CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 novembre 1989
Cassazione n. 34632/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: ABESSI Mohmoud, n. in Tunisia, il 05/11/1989, avverso la sentenza del 23/01/2024 del GIP del Tribunale di Macerata; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio in riferimento al secondo motivo di ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, anche del primo e del terzo. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, così come pure integrati con le conclusioni scritte depositate in data 14 giugno 2024, sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza ed assoluta genericità. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata, che ha condannato l'imputato alla sola pena pecuniaria, riducendone l'ammontare in considerazione delle circostanze attenuanti generiche riconosciute in parte dispositiva (donde la carenza di interesse a coltivare il terzo motivo di ricorso), si evince che il Giudice di Pace ha fondato la decisione di accertamento della responsabilità tenendo conto delle conclusioni delle parti e delle loro richieste, talché gli odierni motivi di impugnazione appaiono del tutto generici, evocando la necessità di una motivazione diffusa laddove il giudice di primo grado ha argomentato, sia pur sinteticamente, la propria decisione sulla base dei fatti rappresentati in giudizio; quanto al negato riconoscimento della particolare tenuità dell'offesa nella occupazione abusiva dell'immobile oggetto di imputazione, i motivi di ricorso si risolvono nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice del nel merito e da questi respinte, con richiamo ai presupposti normativi dell'istituto non ravvisati nella fattispecie, senza quindi svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.2. Consegue la inammissibilità dei motivi di ricorso, atteso che la dimensione cronologica dell'offesa è stata ritenuta inconciliabile con la particolare tenuità dell'offesa, di cui all'art. 131 bis cod. pen., mentre le circostanze attenuanti innominate sono state già riconosciute dal giudice di pace. Né sul punto specifico la memoria da ultimo depositata consente conferire efficacia alle argomentazioni già proposte con gli originari motivi di ricorso. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 2.1. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati nell'esperienza della Corte consentono la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 giugno 2024.