CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 14056/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 27190-2019 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], dt- presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CANDELA 33 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. RIZZO 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 756/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/07/2019 R.G.N. 1334/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. n. 27190/2019 Rilevato che: 1. La Corte di appello di Palermo, in accoglimento del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aie°, dichiarava l'illegittimità dei licenziamenti intimati ai suddetti lavoratori da [OSCURATO:SOCIETA]., condannando la società al pagamento, in favore di ciascuno di essi, di una indennità pari a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge; 2. avverso la decisione di secondo grado la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo; 3. i lavoratori hanno resistito con controricorso; 4. è pervenuta all'ufficio rinuncia al ricorso della società, corredata da accettazione dei lavoratori; Considerato che: 1. la società ricorrente ha prodotto atto di formale rinuncia al ricorso per Cassazione, rappresentando che le parti hanno raggiunto un accordo in sede sindacale; 2. l'atto di rinuncia è stato accettato dalle controparti costituite; 3. constatata la regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione, il giudizio deve dichiararsi estinto senza che si dia luogo a pronuncia sulle spese, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 391, comma terzo, cod.proc.civ.; 4. non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15), nel caso di specie non sussistenti; P.Q.M. i R.G. n. 27190/2019 La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 12 gennaio 2022 \Il Consigliere r e Il Presidente , a Esposito , [OSCURATO:PERSONA] ~[OSCURATO:PERSONA] LI ei/ t-LÌ nriTE SUMEMA D? CASSO2' IV Sc ,- ONE ,