CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01827/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31266/2019 r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ti in [OSCURATO:PERSONA] n. 76, Roma, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 23/a, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente –ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 70/2019 pubblicata in data 26/04/2019, n.r.g. 261/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22/11/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto sentenza della Corte d’Appello di Cagliari del 14/06/2006, n. 420, con cui la Cassa comunale di credito agrario di Arbatax era stata condannata a pagare in favore della Usala la somma di euro 160.408,04. OGGETTO: cassa comunale di credito agrario - estinzione – configurabilità di una successione universale - I suoi eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato in data 27/01/2014, hanno intimato precetto a [OSCURATO:SOCIETA] per il pagamento della predetta somma, assumendo che il [OSCURATO:PERSONA] avesse incorporatola predetta Cassa comunale di credito agrario. 2.- [OSCURATO:SOCIETA] proponeva opposizione a precetto, con cui eccepiva la mancanza di un titolo esecutivo nei suoi confronti, atteso che la Cassa comunale di credito agrario di Arbatax era un soggetto del tutto distinto e autonomo ed eccepiva l’inesistenza sia di qualunque fusione e/o incorporazione sia di una successione universale o particolare di esso [OSCURATO:PERSONA] nel patrimonio della Cassa. 3.- Costituitisi in giudizio i due Sirigu replicavano che la Cassa comunale di credito agrario, come tutte quelle della Sardegna, era sempre stata soggetta alla vigilanza del [OSCURATO:SOCIETA] ed era stata infine soppressa ed incorporata dal predetto [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 152 d.lgs. n. 385/1993 (testo unico bancario), tanto è vero che tutte le Casse si erano trasformate in altrettanti sportelli del [OSCURATO:PERSONA], il quale già in precedenza aveva sostenuto tutte le spese del personale delle Casse, curandone assunzione, formazione, aggiornamento professionale e licenziamento, e comunque era succeduto a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Casse comunali. Deducevano che comunque con delibera del CdA del 16/03/2004 il [OSCURATO:SOCIETA] si era accollato l’obbligo di pagare le passività risultanti dalla liquidazione delle Casse comunali di credito agrario. 4.-Il Tribunale accoglieva l’opposizione e dichiarava che i due Sirigu, nella loro qualità di eredi, non avevano diritto a procedere esecutivamente nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. 5.-Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dai due Sirigu. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) il [OSCURATO:SOCIETA] ha esercitato la vigilanza sulle Casse di credito agrario per delega del Ministero del Tesoro, conferita con decreto del 06/03/1928, ai sensi degli artt. 14 e 23 r.d.l. n. 1509/1927 (convertito in legge n. 1760/1928);b) fin dal 1962 le Casse operavano come “uffici di corrispondenza” del [OSCURATO:SOCIETA] in forza di apposite “convenzioni di mandato”, autorizzate dalla Banca d’Italia, ossia provvedevano alla raccolta dei depositi, all’incasso degli effetti cambiari, all’emissione di assegni ed altro, verso un compenso fissato in convenzione; c) nonostante questa forte compenetrazione, le Casse comunali ed il [OSCURATO:SOCIETA] restavano soggetti formalmente e sostanzialmente distinti, tanto che nessuna disposizione convenzionale prevedeva che il [OSCURATO:PERSONA] dovesse ripianare eventuali perdite di bilancio delle Casse; d) l’art. 152 d.lgs. n. 385/1993 prevedeva che entro l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] le Casse comunali di credito agrario che non svolgessero un’autonoma attività creditizia dovessero assumere iniziative per la cessazione dell’attività ossia per la loro estinzione e che, trascorso quel termine, le Casse ancora non estinte sarebbero state poste in liquidazione; e) con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Ministero del tesoro, dato atto che le Casse comunali della Sardegna non svolgevano più un’autonoma attività creditizia, le ha dichiarate estinte; f) a seguito di tale dichiarazione si è aperta la procedura di liquidazione della Cassa comunale di credito agrario di Arbatax, è stato nominato un liquidatore da parte del Presidente del Tribunale di Lanusei in data 20/12/1999 e la procedura di liquidazione si è conclusa in data 20/11/2013 con il deposito del bilancio in Tribunale; g) questa vicenda estintivo - liquidatoria non comporta la successione del [OSCURATO:SOCIETA] a titolo universale nei rapporti giuridici ancora pendenti in capo alla Cassa comunale di Arbatax; h) l’affidamento della “gestione del patrimonio” delle Casse al [OSCURATO:SOCIETA], disposta dal Ministero del tesoro in data 26/06/1998, non integra una cessione del patrimonio stesso; i) l’estinzione disposta con il decreto 01/10/1999 rappresenta una vicenda diversa dall’incorporazione, che presuppone la continuazione della persona giuridica incorporata;j) la liquidazione imposta per legge è vicenda logicamente incompatibile con la fusione; k) non è decisivo il parere del 17/01/1998 della Banca d’Italia, che si è limitata a dichiarare che quella operazione non integra una concentrazione eccessiva sul mercato del credito; l) non sussistono gli elementi per una cessione di azienda; m)la delibera del CdA del 16/03/2004, pur riguardando tutte le passività emerse dalla liquidazione della Cassa comunale, ha un’efficacia solo verso le Casse comunali (accollo interno) e non anche nei confronti dei terzi (accollo esterno). 6.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 7.-[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo. 8.-I due Sirigu hanno resistito al ricorso incidentale con controricorso. 9.-[OSCURATO:PERSONA] di Sardegna ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] A) RICORSO PRINCIPALE. 1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti lamentano “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2501, co. 2, e 2504 bis c.c. per avere la Corte territoriale: a) escluso che una società in liquidazione possa partecipare ad un’operazione di fusione per incorporazione; b) negato rilevanza al parere della Banca d’Italia n. 21 del 17/01/1998, secondo cui si è trattato di “un’operazione di concentrazione infragruppo fra imprese non precedentemente indipendenti”; c) ritenuto che l’estinzione disposta con il D.M. 01/10/1999 fosse una vicenda incompatibile con la fusione per incorporazione. Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenza d’appello meriti di essere chiarita. 1.1.- Va premesso che in virtù del principio di diritto affermato da questa Corte in funzione nomofilattica (Cass. sez. un. 30/07/2021, n. 21970), la fusione per incorporazione produce l’ e ffetto estintivo del la società incorporata e nondimeno, ove lafusione intervenga in corso di causa, non determina l'interruzione del processo, esclusa ex legedall'art.2504 bis c.c. (nello stesso senso poi Cass. n. 24579/2022; Cass. ord. n. 13685/2023, secondo cui “La fusione tra società, anche nella forma dell'incorporazione, dà luogo ad una vicenda estintivo - successoria simile alla successione "mortis causa" a titolo universale tra persone fisiche”). La Corte territoriale, nell’inciso su riportato, sembra mostrareadesione all’orientamento allora (nell’anno 2019) dominante, secondo cui la fusione per incorporazione non determina l’estinzione del soggetto incorporato, ma solo una “vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico” (Cass. sez. un. ord. 08/02/2006, n. 2637; Cass. ord. n. 4042/2019). Quell’orientamento (poi abbandonato da questa Corte) si riferiva alla nuova disciplina introdotta dalla riforma del diritto societario intervenuta con d.lgs. n. 6/2003. Ai sensi della precedente disciplina, invece, era pacifico che la fusione (paritaria oppure per incorporazione) determinasse una vicenda estintiva del soggetto fuso o incorporato. Al riguardo questa Corte ha affermato, in funzione nomofilattica, che “La fusione per incorporazione, che si sia verificata prima dell'entrata in vigore del novellato art. 2504 bis cod. civ., determina l'estinzione della società incorporata, non avendo la nuova disciplina normativa della fusione, introdotta del d.lgs. n. 6 del 2003, carattere interpretativo ed efficacia retroattiva, ma esclusivamente innovativo” (Cass. sez. un., 14/09/2010, n. 19509). Nel caso di specie la vicenda si colloca prima del 2003, perché l’inizio del procedimento è segnato dal D.M. 01/10/1999 con cui sono state dichiarate estinte le Casse di credito agrario e quindi si è dato avvio al procedimento liquidatorio previsto dal testo unico bancario (art. 152) . Applicando la disciplina sostanziale dell’epoca, la fusione avrebbe determinatocertamente l’estinzione del soggetto giuridico. 1.2.-L’ affermazione della Corte (riportata supra sub i) e j) , sebbene possa generare equivoci, non ha inciso sulla correttezza della decisione, dal momento che l’intero impianto motivazionale della sentenza d’appello è fondato sulla mancanza di un qualsivoglia accertamento che, nella fattispecie concreta, si sia verificata una fusione, essendo anzi questa la principale circostanza controversa, ampiamente contestata dal [OSCURATO:SOCIETA] e rimasta mera asserzione difensiva dei ricorrenti, in quanto non accertata né dal Tribunale, né dalla Corte d’Appello. Ai ricorrenti neppure giova il richiamo all’art. 2501, co. 2, c.c. (“ La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo”). Tale norma effettivamente ammette che pure la società in liquidazione possa partecipare alla fusione, purché non abbia già iniziato la distribuzione dell’attivo. Dunque non vi è incompatibilità logico-giuridica tra liquidazione e fusione. Nondimeno da un lato, come si è visto, non vi è stato alcun accertamento in fatto di una fusione. Dall’altro nel caso in esame la vicenda è diversa da quella prevista dall’art. 2501, co. 2, c.c., perché la liquidazione non ha preceduto l’estinzione, ma, al contrario, l’ha seguita. Ne consegue l’inapplicabilità di quella norma codicistica. Quindi, come rilevato e ritenuto dalla Corte territoriale, l’estinzione disposta con il decreto ministeriale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresenta una vicenda diversa dalla fusione per incorporazione. Anche sul piano logico- giuridico, intanto può procedersi alla fusione in quanto l’ente destinato ad essere incorporato sia ancora esistente all’atto della fusione, sebbene possa già essere in stato di liquidazione , ma non ancora estinto . Una volta estinto, infatti, la fusione per incorporazione resta giuridicamente inconfigurabile e, qualora stipulata, sarebbe nulla per mancanza di oggetto. Nel caso in esame la disciplina prevista dal T.U.B. per le Casse comunali di credito agrario, richiamata dalla Corte territoriale, prevede appunto l’estinzione disposta con decreto ministeriale e il successivo procedimento di liquidazione del patrimonio, affidato ad un liquidatore nominato dal Presidente del Tribunale. Questa cadenza procedimentale si rivela quindi incompatibile con la fattispecie della fusione civilistica , nella quale è la fusione ad essere la causa dell’estinzione. Invece, nella fattispecie delineata daltesto unico bancario (T.U.B.) l’estinzione precede la liquidazione del patrimonio delle Casse comunali e quindi l’estinzione è un prius rispetto all’intervento liquidatorio di un organo pubblico (nominato dall’Autorità giudiziaria), che rappresenta invece il posteriuse, come tale, non può integrare gli estremi di una fusione civilistica. L’esclusione di una fusione da parte della Corte d’Appello è, dunque, conforme a diritto. 1.3.- Infine, con riguardo a l parere n. 21 del 17/01/1998 , con cui la Banca d’Italia qualificò la fattispecie concreta come una “operazione di concentrazione” infragruppo, va evidenziato quanto segue. La nozione di “operazione di concentrazione” è dettata dall’art. 5 L. n. 287/1990 (legge istitutiva dell’Antitrust) , che prevede tre diverse fattispecie riconducibili a questa nozione, tra cui la fusione(co. 1, lett. a). Tuttavia, da un lato – come si è visto – è mancato l’accertamento in fatto che sia stata stipulata oppure disposta una fusione per incorporazione della Cassa comunale di credito agrario nel [OSCURATO:SOCIETA]; dall’altro, in diritto, questa fusione postula l’esistenza dell’ente incorporando, anche se in liquidazione (sia pure nei limiti di cui all’art. 2501, co. 2, c.c.), circostanza invece esclusa dal T.U.B. e dal fatto che con D.M. 01/10/1999 venne disposta l’estinzione della predetta Cassa, a cui fece poi seguito il procedimento liquidatorio affidato ad un liquidatore nominato dall’Autorità giudiziaria. In tali sensi la motivazione della sentenza d’appello va corretta e integrata. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti lamentano “violazione e/o falsa applicazione” degli artt.1362, 1363 e 1364 c.c. per avere la Corte territoriale qualificato la delibera del CdA del [OSCURATO:SOCIETA] del 16/03/2004 come un accollo semplice (o interno). Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. i ricorrenti lamentano “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale formato erroneamente il proprio convincimento sulla base del documento (id est bilancio di liquidazione depositato dal liquidatore) rappresentativo della delibera del CdA del [OSCURATO:SOCIETA] del 16/03/2004. Idue motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sono inammissibili. E’ pacifico chela predetta delibera non è mai stata prodotta in giudizio, ma la Corte ne ha desunto l’esistenza dal mero riferimento alla sua esistenza contenuto nel bilancio finale di liquidazione. Ciò tuttavia non esonerava i ricorrenti a riportarne quanto meno per estratto il testo, dal quale – a loro dire – si evincerebbe la natura dell’accollo “esterno” o aperto all’adesione del terzo. Quindi i motivi difettano di autosufficienza, poiché questa Corte non è posta in grado di apprezzare, valutare e verificare l’eventuale violazione dei criteri legali di ermeneuticanegoziale e delle regole di formazione del convincimento giudiziale denunziate dai ricorrenti. B) RICORSO INCIDENTALE. 1.-Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c. il [OSCURATO:SOCIETA] lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale preso in esame la delibera del CdA del 16/03/2004, nonostante tale documento non fosse stato prodotto dai due Sirigu, ma solo citato nel bilancio finale di liquidazione redatto dal liquidatore nominato dal Tribunale. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. Dal predetto documento la Corte territoriale non ha tratto alcun elemento a favore dei due Sirigu, anzi ne ha tratto ulteriore conferma del suo convincimento circa il difetto di legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA]. Dunque sul punto manca la soccombenza e, quindi, l’interesse a proporre il ricorso(incidentale) per cassazione. In secondo luogo, vi è una promiscuità dei motivi di cui ai nn. 3), 4) e 5) dell’art. 360, co. 1, c.p.c.senza specificazione dell’uno e dell’altro e senza una precisa riconduzione delle censure all’uno o all’altro. L’esito complessivo del giudizio di legittimità, con la reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i principali e della ricorrente incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi