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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2021

Cassazione n. 34616/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]Avanzo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 giugno 2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Nola, con la quale il ricorrente veniva condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 del D.p.r. 309/1990.

2. Il ricorrente deduce, con un primo motivo, violazione dell'art. 546 comma 1 cod. proc. pen., posto che la sentenza impugnata non è stata sottoscritta dal Presidente del collegio giudicante, indicato nell'intestazione, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], ma da altro magistrato, senza alcuna espressa menzione di un legittimo impedimento.

Peraltro, anche nel verbale di udienza del 18 giugno 2021 risulta indicato il nome della dottoressa Gallo, che non ha sottoscritto la sentenza.

Pertanto la sentenza è affetta da nullità non correggibile mediante la procedura della correzione dell'errore materiale.

3. Deduce inoltre erronea applicazione della norma penale in ordine alla detenzione dello stupefacente a fini di spaccio, nonché vizio della motivazione, posto che il giudice territoriale si è limitato a richiamare la sentenza di primo grado senza neppure fare alcun cenno alla piattaforma probatoria su cui si fonda il giudizio di condanna e senza esternare una propria, autonoma valutazione.

4. Il giudice di merito ha inoltre errato nel dichiarare inammissibile per genericità dei motivi la richiesta di applicazione dell'ipotesi di particolare tenuità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Infatti, ben avrebbe potuto qualificare il fatto quale ipotesi di particolare tenuità anche d'ufficio, a prescindere da una specifica richiesta avanzata dalla difesa.

5. Infine si deduce difetto assoluto di motivazione, avendo la corte territoriale interamente richiamato nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, il convincimento espresso dal primo giudice, senza alcuna autonoma valutazione neppure in ordine al trattamento sanzionatorio.6.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

Dal verbale dell'udienza del 18 giugno 2021, data in cui si è esaurita la trattazione della causa, risulta che il Presidente del collegio fosse la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e che il collegio fosse così composto: [OSCURATO:PERSONA], Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], e consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Invece la sentenza è sottoscritta dal giudice estensore [OSCURATO:PERSONA] e dal Presidente dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che non è indicata come facente parte del collegio all'udienza del 18 giugno.

Non vi è neppure menzione dell'impedimento del [OSCURATO:PERSONA].

La fattispecie in esame - sottoscrizione della sentenza da parte di un Presidente di collegio diverso da quello riportato nell'intestazione del documento il quale ha preso parte alla deliberazione della decisione - pare assimilabile a quella della mancata sottoscrizione della sentenza collegiale da parte del presidente.

Pertanto, in assenza di qualunque indicazione, deve ritenersi che la sentenza sia stata sottoscritta dal solo giudice estensore.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, stabilendo che, qualora la sentenza emessa da giudice collegiale sia priva della sottoscrizione del presidente, ricorre un'ipotesi di nullità relativa della sentenza, da far valere a pena di decadenza nell'atto di gravame (Sez.3, n. 10629 del 22/01/2003 Ud. (dep. 07/03/2003 ) Rv. 224255 - 01).

Si integra quindi un'ipotesi di nullità della sentenza ex art. 546 comma 1, lett. g), e comma 3, cod. proc. pen., a mente del quale la sentenza deve contenere la data e la sottoscrizione del giudice ed è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

In proposito, va ricordato che le Sezioni Unite hanno escluso che la mancata sottoscrizione da parte del presidente del collegio comporti la nullità dell'intero giudizio, con conseguente necessità di rinnovazione dello stesso.

Le S. U. hanno precisato infatti che trattasi di nullità che non travolge anche il giudizio in precedenza celebrato e della cui regolarità fanno fede sia il verbale di udienza sia il dispositivo letto in udienza.

Ne consegue che, in questa ipotesi, la sentenza deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere restituiti al giudice che l'ha pronunciata esclusivamente per la mera rinnovazione dell'atto nullo, consistente nella nuova redazione della sentenza- documento.

Non deve essere disposto, invece, un nuovo giudizio, dovendosi tenere conto al riguardo dei principi fissati dall'185 cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 14978 del 20/12/2012, Rv. 254671).

Si conclude dunque che la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio, né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod.proc.pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza (Sez.3, n.3386 del 17/11/2017, Rv. 268806-01).

2. Gli ulteriori motivi di ricorso sono assorbiti.

3. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Napoli per la rinnovazione dell'atto nullo PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Napoli p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Avanzo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 giugno 2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Nola, con la quale il ricorrente veniva condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 del D.p.r. 309/1990. 2. Il ricorrente deduce, con un primo motivo, violazione dell'art. 546 comma 1 cod. proc. pen., posto che la sentenza impugnata non è stata sottoscritta dal Presidente del collegio giudicante, indicato nell'intestazione, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], ma da altro magistrato, senza alcuna espressa menzione di un legittimo impedimento. Peraltro, anche nel verbale di udienza del 18 giugno 2021 risulta indicato il nome della dottoressa Gallo, che non ha sottoscritto la sentenza. Pertanto la sentenza è affetta da nullità non correggibile mediante la procedura della correzione dell'errore materiale. 3. Deduce inoltre erronea applicazione della norma penale in ordine alla detenzione dello stupefacente a fini di spaccio, nonché vizio della motivazione, posto che il giudice territoriale si è limitato a richiamare la sentenza di primo grado senza neppure fare alcun cenno alla piattaforma probatoria su cui si fonda il giudizio di condanna e senza esternare una propria, autonoma valutazione. 4. Il giudice di merito ha inoltre errato nel dichiarare inammissibile per genericità dei motivi la richiesta di applicazione dell'ipotesi di particolare tenuità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Infatti, ben avrebbe potuto qualificare il fatto quale ipotesi di particolare tenuità anche d'ufficio, a prescindere da una specifica richiesta avanzata dalla difesa. 5. Infine si deduce difetto assoluto di motivazione, avendo la corte territoriale interamente richiamato nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, il convincimento espresso dal primo giudice, senza alcuna autonoma valutazione neppure in ordine al trattamento sanzionatorio.6. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. Dal verbale dell'udienza del 18 giugno 2021, data in cui si è esaurita la trattazione della causa, risulta che il Presidente del collegio fosse la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e che il collegio fosse così composto: [OSCURATO:PERSONA], Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], e consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Invece la sentenza è sottoscritta dal giudice estensore [OSCURATO:PERSONA] e dal Presidente dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che non è indicata come facente parte del collegio all'udienza del 18 giugno. Non vi è neppure menzione dell'impedimento del [OSCURATO:PERSONA]. La fattispecie in esame - sottoscrizione della sentenza da parte di un Presidente di collegio diverso da quello riportato nell'intestazione del documento il quale ha preso parte alla deliberazione della decisione - pare assimilabile a quella della mancata sottoscrizione della sentenza collegiale da parte del presidente. Pertanto, in assenza di qualunque indicazione, deve ritenersi che la sentenza sia stata sottoscritta dal solo giudice estensore. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, stabilendo che, qualora la sentenza emessa da giudice collegiale sia priva della sottoscrizione del presidente, ricorre un'ipotesi di nullità relativa della sentenza, da far valere a pena di decadenza nell'atto di gravame (Sez.3, n. 10629 del 22/01/2003 Ud. (dep. 07/03/2003 ) Rv. 224255 - 01). Si integra quindi un'ipotesi di nullità della sentenza ex art. 546 comma 1, lett. g), e comma 3, cod. proc. pen., a mente del quale la sentenza deve contenere la data e la sottoscrizione del giudice ed è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice. In proposito, va ricordato che le Sezioni Unite hanno escluso che la mancata sottoscrizione da parte del presidente del collegio comporti la nullità dell'intero giudizio, con conseguente necessità di rinnovazione dello stesso. Le S. U. hanno precisato infatti che trattasi di nullità che non travolge anche il giudizio in precedenza celebrato e della cui regolarità fanno fede sia il verbale di udienza sia il dispositivo letto in udienza. Ne consegue che, in questa ipotesi, la sentenza deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere restituiti al giudice che l'ha pronunciata esclusivamente per la mera rinnovazione dell'atto nullo, consistente nella nuova redazione della sentenza- documento. Non deve essere disposto, invece, un nuovo giudizio, dovendosi tenere conto al riguardo dei principi fissati dall'185 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 14978 del 20/12/2012, Rv. 254671). Si conclude dunque che la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio, né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod.proc.pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza (Sez.3, n.3386 del 17/11/2017, Rv. 268806-01). 2. Gli ulteriori motivi di ricorso sono assorbiti. 3. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Napoli per la rinnovazione dell'atto nullo PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Napoli p
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