CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 27326/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Bachir ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Monza ha recepito l'accordo delle parti su una pena per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di gr. 92,561 di cocaina e Kg. 2,8278 di hashish, in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), essendosi già chiarito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le altre, sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023- 01; sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116-01); che, nella specie, tale erroneità non emerge nei termini sopra chiariti, alla stregua del contenuto stesso della imputazione; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La deqte [OSCURATO:PERSONA] rranti q i -- 21N CANCTI_Hyl i 0