirsi aver davvero corrisposto”; - “deve ”, pertanto, “ritenersi provato ed integrato … il presupposto oggettivo richiesto dal primo comma dell’art. 67 L.F.” poiché “le prestazioni eseguite dalla fallita (corresponsione della complessiva somma di € 306.000,00) sorpassano di oltre un quarto ciò che le è stato dato (nel caso specifico, concretamente, nulla)”. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha proposto appello avverso tale sentenza. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. 2.3. La corte distrettuale, con la sentenzain epigrafe, ha accolto l’appelloe ha, quindi, rigettato la domanda di revoca del contratto stipulato il 30/7/2015. 2.4. La corte, sul punto, ha rilevato che: - l e parti, co n tale contratto, hannoriconosciuto che a seguito del recessodella promittente venditrice il contratto preliminare “ doveva definitivamente intendersi privo di validità ed efficacia ” ; - le stesse parti hanno, inoltre , afferma t o che le somme di denaro Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 ricevute dalla promittente venditrice erano dalla stessa trattenute “a titolo dirisarcimento del danno”; - l a promissaria acquirente, dal suo canto, ha rinuncia to a richiedere la restituzione delle somme di denaro già corrisposte; - la promittente venditrice ha, invece,rinunciato “ a pretendere altre somme dalla promissaria acquirente … a qualsivoglia altro titolo”; - l ’ immobile , infine, è stato restituito a [OSCURATO:SOCIETA]., la quale,a sua volta, ha restitui to gli assegni bancari . 2.5. La corte, a fronte di tali fatti, ha ritenuto che il tribunale, lì dove affermato la sussistenza di una rilevante sproporzione tra le prestazioni, non aveva tenuto conto della “complessiva vicenda” e del “contenuto della transazione”, avendo totalmente trascurato di considerare “ il vantaggio economico che la promissaria acquirente aveva tratto dal preliminare ad effetti anticipati da essa inadempiuto, nonché il pregiudizio patrimoniale sofferto dalla promittente venditrice a causa dell’inadempimento di controparte”, e cioè, da un lato, “quanto la promissaria aveva già ottenuto (il prolungato godimento dell’immobile)”, e, dall’altro, “quali sarebbero state, in ipotesi d’inefficacia del recesso ex art. 1385 c.c., le richieste risarcitorie ed indennitarie che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto fondatamente coltivare nei suoi confronti”. 2.6. La corte, infatti, ha evidenziato che: - l ’ immobile , dopo la risoluzione del preliminare, era stato venduto a terzi a un prezzo inferiore rispetto a quello concordato nel 2010 con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -la promittente non inadempiente, pur “se fosse vero il presupposto di partenza del ragionamento del giudice vicentino, ossia che il recesso ex art. 1385 c.c. non era efficace e che la caparra non poteva essere incamerata”, avrebbe avuto senz’altro diritto al risarcimento del danno per “mancato guadagno”, al quale, invece, la stessa, con la Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 transazione, ha sicuramente rinunciato, con un “perdita” di €. 565.000. 2.7. La corte ha, poi, rilevato che: - la “ promissaria acquirenteera stata immessa anticipatamente nel possesso del capannone e aveva godutodell’immobile dal 28 giugno 2010 al 30 luglio 2015”; -la promissaria acquirente, “p er l ’ occupazione dell’immobile da marzo a novembre 2014”, aveva corrisposto alla [OSCURATO:SOCIETA]. “la somma di Euro 45.000, trattenuta dalla promittente”“in acconto sul maggior dovuto”; - l e parti, come evidenziato nel contratto di transazione, si erano accordate nel senso che, qualora non sifosse giunti alla stipula del contratto definitivo “per cause imputabili alla promissaria acquirente ”, quest’ultima avrebbe dovuto versare a controparte “ la somma di Euro 10.000 per ogni mese di permanenza nei locali”; - l a “penale” per l ’ occupazione dell ’ immobile era stata , infatti , pattuita in €. 10.000,00 per ogni mese successivo al febbraio 2014 ma, con la scrittura del 27/5/2015, era stata ridotta ad €. 5.000,00 per la permanenza nell’immobile “ dal mese di dicembre 2014 in poi”; - c on la transazione, [OSCURATO:SOCIETA]. ha trattenutola caparra ricevuta ma h a rinuncia to ad ogni ulteriore pretesa, tra cui,evidentemente, “ il pagament o dell ’ indennità per l’occupazione del capannone, divenuta senza titolo a seguito della risoluzione del preliminare”. 2.8. La corte ha , quindi, ritenuto che: - a fronte di un’indennità di occupazione prudentemente quantificata in €. 5.000 mensili, “il possesso dell’immobile protrattosi da luglio 2010 alfebbraio 2014 e poi dal dicembre 2014 al luglio 2015 (non considerando quindi il periodo compreso tra marzo - novembre 2014, per il quale già eraestata pagata un’indennità) comportava un credito capitale quantomeno diEuro 250.000 (50 mesi x Euro 5.000)”; -“la caparra trattenuta di Euro 306.000”, quindi, “ non sorpassava di oltre un quarto l ’ indennità di Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 occupazione a cui [OSCURATO:SOCIETA]. rinunciava e checorrispondeva, in termini pecuniari, al valore economico del godimento del capannone da parte della promissaria acquirente per un quinquennio”; -nella revocatoria fallimentare di una transazione per sproporzione tra le prestazioni,ai sensi dell’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., infatti, il giudice non deve avere riguardo né soltanto alle prestazioni dedotte nell’atto di transazione, né soltanto alle pretese originarie come declinate dalla parte, ma deve tenere conto complessivamente delle reciproche concessioni, con la conseguente necessità di stabilire“il valore di queste, tenendo conto, con un giudizio prognostico, sia delle probabilità di un positivo accertamento in sede giudiziaria, sia di tutte le altre circostanze (quali la solvibilità del debitore ed il tempo necessario per l’attuazione del diritto in via giudiziale) che incidono sullavalutazione economica della originaria pretesa nel momento in cui la parte transigente vi ha rinunziato”. 3.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 3/12/2024, ha chiesto, per cinque motiv i , la cassazione della sentenza. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha resistito con controricorso. 3.3. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il quarto e il quinto motivo, il Fallimento, lamentando, rispettivamente,la violazione degli artt. 1967 c.c. e 67, comma 1°, n. 1 , l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la revocabilità per sproporzione del contratto del 30/7/2015 sul rilievo che la rinuncia della promissaria acquirente alla legittima restituzione di tutte le somme consegnate a titolo di caparra confirmatoria, pari all’importo complessivo di € . 306.000,00, non aveva sopravanzato di oltre il quarto le somme Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 che la promittente venditrice avrebbe potuto astrattamente ottenere dalla controparte poi fallita in considerazione delle pretese risarcitorie e indennitarie che, pur in ipotesi d’inefficacia del recesso ex art. 1385 c.c., la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto fondatamente coltivare nei suoi confronti. 4.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello ha omesso di considerare che: - le “reciproche concessioni”della transazione, cui occorre fare riferimento per accertare l’esistenza o meno di una sproporzione tra le prestazioni ai fini previsti dall’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., devono essere tali non in relazione ai diritti effettivamente spettanti a ciascuna delle due parti e alla obiettiva consistenza degli stessi,ma rispetto alle posizioni assunte nella controversia, giudiziale o stragiudiziale, intercorsa tra i contraenti; - non si tratta, dunque, di ricostruire in astratto quali iniziative la promittente venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto azionare nei confronti della promissaria acquirente qualora non avesse optato per il recesso ex art. 1385 c.c., ma di tener conto del fatto che le pretese concretamente fatte valere dalla promittente venditrice non avrebbero comunque consentito alla stessa né di incamerare definitivamente la caparra confirmatoria né di far valere l’altrui inadempimento con le conseguenti pretese risarcitorie; -tali pretese, infatti, come correttamente accertato dal tribunale, sono state fondate “su argomenti (il minor guadagno conseguito dalla successive vendita ad una società terza dell’immobile de quo, nonché la mancata integrale percezione di quanto asseritamente dovutole per il godimento anticipato del bene) … tutti sforniti del supporto probatorio necessario”;- la [OSCURATO:SOCIETA] . , in effetti, non aveva titolo per far valere una qualche pretesa a titolo indennitario nei confronti della promissaria acquirente per aver occupato l’immobile promesso in vendita nel periodo compreso tra il 28/6/2010 e il Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 28/2/2014; - le parti , infatti, come emerge dalla transazione stipulata il 30/7/2015, avevanoespressamente pattuito che, per tale periodo, l’occupazione era a titolo di comodato non oneroso, essendosi limitate a prevedere il diritto ad un ’ indennità di occupazionein capo alla promittente venditrice, pari alla somma di €. 10.000,00 per ogni mese di permanenza nei locali,nel caso in cui l’acquisto non si fosse perfezionato entro il 28/2/2014 per cause imputabili alla promissaria acquirente; -tale documento, al pari della dichiarazione resa dalla promissaria acquirente il 27/11/2014, è, dunque, di per sé idoneo a smentire in radice l’assunto della corte d’appello, e cioè che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva maturato un rilevante credito a titolo di indennità di occupazione dell’immobile per il periodo compreso tra il 28/6/2010 e il 28/2/2014, per la somma complessiva di €. 210.000,00, e che la stessa, con la transazione, aveva trattenuto la caparra ricevutama aveva rinunciato ad ogni ulteriore pretesa, tra cui il pagamento dell’indennità per l’occupazione del capannone, divenuta senza titolo a seguito della risoluzione del preliminare. 4.3. I motiv i , da trattare congiuntamente, sono inammissibili, con assorbimento dei primi tre, che attengono alla ritenuta legittimità del recesso dichiarato dalla promittente venditrice. 4.4. Il ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, a dispetto delle asserite emergenze delle stesse, hanno, in sostanza, ritenuto che, pur a voler considerare inefficace il recesso dichiarato da lla [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 1385 c.c., le attribuzioni patrimoniali ottenut e dalla società poi fallita in conseguenza della transazione impugnata non eranosproporzionateper oltre un quarto rispetto Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 a quelle che la stessa transazione aveva assicurato alla promittente venditrice, dovendosi a tal fine considerare, da una parte, “il vantaggio economico che la promissaria acquirente aveva tratto dal preliminare ad effetti anticipati da essa inadempiuto”, e cioè“il prolungato godimento dell’immobile”, e, dall’altra parte, “il pregiudizio patrimoniale sofferto dalla promittente venditrice a causa dell’inadempimento di controparte” e, dunque, le “richieste risarcitorie ed indennitarie che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto fondatamente coltivare nei suoi confronti”. 4.5. La valutazione delle prove raccolte, tuttavia, costituisce un ’ attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione: se non per il vizio (che, nel caso in esame, non risulta dedotto con la dovuta specificità) consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere quest’ultimo, in sede di accertamento della fattispecie concreta: -a) omesso del tutto l’esame (e cioè la “ percezione ”) di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risultiper contro dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove percepiti, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell’eccezione dalla stessa proposta; - b) supposto l ’ esistenza di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui verità risulti per contro incontrastabilmente esclusa dal testo della stessa sentenza o dagli atti processuali, sempre che siano stati controversi tra le parti ed abbiano avuto, nei termini esposti, carattere decisivo (Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14), nel senso Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 che, ove esclusi, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell’eccezione dalla stessa proposta. 4.6. Resta, peraltro, fermo che: - l ’ omesso esame degli elementi istruttori forniti o invocati non dà luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti storici rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta (quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso) siano stati comunque presi in considerazione dal giudice di merito ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze asseritamente emergenti dalle prove acquisite o richieste in giudizio (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014); -il travisamento della prova,vale a dire l’errore in cui il giudice di merito sia, in ipotesi, caduto nell’“individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatorio, considerato nella sua oggettività, possono per inferenza logica desumersi”, è sottratto al giudizio di legittimità: una volta, infatti, che “il giudice di merito abbia fondato la propria decisione su un dato probatorio preso in considerazione nella sua oggettività, … ed abbia adottato la propria decisione sulla base di informazioni probatorie desunte dal dato probatorio, il tutto sostenuto da una motivazione rispettosa dell’esigenza costituzionale di motivazione, si è dinanzi ad una statuizione fondata su basi razionali idonee a renderla accettabile” (Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.11). 4.7. Il compito di questa Corte, in fatti , non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove (anche se indiziarie) rispetto aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007). 4.8. La Corte di cassazione d eve, piuttosto, solo controllare se la pronuncia impugnata abbia datoeffettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (anche se, in ipotesi, insufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il suo ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effettiaccaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 4.9. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, haaccertato, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta dalla procedura (e cioè la domanda di revoca della transazione a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall.) e indicando le ragioni del convincimentoespresso in ordine agli stessi in modo nient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che : - l’immobile oggetto del contratto preliminare, dopo la sua restituzione alla promittente venditrice, era stato venduto a terzi a un prezzo inferiore rispetto a quello concordato nel 2010 con la promittente acquirentepoi fallita; - la promittente venditrice avrebbe avuto, pertanto, il diritto al risarcimento del danno corrispondente al mancato guadagno, al quale, invece, la stessa, con la transazione, ha rinunciato, con una “ perdita” di €. 565.000; - “ la promissaria acquirente ”, inoltre, “ … immessa Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 anticipatamente nel possesso del capannone”, “aveva goduto dell’immobile dal 28 giugno 2010 al 30 luglio 2015”, corrispondendo alla [OSCURATO:SOCIETA], “per l’occupazione dell’immobile da marzo a novembre 2014”, “la somma di Euro 45.000, trattenuta dalla promittente “in acconto sul maggior dovuto”; - le parti, come evidenziato nel contratto di transazione, si erano, infatti, accordate nel senso che, qualora ilcontratto definitivo non fosse stato concluso “per cause imputabili alla promissaria acquirente” (com’è, in effetti, rimasto incontestato), quest’ultima (pur a fronte del carattere, in ipotesi, gratuito della disponibilità del bene inizialmente concessa) avrebbe dovuto versare alla promittente venditrice, “ per ogni mese di permanenza nei locali”, “la somma di Euro 10.000”, poi ridotta, dal mese di dicembre 2014 in poi, alla somma di €. 5.000,00; - la [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito della transazione (che, in ipotesi di inefficacia del recesso, ha comportato senz’altro la risoluzione del contratto preliminare), hatrattenuto la somma ricevuta a titolo di caparra, per la somma complessiva di €. 306.000,00, ma ha rinunciato ad ogni ulteriore pretesarisarcitoria o indennitaria che avrebbe potuto azionare nei confronti della promittente acquirente poi fallita. 4.10. La corte d ’ appello , quindi, su l presupposto che la sproporzione tra le attribuzioni ricevute dalla società poi fallita rispetto a quelle che la controparte ha ricevuto in conseguenza della transazione doveva essere determinata, ai fini previsti dall’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall.,tenendo conto, per un verso, del “vantaggio economico che la promissaria acquirente aveva tratto dal preliminare ad effetti anticipati da essa inadempiuto” in ragione del“prolungato godimento dell’immobile” e, per altro verso, del “pregiudizio patrimoniale s offerto dalla promittente venditrice a causa dell’inadempimento di controparte” e delle pretese “risarcitorie ed indennitarie che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 potuto fondatamente coltivare nei suoi confronti”, ha, in sostanza, ritenuto che:- “ il possesso dell ’ immobile ” (“ protrattosi da luglio 2010 al febbraio 2014 e poi dal dicembre 2014 al luglio 2015” ma escluso “il periodo compreso tra marzo-novembre 2014, per il quale già era estata pagata un’indennità”) “comportava”, a fronte di un ’ indennità di occupazione prudentemente quantificata in €. 5.000 mensili, “ un credito capitale quantomeno di Euro 250.000 (50 mesi x Euro 5.000)”; - “ la caparra trattenuta di Euro 306.000 ” (che, “in ipotesi d’inefficacia del recesso ex art. 1385 c.c.”, la promittente venditrice avrebbe dovuto restituire alla società poi fallita) “non sorpassava di oltre un quarto l’indennità di occupazione” (“che corrispondeva, in termini pecuniari, al valore economico del godimento del capannone da parte della promissaria acquirente per un quinquennio”) “a cui [OSCURATO:SOCIETA]. rinunciava”;- la vendita dell’immobile a terzi, a fronte di un prezzo inferiore rispetto a quello concordato nel 2010 con la promittente acquirente poi fallita, aveva, inoltre, comportato un danno per la promittente venditrice, in corrispondenza del mancato guadagno, pari alla somma di €. 565.000; - non sussisteva, di conseguenza, la dedotta sproporzione di oltre un quarto tra l ’ attribuzion e patrimoniale ricevut a dalla società poi fallita (pari al mancato esborso tanto della somma di €. 250.000, a titolo di indennità di occupazione, quanto della somma di €. 565.000, a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno)e l’ attribuzione patrimoniale ricevuta dalla promittente venditrice, pari alla somma ricevuta a titolo di caparra (che, in ipotesi di recesso inefficace, avrebbe dovuto restituire), pari ad €. 306.000. 4.11. Ed una volta esclusa, in fatto, che le attribuzioni patrimoniali ottenute dalla società poi fallita in conseguenza della transazione non erano sproporzionate per oltre un quarto rispetto a quella che la stessa transazione aveva assicurato alla Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 promittente venditrice,non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda proposta dal Fallimento, in quanto volta, appunto, alla revoca, a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., della transazione in ragione della dedotta sproporzione tra le reciproche attribuzioni patrimoniali. 4.12. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che: -nella transazione, il rapporto tra l’aliquid datum e l’aliquid retentum è pienamente apprezzabile solo a condizione di vagliare l’effettiva entità d ell ’ una e dell ’ altra attribuzione patrimoniale, ivi compreso perciò quello cui la parte abbia, in ipotesi, rinunciato; - il giudice , al fine di stabile la sussistenza della sproporzionerilevante a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., non deve , di conseguenza, avere riguardo né alle prestazioni così come dedotte nel contr atto di transazione, né alle pretese originarie come declinate dalleparti, ma deve tener conto dell ’ effettivo valore delle reciproche concessioni , valutando, con giudizio prognostico, tanto le probabilità di un positivo accertamento di tali pretese in sede giudiziaria, quanto tutte le altre circostanze (come la solvibilità del debitore ed il tempo necessario per l’attuazione del diritto in via giudiziale) che incidono sulla valutazione economica della originaria pretesa nel momento in cui la parte transigente vi ha rinunziato ( Cass. n. 26124 del 2013; Cass. n. 21279 del 2017). 4.13. Nella prospettiva dell’azione revocatoria promossa ai sensi dell’art. 67, comma 1°, n. 1, l.fall., in effetti, ciò che conta è il rapporto tra il valore di ciò che è uscito dal patrimonio del debitore ed il valore di ciò che è entrato. 4.14. Ne consegue, allora, che:- le pretese originarie non possono essere assunte di per sé come parametro della concessione, essendo anche necessario valutare la portata della Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 res dubia, il cui proprium è , infatti, rappresentato, secondo la formula più volte ripetuta da questa Corte, dal fatto di cadere “sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell’opinione delle parti, carattere d’incertezza”; - i l giudice della revocatoria , pertanto, è chiamato n on ad un accertamento incidentale in termini di fondatezza o infondatezza delle pretese originarie delle parti ma a determinare (come, in effetti, ha fatto la sentenza impugnata) il valore di tali pretes e, verificando, all’esito, se il valore dell’attribuzione operata dal contraente poi fallito sia sproporzionato per oltre un quarto rispetto al valore dell’attribuzione che lo stesso ha ricevuto. 4.15. È vero che, a tal fine, il giudice deve tenerconto non solo dell ’ alea del giudizio, alla stregua del grado di controvertibilità delle ragioni in fatto ed in diritto prospettate, ma anche “di quelle altre circostanze, quali la solvibilità del debitore ed il tempo necessario per l’attuazione del diritto in via giudiziale, che usualmente vengono in considerazione nella valutazione dei crediti”, come, in altro contesto , è previsto dall’art. 2426 n. 8 c.c., che ai fini dell’iscrizione dei crediti nel conto economico dà rilievo al “ valore presumibile di realizzazione”(Cass. n. 26124 del 2013, in motiv.). 4.16. Ilricorrente, tuttavia, non ha esposto in ricorso, pur avendone l’onere, l’emergenza dagli atti del giudizio di fatti o circostanze (come la solvibilità della società poi fallita rispetto alle pretese creditorie che, in quel momento, l’altra parte poteva avanzare nei suoi confronti) che po tessero, in tutto o in parte, smentirecon certezza l ’ effettività de i valori, come in precedenza esposti, delle reciproche concessioni che la corte d’appello ha, in fatto, accertato. 4.17. Nella revocatoria fallimentare promossa per far valere l’affermata sproporzione tra le reciproche prestazioni di una transazione, l’onere della prova incombe, del resto, sul Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 Fallimento che ha proposto l ’ azione , ed ha per oggetto, trattandosi di fatto costitutivo della domanda, anche il valore della rinuncia operata da controparte, senza che possa distinguersi tra elementi dedotti dalla parte attrice ed elementi dedotti dalla convenuta, le cui allegazioni sul punto non possono considerarsi oggetto di un’eccezione in senso stretto, avendo invece natura di mere contestazioni o difese(Cass. n. 8635 del 2018). 4.18. In ogni caso, questa Corte ha chiarito che: - nel contratto preliminare di compravendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizzaun’anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilitàconseguita dal promissario acquirente sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori (Cass. SU n. 7930 del 2008; Cass. n. 5211 del 2016); - l a promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata integra un contratto misto, la cui causa è data dalla fusione di quelle di due contratti tipici: il preliminare di compravendita e il comodato precario, con la conseguenza che, stante l’unitarietà funzionale che contraddistingue il collegamento negoziale, tale contratto trova la sua disciplina giuridica in quella prevalente del preliminare di compravendita (Cass. n. 5891 del 2024); - l ’ efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di u n contratto preliminare comporta, pertanto,l’insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell’obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell’indebito ex art.2033 c.c., ed implica, inoltre, che il promissario acquirente che (come nel caso di specie) abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere Ric. 2024n. 25933 – Sez. 1 – CC del 13 /1/202 6 a quest’ultimo i frutti (se del caso, nella misura convenzionalmente già pattuita) per l’anticipato godimento dello stesso (Cass. n.35280 del 2022; Cass. n. 10145 del 2025). Il ricorsoè, dunque, inammissibile e come tale dev ’ essere, pertanto, dichiarato. Lespese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 10.200,00, di cui €.
Sentenza Cassazione n. 02197/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris