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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01259/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15039-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3774/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/12/2023 R.G.N. 383/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] superiore Incentivo annuale R.G.N.15039/2024 Cron.

Rep.

Ud.12/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 6028/2022, che pure aveva rigettato il ricorso del Cherubini nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa del suo diritto ad essere inquadrato, dal febbraio 2013, nel livello B del CCNL Poste con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate in complessivi € 15.039,14, relativi al periodo febbraio 2013-gennaio 2019, nonché al pagamento delle ulteriori somme dovute a titolo di incentivazione annuale con riferimento agli anni 2017-2018, pari ad € 4.000,00 o, in ulteriore subordine, con riferimento al solo anno 2017 pari ad € 2.000,00.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riportava: a) che il Tribunale aveva premesso in fatto che il ricorrente era stato assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in data 1/8/2006 per poi passare alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ai sensi dell’art.2112 c.c., in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguito della fusione per incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e che, in punto di inquadramento, egli era stato inquadrato nel livello C con qualifica di impiegato e mansioni di operatore senior con unorario lavorativo a tempo pieno, prestando la propria attività lavorativa presso l’[OSCURATO:PERSONA] sistemici della convenuta sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 175; b) quanto aveva considerato e deciso il primo giudice sia in ordine alle pretese relative al reclamato superiore inquadramento nel livello B che in ordine ai rivendicati incentivi annuali, già riconosciuti in [OSCURATO:SOCIETA] e non più percepiti a seguito del trasferimento in [OSCURATO:PERSONA].

3. Tanto premesso, la Corte giudicava non meritevole di accoglimento il primo articolato motivo con il quale l’appellante denunciava il vizio di nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente e contraddittoria in relazione alle sue domandecirca il reclamato superiore inquadramento.

4. Riteneva infondato anche il secondo mezzo con cui l’appellante impugnava la motivazione della stessa sentenza lì dove aveva ritenuto di dover rigettare la domanda volta al riconoscimento del diritto agli incentivi annuali per gli anni 2017 e 2018, in quanto questi sarebbero stati riconosciuti in forza di una cd prassi aziendale introdotta in [OSCURATO:SOCIETA]. e che, una volta trasferito in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sarebbero stati interamente sostituivi dagli istituti contrattuali ivi applicabili.

5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

6. Resiste l’intimata con controricorso.

7. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono riassunti dallo stesso ricorrente come segue:

2. “Con il primo motivo il ricorrente censura la decisione impugnata – in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. – per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riguardo al combinato disposto degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché con riguardo all’art. 2103 c.c., per aver la Corte di Appello, dapprima interpretato le declaratorie contrattuali di riferimento, ossia il livello C e il livello B del CCNL Poste (doc., n. 2 del fascicolo di Cassazione), in totale spregio dei criteri in parola e, di conseguenza, per aver svolto il successivo procedimento logico di sussunzione di cui all’art. 2103 c.c. in modo del tutto illegittimo e illogico; i giudici di appello, pertanto, non valorizzando un dato letterale univoco e, in combinato disposto, omettendo totalmente di misurarsi con l’intenzione dei contraenti, in questo caso pianamente desumibile dalla lettura delle varie declaratorie contrattuali, le une per mezzo delle altre, è giunta ad adottare un percorso argomentativo caratterizzato da una logica insostenibile (doc. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 fascicolo cassazione riportati in collegamento ipertestuale) come tale rilevante ai sensi e per gli effetti del motivo di impugnazione di cui all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.)”.

3. “Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura la decisione impugnata –in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. – per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riguardo all’art. 2112 c.c. e all’art. 2013 c.c., nonché dell’uso e/o prassi aziendale in essere che avrebbe dovuto portare al riconoscimento del diritto, in favore del ricorrente, al percepimento delle somme dovute a titolo di incentivazione annuale e, per l’effetto, a condannare la convenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente, delle somme dovute per tale motivo e pari ad € 4.000,00, oltre interessi e rivalutazione; La decisione impugnata è censurabile, quindi, sotto il profilo della illegittima sottrazione delle predette somme da ritenersi comunque illegittima sotto il profilo dell’impossibilità di modifica unilaterale dell’uso aziendale migliorativo, pena la violazione dell’art. 36 Cost.”

4. Il primo motivo è infondato con rilevanti profili d’inammissibilità.

5. Nota, infatti, il Collegio che tale motivo, come già emerge dalla sintesi che ne propone la stessa parte (cfr. pag. 11-12 del ricorso), si articola in realtà in due linee censorie, non tenute ben distinte dal ricorrente: la prima fa riferimento all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., mentre la seconda è esplicitamente riferita (in via esclusiva, giova sottolineare) al ben diverso mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.

6. Ciò considerato, in ordine alla prima parte del motivo in esame (v. pagg. 12-23 del ricorso), giova subito evidenziare che entrambe le parti in causa si riferiscono (pur non avendolo specificato) al CCNL per il personale non dirigente di [OSCURATO:PERSONA] del 30 novembre 2017 (che hanno qui prodotto in copia integrale il ricorrente e in stralcio la controricorrente).

6.1. Ebbene, l’art. 20 di detto CCNL, con la rubrica “Classificazione del personale”, contempla, in ordine ascendente, 6 livelli professionali di inquadramento del personale (da quello inferiore F a quello più elevato A) e contiene le relative declaratorie, prima, generali per ognuno dei cennati livelli, e, poi, più specifiche, riferite a uno o più “Ruoli”, cui segue l’indicazione, sempre per ogni livello e “ruolo”, di “Figure professionali”, definite “esemplificative”.

7. Per quanto riguarda i livelli che vengono in più diretta considerazione in causa, la declaratoria (per così dire, generale) del livello C, vale a dire, il livello in cui era ed è rimasto inquadrato il lavoratore (declaratoria che la Corte territoriale ha trascritto precisamente tra la pag. 3 e quella 4 della propria decisione), recita: “Lavoratori che, in possesso di conoscenze specifiche qualificate, svolgono attività di carattere tecnico- amministrativo-commerciale, di coordinamento di lavoratori o particolari incarichi di responsabilità.

Nell’ambito di tali attività effettuano operazioni complesse in piena autonomia e con potere di iniziativa nell’ambito di procedure definite e disposizioni dei responsabili gerarchici”.

A tale declaratoria seguono quella del “ruolo” di “Operatore senior” (per il quale sono indicate le “Figure professionali esemplificative”, senza particolari declaratorie, come per gli altri livelli, di: “[OSCURATO:PERSONA] –senior”, “[OSCURATO:PERSONA]”), e quella del ruolo di “Coordinatore”, con l’indicazione di ulteriori “Figure professionali esemplificative”.

7.1. Invece, la declaratoria del superiore livello B (e, cioè, quello rivendicato dal lavoratore) - declaratoria parimenti riportata correttamente in sentenza (a pag. 4) - prevede: “Lavoratori che, in possesso di conoscenze specialistiche, svolgono funzioni inerenti attività tecnico/specialistiche ovvero funzioni di gestione, guida e controllo con responsabilità di un gruppo di lavoratori, con facoltà di decisione nell’ambito di un’autonomia funzionale circoscritta da direttive superiori, norme e procedure aziendali, idonee anche a supportare i processi decisionali”.

In questo caso, tra i “Ruoli”, oltre a quello di “Supervisor” (con proprie declaratoria e “Figure professionali esemplificative”), è previsto l’altro di “Specialista” (riferito a “Lavoratori che possiedono un know-how specialistico e che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, nei limiti delle direttive dei propri superiori, forniscono supporto di tipo specialistico in relazione a specifiche tematiche in progetti e/o processi di lavoro, interfacciandosi con le funzioni aziendali di riferimento”).

Sono di seguito indicate le relative “Figure professionali esemplificative” di: “[OSCURATO:PERSONA] di Filiale”, “[OSCURATO:PERSONA]”, “Sistemista”, “Analista programmatore”, Specialista di staff”, “[OSCURATO:PERSONA]”.

8. La Corte territoriale ha considerato: “3.2.

Ebbene, dal compiuto esame delle declaratorie si evince chiaramente che gli elementi differenziali del livello superiore richiesto (n.d.r.: vale a dire quello del livello B) si traducono sostanzialmente nella presenza di un’elevata autonomia funzionale e decisionale nonché di elevate competenze tecnico-specialistiche, e sotto tale ultimo aspetto, si colgono appieno i profili professionali dei c.d.

“specialisti”, a cui appartengono, esemplificativamente, in riferimento al settore tecnico-informatico, l’analista programmatore, il web designer”.

9. Osserva allora il Collegio che questa Corte di legittimità, nell’occuparsi di fattispecie diversa da quella che ci occupa, ma nella quale pure venivano in considerazioni le su riportate declaratorie (perché un piccolo gruppo di dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. inquadrati nel livello C, pretendeva, come l’attuale ricorrente, l’inquadramento superiore nel livello B), ha osservato: “8. dall’esame dei riportati profili emerge con evidenza che il tratto distintivo tra i due livelli, oltre alla presenza della “facoltà di decisione” propria del livello “B” e non contemplata nel livello “C”, va ravvisato nel livello di specializzazione (funzioni inerenti attività tecnico/specialistiche, know-how specialistico, supporto specialistico)” (così nella motivazione di Cass., sez. lav., ord. 29.9.2022, n. 28402).

10. Dunque, i rilievi interpretativi della Corte distrettuale risultano aderenti alla lettera delle previsioni collettive in questione, in conformità al principale criterio ermeneutico legale di cui all’art. 1362, comma primo, c.c., oltre che al canone dell’interpretazione complessiva delle clausole ex art.1363 c.c.

11. Secondo il ricorrente, invece, rappresenterebbe “un errore di interpretazione letterale” il punto in cui la Corte si è riferita anzitutto alla “presenza di un’elevata autonomia funzionale e decisionale”, quale elemento differenziale del livello B, perché la Corte d’appello avrebbe fondato “la differenza tra i due livelli di cui è causa, anziché sull’oggetto, diverso, delle attività dalle stesse” declaratorie “contemplate, emergente letteralmente dal testo delle declaratorie, … sulla modalità di espletamento” (cfr. pag. 16 del ricorso).

11.1. Tale primo rilievo è assertivo quanto inefficiente, perché non pone in discussione che la “facoltà di decisione”, propria del livello B, costituisca tratto appunto caratterizzante (tutti) i lavoratori da inquadrare in tale livello.

12. Il ricorrente, inoltre, attribuisce alla Corte un altro “presupposto sempre letteralmente errato”, e cioè “che si possa considerare equivalente l’aggettivo “specifiche” di cui tratta la declaratoria del livello C, a quelle specialistiche di cui tratta la declaratoria del livello B, con l’ulteriore errore, sempre letterale, di aggiungere, a differenziazione “elevate” per qualificare le competenze proprie del livello B” (così tra la pag. 16 e la pag. 17 del ricorso).

12.1. Tale rilievo, in primo luogo, non è assolutamente aderente alla motivazione resa dalla Corte territoriale, la quale non ha affatto equiparato l’aggettivo “specifiche” a quello “specialistiche”, ma in certo senso ha ritenuto l’opposto.

Più in particolare, solo la declaratoria “generale” del livello C usa l’aggettivo “specifiche” nell’ambito della locuzione “conoscenze specifiche qualificate”.

Per contro, nelle declaratorie generali e precipue del livello B, con i relativi “Ruoli” e “Figure professionali esemplificative”, è ricorrente, per non dire insistita, l’adozione degli aggettivi “specialistiche”, riferito alle “conoscenze”, e quello “specialistico”, riferito al know - how , e del sostantivo “Specialista”, tanto che, come posto in luce dalla Corte di merito, è appunto previsto anche un “ruolo” così denominato di “Specialista”.

E l’avere la stessa Corte giudicato “elevate” le “competenze tecnico-specialistiche” dei lavoratori da inquadrare nel livello B sfugge a qualsiasi rilievo in ragione degli ulteriori contenuti che connotano le relative declaratorie; del resto, nulla di “specialistico” si riscontra in descrittive e “figure professionali esemplificative” dei lavoratori di livello C (si pensi, a titolo emblematico, alla figura di “[OSCURATO:PERSONA]”, che anzi in certo senso contraddice un’ipotetica “specializzazione”).

13. Il ricorrente, nella direzione di circoscrivere l’ambito d’applicazione del livello C in particolare rispetto ai dipendenti che operano in ambito informatico in senso lato, suggerisce un “bagno di realtà”, per sostenere che è inquadrabile in tale livello l’ “operatore informatico che fruisce del sistema operativo della macchina, ossia accende il pc e va su windows per, ad esempio a) pagare un bollettino, b) eseguire una firma digitale, c) consultare un estratto conto, d) caricare i dati di una raccomandata” (cfr. in extensopag. 18 del ricorso).

13.1. Tale deduzione, com’è ovvio, è implicitamente, ma chiaramente volta a perorare la tesi che i compiti disimpegnati dal ricorrente eccedevano le suddette limitate mansioni “riservate” ai lavoratori “informatici” di livello C. Tuttavia, essa non trova il benché minimo riscontro nelle norme collettive di riferimento (prima che nell’accertamento fattuale dei giudici del doppio grado di merito).

13.2. Analogo rilievo vale per ulteriori argomentazioni del ricorrente.

Questi sostiene che la Corte di appello avrebbe “arbitrariamente sostenuto” un “elevato know how specialistico”, ma tale affermazione non si riscontra mai nell’intera motivazione della stessa Corte.

Assume, ancora, il ricorrente che “il sistemista, quindi, è colui che è in consolle e rileva gli allarmi e/o i guasti (perché ha una competenza specialistica): ad esempio l’utente non riesce ad accedere al sito che è off-line, il sistemista segnala l’allarme al superiore aprendo un ticket di intervento e il superiore autorizza il sistema a intervenire” (così a pag. 20 del ricorso).

13.3. Orbene, anche queste deduzioni sono estranee al terreno del testo delle norme collettive in esame.

Più nello specifico, il ricorrente nello svolgimento della censura in esame di frequente si appella a definizioni di un vocabolario (uno dei tanti).

Ma osserva il Collegio che, pur nel doveroso rispetto del “senso letterale delle parole” ex art. 1362, comma primo, c.c., tale approccio finisce con l’essere fuorviante e sostanzialmente scorretto in relazione all’esegesi di norme di un CCNL destinato specificamente al “personale non dirigente di [OSCURATO:PERSONA]”, rispetto al quale in base alla medesima norma legale testé cit. occorre accertate la “comune intenzione delle parti” nella specie collettive.

In particolare, senza trascurare gli ulteriori canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1364 e 1365 c.c., occorre piuttosto considerare il “lessico” utilizzato nell’ambito del particolare settore di contrattazione collettiva nella specie nazionale, riferita peraltro a tutte le società del “gruppo” Poste (cfr. incipitdel CCNL del 30.11.2017).

Ed in tale ottica deve, allora, tenersi conto che l’individuazione della figura del “sistemista”, su cui si sofferma il ricorrente, non può trarsi di peso da una definizione di essa da vocabolario e, quindi, già per ipotesi, generale; ma va necessariamente fatta tenendo conto che essa è prevista in calce alla declaratoria del CCNL relativa al “ruolo” di “Specialista” insieme ad altre figure professionali parimenti solo “esemplificative” (senza proprie declaratorie, come già notato).

E analoghe considerazioni varrebbero per la figura, parimenti esemplificativa, di “Analista programmatore”.

Invero, l’assenza di declaratorie o descrizioni apposite per tali figure non può essere intesa come implicito rimando a “definizioni” generali estrinseche al testo contrattuale, ma, essendo le “figure professionali” esplicitamente definite “esemplificative” (cfr. art. 1365 c.c.), esse vanno comprese avendo riguardo agli “oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare” (cfr. art. 1364 c.c.), nella specie, il “ruolo” che le parti sociali hanno invece descritto in apposita declaratoria all’interno di un determinato livello professionale, a sua volta, delineato in altra e più comprensiva declaratoria.

14. La Corte territoriale ha altresì disatteso “l’ulteriore doglianza relativa al mancato apprezzamento della qualifica di Amministratore di sistema, pure pacificamente attribuita al Cherubini”.

In proposito, ha considerato: “Invero, il motivo non attinge la puntuale motivazione del giudice di prime cure il quale ha ben chiarito che la figura dell’amministrazione di sistema prescinde dalla qualifica posseduta e soprattutto dalle competenze specialistiche di sistemista o analista di sistema, trovando piuttosto una sua definizione nel provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008, secondo cui deve intendersi per amministratore di sistema quella “figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali” (doc. n. 7 della produzione di parte resistente).

Ebbene, in questo caso il riferimento (non ad un dizionario, ma) a una fonte esterna (di natura regolamentare) al CCNL appare senz’altro giustificato.

Invero, la figura di “amministratore di sistema” non risulta considerata in nessuna delle pur numerose “figure professionali esemplificative”, né nei “Ruoli”, indicati nel CCNL del 30.11.2017, anche se ampiamente successivo sia al c.d.

Codice della privacyche al cennato provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

Correttamente, perciò, la Corte d’appello, a fronte di specifico punto di gravame a riguardo dell’attuale ricorrente, ha posto in luce il dato negativo dell’ininfluenza di tale figura sul terreno della “Classificazione del personale” di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

15. Passando, quindi, allo sviluppo del motivo in esame che vira verso il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. (cfr. pagg. 23-27 del ricorso), il Collegio ne rileva l’inammissibilità sotto diversi e convergenti profili.

16. In primo luogo, la censura, in quanto formulata ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., s’imbatte nella preclusione del vigente art. 360, comma quarto, c.p.c. novellato (applicabile ratione temporis al ricorso in esame in quanto notificato dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma riproduttivo della medesima preclusione già prevista dall’art. 348 ter, comma quinto, c.p.c.) per il caso di cd.

“doppia conforme”, che indubbiamente ricorre nella specie.

17. Comunque, la doglianza sarebbe ex seinammissibile.

18. Va rilevato, infatti, che in parte quail motivo oscilla tra la prospettazione di un’anomalia motivazionale e la deduzione di un “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

18.1. Il ricorrente, difatti, in un primo momento assume che “il tentativo dei giudici d’appello di sostenere la propria decisione, quindi di motivarla, sul piano della presunta legittimità della sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta sulla scorta dei passaggi di cui alla motivazione trascritta alle pagg. da 3 a 6 della sentenza di appello (doc. 1 fascicolo Cassazione), si appalesa gravemente carente sul piano logico-giuridico, risolvendosi, in ultima analisi, in un discorso motivazionale dal carattere meramente apparente e ciò in quanto: …” (v. pagg. 23-24 del ricorso), così sembrando voler fare valere un vizio di motivazione appunto apparente.

18.2. Subito dopo, ed anzi in diretta continuità argomentativa, sottolinea anche (graficamente in grassetto) un “omesso fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: …” (v. sempre pag. 24).

19. Occorre, allora, ricordare che le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente ribadito che la riformulazione del n. 5 del comma primo dell’art. 360 c.p.c. (come già più volte vagliata dalle stesse Sezioni unite a partire da Sez. un. n. 8053/2014) ha poi determinato il rifluire nel n. 4 dell’articolo 360 c.p.c., per il tramite delle norme che impongono al giudice l’obbligo di motivazione, del vizio motivazionale nella quadruplice (o forse meglio duplice, giacché le prime due ipotesi attengono all’esistenza della motivazione, le altre due alla sua tenuta logica) nota declinazione che le Sezioni Unite ne hanno dato: la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico” e la “motivazione apparente”; il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e “la motivazione perplessa e obbiettivamente incomprensibile”.

In questo caso – occorre evidenziare per quanto si dirà più avanti – il vizio è testuale, come lo era in precedenza il vizio motivazionale regolato dal previgente n. 5 dell’articolo 360 (la cosa è scontata, solo a titolo di esempio si cita tra le tante Cass., Sez.

Un., 11 giugno 1998, n. 5802) (così nel §

10.9. di Cass., sez. un., 5.3.2024, n. 5792).

19.1. Pertanto, la dedotta “motivazione apparente” doveva essere veicolata, in ipotesi, non dal mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., bensì da quello di cui al n. 4) dello stesso comma, denunciando la violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c. e dell’art. 111, comma sesto, Cost. e deducendo per tale ragione la nullità della sentenza.

20. Dal punto di vista, invece, dell’unico mezzo optato dalla parte nel motivo in esame (in aggiunta a quello ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.), occorre ricordare che, secondo altro consolidato orientamento di questa Corte, l’omesso esame di un fatto storico decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia, costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo.

Costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive; gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (così, tra le altre, Cass., sez. lav., 22.5.2020, n. 9483).

20.1. Il ricorrente, nella specie, argomenta l’omesso (n.d.r.: rectius, adde esame circa un) fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: sia di quelle cui fanno menzione gli stessi giudici di appello (“… le asserite mansioni svolte (secondo quanto allegato in ricorso, il monitoraggio dei servizi internet presenti nei server aziendali, di individuazione dei problemi rilevati dagli utenti e dai dipendenti Poste, di intervento per la risoluzione dei malfunzionamenti, della gestione hardware presenti nei data center della convenuta nonché di attivazione delle procedure di intervento contenute nei modelli procedurali presenti nell’archivio documentale; nonché ancora di creazione e gestione dei Log-in di tutti i dipendenti della società [OSCURATO:SOCIETA] e dei Consulenti esterni e infine la collaborazione a dei progetti interni per l’ottimizzazione del funzionamento dei servizi di rete) …”), seppure per trarne conclusioni logicamente inconciliabili con la più volte richiamata corretta interpretazione letterale/sistematica, sia di quelle, nella quasi totalità coincidenti con quelle appena sopra trascritte e di cui appunto fanno menzione i giudici di appello, di cui hanno dato testimonianza i testi di parte ricorrente in primo grado (doc. 13 fascicolocassazione) ritualmente escussi in primo grado e di cui si trova menzione nei documenti allegati in primo grado (docc. da 5 a 12 del fascicolo di Cassazione) (così a pag. 24 del ricorso).

20.2. Insomma, anche dal cospicuo seguito della censura in parte qua (v. pagg. 24 - 27 del ricorso), risulta di tutta evidenza che il ricorrente, in realtà qui non deduce un “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, nel senso dianzi chiarito, bensì muove una critica all’accertamento probatorio operato dai giudici di secondo grado in via di conferma di quello compiuto dal primo giudice.

21. In definitiva, resta confermato che la Corte di merito, in base a corretta interpretazione delle disposizioni collettive di riferimento, ha ritenuto che nessuno degli evidenziati tratti distintivi dei due livelli in questione, “quanto al possesso di competenze specialistiche nonché di un’autonomia funzionale e decisionale e di coordinamento, è dato scorgere nelle mansioni espletate dall’appellante”; conclusione tratta in base alla considerazione anzitutto di quanto dedotto dall’istante stesso, oltre che in base a diretto apprezzamento delle risultanze processuali (cfr. pagg. 4-5 della sua sentenza).

22. Interamente inammissibile è il secondo motivo.

23. La Corte territoriale aveva premesso in narrativa che: “Quanto, infine, ai reclamati incentivi annuali, già riconosciuti in [OSCURATO:SOCIETA] e non più percepiti a seguito del trasferimento in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Tribunale ha ritenuto che essi, pur volendo riconoscere la propria fonte in un uso aziendale, ne era consentita una modifica in pejus da parte della contrattazione collettiva successivamente applicabile per effetto del trasferimento, né poteva ad essi riconoscere la natura di diritto quesito, trattandosi peraltro di emolumenti legati al raggiungimento di specifici obiettivi di cui non era stata comunque fornita prova in giudizio”.

23.1. Per disattendere il secondo motivo d’appello (come sopra in narrativa sintetizzato) circa tale statuizione, la Corte ha considerato: “4.1.

Il motivo, che si dilunga sulla efficacia dei cd usi aziendali in condizioni di invarianza dell’assetto normativo contrattuale rispetto al fenomeno successorio del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., in realtà non attinge affatto la motivazione della sentenza che, oltre ad affrontare tale questione, si è soffermata su un ulteriore aspetto, che ha costituito un punto di autonoma decisione, non oggetto di impugnazione, e che ha riguardato la natura dell’emolumento oggetto di rivendicazione.

4.2. - Invero, è stato dedotto in primo grado e non contestato che gli incentivi di che trattasi, costituendo dei premi di struttura riconosciuti da [OSCURATO:SOCIETA] ai dipendenti inquadrati al livello C e appartenenti alla struttura organizzativa “[OSCURATO:PERSONA]” (doc. 9 della produzione di parte resistente), in vista del raggiungimento di specifici interessi di gruppo fissati annualmente dalla allora datrice di lavoro e legati alla continuità operativa dei sistemi e dei servizi in carico a [OSCURATO:SOCIETA].

4.3. –Il Tribunale ha rilevato a riguardo, con motivazione che – giova ribadire – non è stata specificamente impugnata, che il ricorrente non aveva fornito alcuna allegazione e prova che anche per gli anni in contestazione 2017 e 2018 non solo fossero stati fissati gli obiettivi aziendali ma anche gli stessi fossero stati altresì raggiunti per la [OSCURATO:PERSONA]”.

24. Il ricorrente, ora (v. pag. 29 del ricorso), deduce che, nonostante i fatti che assume essere stati dedotti, documentati e pacifici la Corte di Appello di Roma si è acriticamente e pedissequamente piegata alle mere asserzioni di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sostenendo in sentenza che “il ricorrente non aveva fornito alcuna allegazione e prova che anche per gli anni in contestazione 2017 e 2018 non solo fossero stati fissati gli obiettivi aziendali ma che gli stessi fossero stati altresì raggiunti per la [OSCURATO:PERSONA]”.

Per i motivi appena spiegati tale ricostruzione è inammissibile perché viola l’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3, ma non solo! La Corte di Appello sostiene, infondatamente, che tale erronea ricostruzione non sia stata “specificamente impugnata”, circostanza smentibile se solo fossero state lette le pagine da 27 a 30 dell’atto di appello (doc. 15 del fascicolo di Cassazione) che presentava deduzioni difensive ed assorbenti di ogni aspetto della questione in oggetto.

Conseguentemente la Corte di Appello di Roma ha quindi potuto sminuire la sussistenza del requisito sub c” (ossia, la “persistenza o invarianza dell’assetto normativo positivo (v. precedente pag. 27 del ricorso) “e la sua rilevanza ai fini di che trattasi,…” .

25. Orbene, tali deduzioni non colgono pienamente la ratio decidendi della Corte distrettuale in base alla quale è stato respinto il secondo motivo d’appello dell’attuale ricorrente.

La stessa Corte, infatti, come si è visto, sullo stesso tema degli incentivi annuali ha individuato nella sentenza del Tribunale una seconda ratio decidendinel senso della reiezione della domanda circa tali incentivi.

Una ratio decidendidi cui la Corte, secondo quanto riferito prima in narrativa e poi, e meglio, in motivazione, ha evidenziato l’autonomia rispetto all’altra.

E’, infatti, evidente che, pur concedendosi la “sopravvivenza” del dedotto uso aziendale in essere in [OSCURATO:SOCIETA]. a livello regolativo (al pari di un contratto collettivo aziendale) a seguito del trasferimento in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (sopravvivenza esclusa in prima battuta dal Tribunale), a cagione del mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali (neanche fissati) negli anni in contestazione 2017 e 2018 (successivi a tale trasferimento appunto avvenuto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ossia, di ciò che costituiva per i giudici di merito il presupposto giuridico-fattuale per la corresponsione dell’incentivo (non a caso così denominato) annuale, secondo il sostenuto uso aziendale, l’emolumento non era comunque dovuto per gli anni in questione.

E, sempre in base a tale ulteriore ragionamento decisorio del Tribunale, del raggiungimento di tali specifici obiettivi “non era stata comunque fornita prova in giudizio”.

26. Tale seconda ratio decidendi del primo giudice in proposito non è attualmente posta in dubbio dal ricorrente.

Quest’ultimo, piuttosto, addebita alla Corte d’appello di essersi “acriticamente e pedissequamente piegata alle mere asserzioni di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, ma si tratta di mera e generica asserzione del ricorrente, laddove, come si è visto, la Corte capitolina ha fatto preciso riferimento a deduzioni della resistente e ad un documento dalla stessa prodotto, il che ha specificato di giudicare incontestato già in primo grado.

L’affermazione, peraltro, non ha nulla a che vedere con la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto (sostanziale) indicate nella sintesi del motivo in esame, ossia, l’art. 2112 c.c. e l’art. 2013 c.c. (n.d.r., evidentemente art.2103 c.c.).

Essa, piuttosto, afferisce al terreno dell’apprezzamento da parte dei giudici di merito di deduzioni anzitutto in fatto della resistente che il ricorrente bolla quali “mere asserzioni”, ma non nega essere state svolte da [OSCURATO:PERSONA].

27. Infine, il ricorrente addebita alla Corte d’appello di aver sostenuto che tale erronea ricostruzione non sia stata “specificamente impugnata” , richiamando le pagine da 27 a 30 del proprio atto d’appello.

27.1. Tale ulteriore assunto, tuttavia, attenendo al contenuto ed all’interpretazione di un atto di parte quale il ricorso in appello del lavoratore, in questa sede di legittimità doveva essere fatto valere denunciando la violazione di norme di diritto deltutto diverse da quelle di cui si assume la violazione o falsa applicazione (artt. 2112 c.c. e 2103 c.c.), vale a dire, le regole ermeneutiche legali di cui agli artt. 1362 e segg. c.c.

Questa Corte di legittimità, infatti, da tempo ed anche di recente (cfr. nella motivazione Cass. n. 26192/2025), ha affermato che, mentre in tema di interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali deve farsi applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui all’art. 12 ss. disp. prel. c.c., in ragione dell’assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi, nell’interpretazione degli atti processuali delle parti occorre fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., che valorizzano l’intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale (così Cass. ord. n. 25826/2022; Cass. n. 16057/2016, la quale specifica che è altresì onere della parte ricorrente per cassazione quello di indicare nel ricorso, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici; Cass. n, 4205/2014; Cass. sez. un. n. 11501/2008).

27.2. Del resto, il ricorrente non trascrive neppure parzialmente in ricorso le parti dell’atto d’appello in cui avrebbe presentato “deduzioni definitive ed assorbenti di ogni aspetto della questione in oggetto”.

Piuttosto, fa generico richiamo alle pagine da 27 a 30 di quell’atto; pagine, queste, nelle quali comunque il Collegio non intravede alcuna specifica impugnazione della seconda ratio decidendiespressa dal primo giudice per respingere la domanda relativa agli incentivi annuali, come sottolineato dalla Corte territoriale.

28. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15039-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3774/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/12/2023 R.G.N. 383/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] superiore Incentivo annuale R.G.N.15039/2024 Cron. Rep. Ud.12/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 6028/2022, che pure aveva rigettato il ricorso del Cherubini nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa del suo diritto ad essere inquadrato, dal febbraio 2013, nel livello B del CCNL Poste con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate in complessivi € 15.039,14, relativi al periodo febbraio 2013-gennaio 2019, nonché al pagamento delle ulteriori somme dovute a titolo di incentivazione annuale con riferimento agli anni 2017-2018, pari ad € 4.000,00 o, in ulteriore subordine, con riferimento al solo anno 2017 pari ad € 2.000,00. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riportava: a) che il Tribunale aveva premesso in fatto che il ricorrente era stato assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in data 1/8/2006 per poi passare alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ai sensi dell’art.2112 c.c., in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguito della fusione per incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e che, in punto di inquadramento, egli era stato inquadrato nel livello C con qualifica di impiegato e mansioni di operatore senior con unorario lavorativo a tempo pieno, prestando la propria attività lavorativa presso l’[OSCURATO:PERSONA] sistemici della convenuta sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 175; b) quanto aveva considerato e deciso il primo giudice sia in ordine alle pretese relative al reclamato superiore inquadramento nel livello B che in ordine ai rivendicati incentivi annuali, già riconosciuti in [OSCURATO:SOCIETA] e non più percepiti a seguito del trasferimento in [OSCURATO:PERSONA]. 3. Tanto premesso, la Corte giudicava non meritevole di accoglimento il primo articolato motivo con il quale l’appellante denunciava il vizio di nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente e contraddittoria in relazione alle sue domandecirca il reclamato superiore inquadramento. 4. Riteneva infondato anche il secondo mezzo con cui l’appellante impugnava la motivazione della stessa sentenza lì dove aveva ritenuto di dover rigettare la domanda volta al riconoscimento del diritto agli incentivi annuali per gli anni 2017 e 2018, in quanto questi sarebbero stati riconosciuti in forza di una cd prassi aziendale introdotta in [OSCURATO:SOCIETA]. e che, una volta trasferito in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sarebbero stati interamente sostituivi dagli istituti contrattuali ivi applicabili. 5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 6. Resiste l’intimata con controricorso. 7. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono riassunti dallo stesso ricorrente come segue: 2. “Con il primo motivo il ricorrente censura la decisione impugnata – in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. – per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riguardo al combinato disposto degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché con riguardo all’art. 2103 c.c., per aver la Corte di Appello, dapprima interpretato le declaratorie contrattuali di riferimento, ossia il livello C e il livello B del CCNL Poste (doc., n. 2 del fascicolo di Cassazione), in totale spregio dei criteri in parola e, di conseguenza, per aver svolto il successivo procedimento logico di sussunzione di cui all’art. 2103 c.c. in modo del tutto illegittimo e illogico; i giudici di appello, pertanto, non valorizzando un dato letterale univoco e, in combinato disposto, omettendo totalmente di misurarsi con l’intenzione dei contraenti, in questo caso pianamente desumibile dalla lettura delle varie declaratorie contrattuali, le une per mezzo delle altre, è giunta ad adottare un percorso argomentativo caratterizzato da una logica insostenibile (doc. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 fascicolo cassazione riportati in collegamento ipertestuale) come tale rilevante ai sensi e per gli effetti del motivo di impugnazione di cui all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.)”. 3. “Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura la decisione impugnata –in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. – per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riguardo all’art. 2112 c.c. e all’art. 2013 c.c., nonché dell’uso e/o prassi aziendale in essere che avrebbe dovuto portare al riconoscimento del diritto, in favore del ricorrente, al percepimento delle somme dovute a titolo di incentivazione annuale e, per l’effetto, a condannare la convenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente, delle somme dovute per tale motivo e pari ad € 4.000,00, oltre interessi e rivalutazione; La decisione impugnata è censurabile, quindi, sotto il profilo della illegittima sottrazione delle predette somme da ritenersi comunque illegittima sotto il profilo dell’impossibilità di modifica unilaterale dell’uso aziendale migliorativo, pena la violazione dell’art. 36 Cost.” 4. Il primo motivo è infondato con rilevanti profili d’inammissibilità. 5. Nota, infatti, il Collegio che tale motivo, come già emerge dalla sintesi che ne propone la stessa parte (cfr. pag. 11-12 del ricorso), si articola in realtà in due linee censorie, non tenute ben distinte dal ricorrente: la prima fa riferimento all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., mentre la seconda è esplicitamente riferita (in via esclusiva, giova sottolineare) al ben diverso mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. 6. Ciò considerato, in ordine alla prima parte del motivo in esame (v. pagg. 12-23 del ricorso), giova subito evidenziare che entrambe le parti in causa si riferiscono (pur non avendolo specificato) al CCNL per il personale non dirigente di [OSCURATO:PERSONA] del 30 novembre 2017 (che hanno qui prodotto in copia integrale il ricorrente e in stralcio la controricorrente). 6.1. Ebbene, l’art. 20 di detto CCNL, con la rubrica “Classificazione del personale”, contempla, in ordine ascendente, 6 livelli professionali di inquadramento del personale (da quello inferiore F a quello più elevato A) e contiene le relative declaratorie, prima, generali per ognuno dei cennati livelli, e, poi, più specifiche, riferite a uno o più “Ruoli”, cui segue l’indicazione, sempre per ogni livello e “ruolo”, di “Figure professionali”, definite “esemplificative”. 7. Per quanto riguarda i livelli che vengono in più diretta considerazione in causa, la declaratoria (per così dire, generale) del livello C, vale a dire, il livello in cui era ed è rimasto inquadrato il lavoratore (declaratoria che la Corte territoriale ha trascritto precisamente tra la pag. 3 e quella 4 della propria decisione), recita: “Lavoratori che, in possesso di conoscenze specifiche qualificate, svolgono attività di carattere tecnico- amministrativo-commerciale, di coordinamento di lavoratori o particolari incarichi di responsabilità. Nell’ambito di tali attività effettuano operazioni complesse in piena autonomia e con potere di iniziativa nell’ambito di procedure definite e disposizioni dei responsabili gerarchici”. A tale declaratoria seguono quella del “ruolo” di “Operatore senior” (per il quale sono indicate le “Figure professionali esemplificative”, senza particolari declaratorie, come per gli altri livelli, di: “[OSCURATO:PERSONA] –senior”, “[OSCURATO:PERSONA]”), e quella del ruolo di “Coordinatore”, con l’indicazione di ulteriori “Figure professionali esemplificative”. 7.1. Invece, la declaratoria del superiore livello B (e, cioè, quello rivendicato dal lavoratore) - declaratoria parimenti riportata correttamente in sentenza (a pag. 4) - prevede: “Lavoratori che, in possesso di conoscenze specialistiche, svolgono funzioni inerenti attività tecnico/specialistiche ovvero funzioni di gestione, guida e controllo con responsabilità di un gruppo di lavoratori, con facoltà di decisione nell’ambito di un’autonomia funzionale circoscritta da direttive superiori, norme e procedure aziendali, idonee anche a supportare i processi decisionali”. In questo caso, tra i “Ruoli”, oltre a quello di “Supervisor” (con proprie declaratoria e “Figure professionali esemplificative”), è previsto l’altro di “Specialista” (riferito a “Lavoratori che possiedono un know-how specialistico e che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, nei limiti delle direttive dei propri superiori, forniscono supporto di tipo specialistico in relazione a specifiche tematiche in progetti e/o processi di lavoro, interfacciandosi con le funzioni aziendali di riferimento”). Sono di seguito indicate le relative “Figure professionali esemplificative” di: “[OSCURATO:PERSONA] di Filiale”, “[OSCURATO:PERSONA]”, “Sistemista”, “Analista programmatore”, Specialista di staff”, “[OSCURATO:PERSONA]”. 8. La Corte territoriale ha considerato: “3.2. Ebbene, dal compiuto esame delle declaratorie si evince chiaramente che gli elementi differenziali del livello superiore richiesto (n.d.r.: vale a dire quello del livello B) si traducono sostanzialmente nella presenza di un’elevata autonomia funzionale e decisionale nonché di elevate competenze tecnico-specialistiche, e sotto tale ultimo aspetto, si colgono appieno i profili professionali dei c.d. “specialisti”, a cui appartengono, esemplificativamente, in riferimento al settore tecnico-informatico, l’analista programmatore, il web designer”. 9. Osserva allora il Collegio che questa Corte di legittimità, nell’occuparsi di fattispecie diversa da quella che ci occupa, ma nella quale pure venivano in considerazioni le su riportate declaratorie (perché un piccolo gruppo di dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. inquadrati nel livello C, pretendeva, come l’attuale ricorrente, l’inquadramento superiore nel livello B), ha osservato: “8. dall’esame dei riportati profili emerge con evidenza che il tratto distintivo tra i due livelli, oltre alla presenza della “facoltà di decisione” propria del livello “B” e non contemplata nel livello “C”, va ravvisato nel livello di specializzazione (funzioni inerenti attività tecnico/specialistiche, know-how specialistico, supporto specialistico)” (così nella motivazione di Cass., sez. lav., ord. 29.9.2022, n. 28402). 10. Dunque, i rilievi interpretativi della Corte distrettuale risultano aderenti alla lettera delle previsioni collettive in questione, in conformità al principale criterio ermeneutico legale di cui all’art. 1362, comma primo, c.c., oltre che al canone dell’interpretazione complessiva delle clausole ex art.1363 c.c. 11. Secondo il ricorrente, invece, rappresenterebbe “un errore di interpretazione letterale” il punto in cui la Corte si è riferita anzitutto alla “presenza di un’elevata autonomia funzionale e decisionale”, quale elemento differenziale del livello B, perché la Corte d’appello avrebbe fondato “la differenza tra i due livelli di cui è causa, anziché sull’oggetto, diverso, delle attività dalle stesse” declaratorie “contemplate, emergente letteralmente dal testo delle declaratorie, … sulla modalità di espletamento” (cfr. pag. 16 del ricorso). 11.1. Tale primo rilievo è assertivo quanto inefficiente, perché non pone in discussione che la “facoltà di decisione”, propria del livello B, costituisca tratto appunto caratterizzante (tutti) i lavoratori da inquadrare in tale livello. 12. Il ricorrente, inoltre, attribuisce alla Corte un altro “presupposto sempre letteralmente errato”, e cioè “che si possa considerare equivalente l’aggettivo “specifiche” di cui tratta la declaratoria del livello C, a quelle specialistiche di cui tratta la declaratoria del livello B, con l’ulteriore errore, sempre letterale, di aggiungere, a differenziazione “elevate” per qualificare le competenze proprie del livello B” (così tra la pag. 16 e la pag. 17 del ricorso). 12.1. Tale rilievo, in primo luogo, non è assolutamente aderente alla motivazione resa dalla Corte territoriale, la quale non ha affatto equiparato l’aggettivo “specifiche” a quello “specialistiche”, ma in certo senso ha ritenuto l’opposto. Più in particolare, solo la declaratoria “generale” del livello C usa l’aggettivo “specifiche” nell’ambito della locuzione “conoscenze specifiche qualificate”. Per contro, nelle declaratorie generali e precipue del livello B, con i relativi “Ruoli” e “Figure professionali esemplificative”, è ricorrente, per non dire insistita, l’adozione degli aggettivi “specialistiche”, riferito alle “conoscenze”, e quello “specialistico”, riferito al know - how , e del sostantivo “Specialista”, tanto che, come posto in luce dalla Corte di merito, è appunto previsto anche un “ruolo” così denominato di “Specialista”. E l’avere la stessa Corte giudicato “elevate” le “competenze tecnico-specialistiche” dei lavoratori da inquadrare nel livello B sfugge a qualsiasi rilievo in ragione degli ulteriori contenuti che connotano le relative declaratorie; del resto, nulla di “specialistico” si riscontra in descrittive e “figure professionali esemplificative” dei lavoratori di livello C (si pensi, a titolo emblematico, alla figura di “[OSCURATO:PERSONA]”, che anzi in certo senso contraddice un’ipotetica “specializzazione”). 13. Il ricorrente, nella direzione di circoscrivere l’ambito d’applicazione del livello C in particolare rispetto ai dipendenti che operano in ambito informatico in senso lato, suggerisce un “bagno di realtà”, per sostenere che è inquadrabile in tale livello l’ “operatore informatico che fruisce del sistema operativo della macchina, ossia accende il pc e va su windows per, ad esempio a) pagare un bollettino, b) eseguire una firma digitale, c) consultare un estratto conto, d) caricare i dati di una raccomandata” (cfr. in extensopag. 18 del ricorso). 13.1. Tale deduzione, com’è ovvio, è implicitamente, ma chiaramente volta a perorare la tesi che i compiti disimpegnati dal ricorrente eccedevano le suddette limitate mansioni “riservate” ai lavoratori “informatici” di livello C. Tuttavia, essa non trova il benché minimo riscontro nelle norme collettive di riferimento (prima che nell’accertamento fattuale dei giudici del doppio grado di merito). 13.2. Analogo rilievo vale per ulteriori argomentazioni del ricorrente. Questi sostiene che la Corte di appello avrebbe “arbitrariamente sostenuto” un “elevato know how specialistico”, ma tale affermazione non si riscontra mai nell’intera motivazione della stessa Corte. Assume, ancora, il ricorrente che “il sistemista, quindi, è colui che è in consolle e rileva gli allarmi e/o i guasti (perché ha una competenza specialistica): ad esempio l’utente non riesce ad accedere al sito che è off-line, il sistemista segnala l’allarme al superiore aprendo un ticket di intervento e il superiore autorizza il sistema a intervenire” (così a pag. 20 del ricorso). 13.3. Orbene, anche queste deduzioni sono estranee al terreno del testo delle norme collettive in esame. Più nello specifico, il ricorrente nello svolgimento della censura in esame di frequente si appella a definizioni di un vocabolario (uno dei tanti). Ma osserva il Collegio che, pur nel doveroso rispetto del “senso letterale delle parole” ex art. 1362, comma primo, c.c., tale approccio finisce con l’essere fuorviante e sostanzialmente scorretto in relazione all’esegesi di norme di un CCNL destinato specificamente al “personale non dirigente di [OSCURATO:PERSONA]”, rispetto al quale in base alla medesima norma legale testé cit. occorre accertate la “comune intenzione delle parti” nella specie collettive. In particolare, senza trascurare gli ulteriori canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1364 e 1365 c.c., occorre piuttosto considerare il “lessico” utilizzato nell’ambito del particolare settore di contrattazione collettiva nella specie nazionale, riferita peraltro a tutte le società del “gruppo” Poste (cfr. incipitdel CCNL del 30.11.2017). Ed in tale ottica deve, allora, tenersi conto che l’individuazione della figura del “sistemista”, su cui si sofferma il ricorrente, non può trarsi di peso da una definizione di essa da vocabolario e, quindi, già per ipotesi, generale; ma va necessariamente fatta tenendo conto che essa è prevista in calce alla declaratoria del CCNL relativa al “ruolo” di “Specialista” insieme ad altre figure professionali parimenti solo “esemplificative” (senza proprie declaratorie, come già notato). E analoghe considerazioni varrebbero per la figura, parimenti esemplificativa, di “Analista programmatore”. Invero, l’assenza di declaratorie o descrizioni apposite per tali figure non può essere intesa come implicito rimando a “definizioni” generali estrinseche al testo contrattuale, ma, essendo le “figure professionali” esplicitamente definite “esemplificative” (cfr. art. 1365 c.c.), esse vanno comprese avendo riguardo agli “oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare” (cfr. art. 1364 c.c.), nella specie, il “ruolo” che le parti sociali hanno invece descritto in apposita declaratoria all’interno di un determinato livello professionale, a sua volta, delineato in altra e più comprensiva declaratoria. 14. La Corte territoriale ha altresì disatteso “l’ulteriore doglianza relativa al mancato apprezzamento della qualifica di Amministratore di sistema, pure pacificamente attribuita al Cherubini”. In proposito, ha considerato: “Invero, il motivo non attinge la puntuale motivazione del giudice di prime cure il quale ha ben chiarito che la figura dell’amministrazione di sistema prescinde dalla qualifica posseduta e soprattutto dalle competenze specialistiche di sistemista o analista di sistema, trovando piuttosto una sua definizione nel provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008, secondo cui deve intendersi per amministratore di sistema quella “figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali” (doc. n. 7 della produzione di parte resistente). Ebbene, in questo caso il riferimento (non ad un dizionario, ma) a una fonte esterna (di natura regolamentare) al CCNL appare senz’altro giustificato. Invero, la figura di “amministratore di sistema” non risulta considerata in nessuna delle pur numerose “figure professionali esemplificative”, né nei “Ruoli”, indicati nel CCNL del 30.11.2017, anche se ampiamente successivo sia al c.d. Codice della privacyche al cennato provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali. Correttamente, perciò, la Corte d’appello, a fronte di specifico punto di gravame a riguardo dell’attuale ricorrente, ha posto in luce il dato negativo dell’ininfluenza di tale figura sul terreno della “Classificazione del personale” di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 15. Passando, quindi, allo sviluppo del motivo in esame che vira verso il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. (cfr. pagg. 23-27 del ricorso), il Collegio ne rileva l’inammissibilità sotto diversi e convergenti profili. 16. In primo luogo, la censura, in quanto formulata ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., s’imbatte nella preclusione del vigente art. 360, comma quarto, c.p.c. novellato (applicabile ratione temporis al ricorso in esame in quanto notificato dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma riproduttivo della medesima preclusione già prevista dall’art. 348 ter, comma quinto, c.p.c.) per il caso di cd. “doppia conforme”, che indubbiamente ricorre nella specie. 17. Comunque, la doglianza sarebbe ex seinammissibile. 18. Va rilevato, infatti, che in parte quail motivo oscilla tra la prospettazione di un’anomalia motivazionale e la deduzione di un “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. 18.1. Il ricorrente, difatti, in un primo momento assume che “il tentativo dei giudici d’appello di sostenere la propria decisione, quindi di motivarla, sul piano della presunta legittimità della sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta sulla scorta dei passaggi di cui alla motivazione trascritta alle pagg. da 3 a 6 della sentenza di appello (doc. 1 fascicolo Cassazione), si appalesa gravemente carente sul piano logico-giuridico, risolvendosi, in ultima analisi, in un discorso motivazionale dal carattere meramente apparente e ciò in quanto: …” (v. pagg. 23-24 del ricorso), così sembrando voler fare valere un vizio di motivazione appunto apparente. 18.2. Subito dopo, ed anzi in diretta continuità argomentativa, sottolinea anche (graficamente in grassetto) un “omesso fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: …” (v. sempre pag. 24). 19. Occorre, allora, ricordare che le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente ribadito che la riformulazione del n. 5 del comma primo dell’art. 360 c.p.c. (come già più volte vagliata dalle stesse Sezioni unite a partire da Sez. un. n. 8053/2014) ha poi determinato il rifluire nel n. 4 dell’articolo 360 c.p.c., per il tramite delle norme che impongono al giudice l’obbligo di motivazione, del vizio motivazionale nella quadruplice (o forse meglio duplice, giacché le prime due ipotesi attengono all’esistenza della motivazione, le altre due alla sua tenuta logica) nota declinazione che le Sezioni Unite ne hanno dato: la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico” e la “motivazione apparente”; il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e “la motivazione perplessa e obbiettivamente incomprensibile”. In questo caso – occorre evidenziare per quanto si dirà più avanti – il vizio è testuale, come lo era in precedenza il vizio motivazionale regolato dal previgente n. 5 dell’articolo 360 (la cosa è scontata, solo a titolo di esempio si cita tra le tante Cass., Sez. Un., 11 giugno 1998, n. 5802) (così nel § 10.9. di Cass., sez. un., 5.3.2024, n. 5792). 19.1. Pertanto, la dedotta “motivazione apparente” doveva essere veicolata, in ipotesi, non dal mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., bensì da quello di cui al n. 4) dello stesso comma, denunciando la violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c. e dell’art. 111, comma sesto, Cost. e deducendo per tale ragione la nullità della sentenza. 20. Dal punto di vista, invece, dell’unico mezzo optato dalla parte nel motivo in esame (in aggiunta a quello ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.), occorre ricordare che, secondo altro consolidato orientamento di questa Corte, l’omesso esame di un fatto storico decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia, costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive; gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (così, tra le altre, Cass., sez. lav., 22.5.2020, n. 9483). 20.1. Il ricorrente, nella specie, argomenta l’omesso (n.d.r.: rectius, adde esame circa un) fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: sia di quelle cui fanno menzione gli stessi giudici di appello (“… le asserite mansioni svolte (secondo quanto allegato in ricorso, il monitoraggio dei servizi internet presenti nei server aziendali, di individuazione dei problemi rilevati dagli utenti e dai dipendenti Poste, di intervento per la risoluzione dei malfunzionamenti, della gestione hardware presenti nei data center della convenuta nonché di attivazione delle procedure di intervento contenute nei modelli procedurali presenti nell’archivio documentale; nonché ancora di creazione e gestione dei Log-in di tutti i dipendenti della società [OSCURATO:SOCIETA] e dei Consulenti esterni e infine la collaborazione a dei progetti interni per l’ottimizzazione del funzionamento dei servizi di rete) …”), seppure per trarne conclusioni logicamente inconciliabili con la più volte richiamata corretta interpretazione letterale/sistematica, sia di quelle, nella quasi totalità coincidenti con quelle appena sopra trascritte e di cui appunto fanno menzione i giudici di appello, di cui hanno dato testimonianza i testi di parte ricorrente in primo grado (doc. 13 fascicolocassazione) ritualmente escussi in primo grado e di cui si trova menzione nei documenti allegati in primo grado (docc. da 5 a 12 del fascicolo di Cassazione) (così a pag. 24 del ricorso). 20.2. Insomma, anche dal cospicuo seguito della censura in parte qua (v. pagg. 24 - 27 del ricorso), risulta di tutta evidenza che il ricorrente, in realtà qui non deduce un “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, nel senso dianzi chiarito, bensì muove una critica all’accertamento probatorio operato dai giudici di secondo grado in via di conferma di quello compiuto dal primo giudice. 21. In definitiva, resta confermato che la Corte di merito, in base a corretta interpretazione delle disposizioni collettive di riferimento, ha ritenuto che nessuno degli evidenziati tratti distintivi dei due livelli in questione, “quanto al possesso di competenze specialistiche nonché di un’autonomia funzionale e decisionale e di coordinamento, è dato scorgere nelle mansioni espletate dall’appellante”; conclusione tratta in base alla considerazione anzitutto di quanto dedotto dall’istante stesso, oltre che in base a diretto apprezzamento delle risultanze processuali (cfr. pagg. 4-5 della sua sentenza). 22. Interamente inammissibile è il secondo motivo. 23. La Corte territoriale aveva premesso in narrativa che: “Quanto, infine, ai reclamati incentivi annuali, già riconosciuti in [OSCURATO:SOCIETA] e non più percepiti a seguito del trasferimento in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Tribunale ha ritenuto che essi, pur volendo riconoscere la propria fonte in un uso aziendale, ne era consentita una modifica in pejus da parte della contrattazione collettiva successivamente applicabile per effetto del trasferimento, né poteva ad essi riconoscere la natura di diritto quesito, trattandosi peraltro di emolumenti legati al raggiungimento di specifici obiettivi di cui non era stata comunque fornita prova in giudizio”. 23.1. Per disattendere il secondo motivo d’appello (come sopra in narrativa sintetizzato) circa tale statuizione, la Corte ha considerato: “4.1. Il motivo, che si dilunga sulla efficacia dei cd usi aziendali in condizioni di invarianza dell’assetto normativo contrattuale rispetto al fenomeno successorio del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., in realtà non attinge affatto la motivazione della sentenza che, oltre ad affrontare tale questione, si è soffermata su un ulteriore aspetto, che ha costituito un punto di autonoma decisione, non oggetto di impugnazione, e che ha riguardato la natura dell’emolumento oggetto di rivendicazione. 4.2. - Invero, è stato dedotto in primo grado e non contestato che gli incentivi di che trattasi, costituendo dei premi di struttura riconosciuti da [OSCURATO:SOCIETA] ai dipendenti inquadrati al livello C e appartenenti alla struttura organizzativa “[OSCURATO:PERSONA]” (doc. 9 della produzione di parte resistente), in vista del raggiungimento di specifici interessi di gruppo fissati annualmente dalla allora datrice di lavoro e legati alla continuità operativa dei sistemi e dei servizi in carico a [OSCURATO:SOCIETA]. 4.3. –Il Tribunale ha rilevato a riguardo, con motivazione che – giova ribadire – non è stata specificamente impugnata, che il ricorrente non aveva fornito alcuna allegazione e prova che anche per gli anni in contestazione 2017 e 2018 non solo fossero stati fissati gli obiettivi aziendali ma anche gli stessi fossero stati altresì raggiunti per la [OSCURATO:PERSONA]”. 24. Il ricorrente, ora (v. pag. 29 del ricorso), deduce che, nonostante i fatti che assume essere stati dedotti, documentati e pacifici la Corte di Appello di Roma si è acriticamente e pedissequamente piegata alle mere asserzioni di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sostenendo in sentenza che “il ricorrente non aveva fornito alcuna allegazione e prova che anche per gli anni in contestazione 2017 e 2018 non solo fossero stati fissati gli obiettivi aziendali ma che gli stessi fossero stati altresì raggiunti per la [OSCURATO:PERSONA]”. Per i motivi appena spiegati tale ricostruzione è inammissibile perché viola l’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3, ma non solo! La Corte di Appello sostiene, infondatamente, che tale erronea ricostruzione non sia stata “specificamente impugnata”, circostanza smentibile se solo fossero state lette le pagine da 27 a 30 dell’atto di appello (doc. 15 del fascicolo di Cassazione) che presentava deduzioni difensive ed assorbenti di ogni aspetto della questione in oggetto. Conseguentemente la Corte di Appello di Roma ha quindi potuto sminuire la sussistenza del requisito sub c” (ossia, la “persistenza o invarianza dell’assetto normativo positivo (v. precedente pag. 27 del ricorso) “e la sua rilevanza ai fini di che trattasi,…” . 25. Orbene, tali deduzioni non colgono pienamente la ratio decidendi della Corte distrettuale in base alla quale è stato respinto il secondo motivo d’appello dell’attuale ricorrente. La stessa Corte, infatti, come si è visto, sullo stesso tema degli incentivi annuali ha individuato nella sentenza del Tribunale una seconda ratio decidendinel senso della reiezione della domanda circa tali incentivi. Una ratio decidendidi cui la Corte, secondo quanto riferito prima in narrativa e poi, e meglio, in motivazione, ha evidenziato l’autonomia rispetto all’altra. E’, infatti, evidente che, pur concedendosi la “sopravvivenza” del dedotto uso aziendale in essere in [OSCURATO:SOCIETA]. a livello regolativo (al pari di un contratto collettivo aziendale) a seguito del trasferimento in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (sopravvivenza esclusa in prima battuta dal Tribunale), a cagione del mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali (neanche fissati) negli anni in contestazione 2017 e 2018 (successivi a tale trasferimento appunto avvenuto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ossia, di ciò che costituiva per i giudici di merito il presupposto giuridico-fattuale per la corresponsione dell’incentivo (non a caso così denominato) annuale, secondo il sostenuto uso aziendale, l’emolumento non era comunque dovuto per gli anni in questione. E, sempre in base a tale ulteriore ragionamento decisorio del Tribunale, del raggiungimento di tali specifici obiettivi “non era stata comunque fornita prova in giudizio”. 26. Tale seconda ratio decidendi del primo giudice in proposito non è attualmente posta in dubbio dal ricorrente. Quest’ultimo, piuttosto, addebita alla Corte d’appello di essersi “acriticamente e pedissequamente piegata alle mere asserzioni di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, ma si tratta di mera e generica asserzione del ricorrente, laddove, come si è visto, la Corte capitolina ha fatto preciso riferimento a deduzioni della resistente e ad un documento dalla stessa prodotto, il che ha specificato di giudicare incontestato già in primo grado. L’affermazione, peraltro, non ha nulla a che vedere con la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto (sostanziale) indicate nella sintesi del motivo in esame, ossia, l’art. 2112 c.c. e l’art. 2013 c.c. (n.d.r., evidentemente art.2103 c.c.). Essa, piuttosto, afferisce al terreno dell’apprezzamento da parte dei giudici di merito di deduzioni anzitutto in fatto della resistente che il ricorrente bolla quali “mere asserzioni”, ma non nega essere state svolte da [OSCURATO:PERSONA]. 27. Infine, il ricorrente addebita alla Corte d’appello di aver sostenuto che tale erronea ricostruzione non sia stata “specificamente impugnata” , richiamando le pagine da 27 a 30 del proprio atto d’appello. 27.1. Tale ulteriore assunto, tuttavia, attenendo al contenuto ed all’interpretazione di un atto di parte quale il ricorso in appello del lavoratore, in questa sede di legittimità doveva essere fatto valere denunciando la violazione di norme di diritto deltutto diverse da quelle di cui si assume la violazione o falsa applicazione (artt. 2112 c.c. e 2103 c.c.), vale a dire, le regole ermeneutiche legali di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. Questa Corte di legittimità, infatti, da tempo ed anche di recente (cfr. nella motivazione Cass. n. 26192/2025), ha affermato che, mentre in tema di interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali deve farsi applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui all’art. 12 ss. disp. prel. c.c., in ragione dell’assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi, nell’interpretazione degli atti processuali delle parti occorre fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., che valorizzano l’intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale (così Cass. ord. n. 25826/2022; Cass. n. 16057/2016, la quale specifica che è altresì onere della parte ricorrente per cassazione quello di indicare nel ricorso, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici; Cass. n, 4205/2014; Cass. sez. un. n. 11501/2008). 27.2. Del resto, il ricorrente non trascrive neppure parzialmente in ricorso le parti dell’atto d’appello in cui avrebbe presentato “deduzioni definitive ed assorbenti di ogni aspetto della questione in oggetto”. Piuttosto, fa generico richiamo alle pagine da 27 a 30 di quell’atto; pagine, queste, nelle quali comunque il Collegio non intravede alcuna specifica impugnazione della seconda ratio decidendiespressa dal primo giudice per respingere la domanda relativa agli incentivi annuali, come sottolineato dalla Corte territoriale. 28. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamen
Sentenza Cassazione n. 01259/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris