CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11690/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE d'APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha richiesto l'annullamento della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio con assorbimento degli ulteriori motivi e rinvio alla Corte d'appello di Milano; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pronunciata il 20 ottobre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed C 800,00 di multa per i reati di usura ed estorsione commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato deduce tre motivi, tutti fondati su violazione di legge e su vizio di motivazione (art. 606 lett. b ed e, cod. proc. pen.). 2.1 Con il primo motivo si lamenta il travisamento del fatto da parte della Corte d'appello, in particolare con riferimento alla scansione temporale delle varie fasi della vicenda che, se correttamente ricostruita, dimostra che le pretese e le minacce da parte del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della persona offesa furono successive all'unico episodio di restituzione del denaro in origine prestato a [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'imputato. Così ricostruita la vicenda, ci si trova dinnanzi ad un reato di estorsione arrestatosi alla fase del tentativo, giacché alle condotte prevaricatrici non ha fatto seguito alcun esborso da parte della vittima. Considerata inoltre l'entità della somma corrisposta, a fronte dell'incontestato debito, la pretesa del [OSCURATO:PERSONA] risulta avulsa da arbitrarietà e priva di elementi contrari al diritto, sì da giustificare la riqualificazione del fatto in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni piuttosto che di estorsione. 2.2 II secondo motivo, incentrato sul travisamento del fatto per errata lettura delle deposizioni testimoniali, contesta la sussistenza dell'usura posto che a fronte di un prestito complessivo di € 1.900,00 vennero restituiti € 2.000,00, con un margine di interesse di appena € 100,00. 2.3 Infine, con il terzo motivo si lamenta la mancata pronuncia sull'istanza di concessione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta nel nostro ordinamento a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.120/2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi ripetitivi - e, quindi, inevitabilmente generici - e manifestamente infondati. 2. Quanto ai motivi in punto di affermazione di responsabilità (primo e secondo) va ricordato come il vizio di travisamento della prova possa essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravarne, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione. In particolare, il complesso decisionale costituito dalla doppia conforme, fornisce adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza riproponevavo critiche all'interpretazione dei fatti, osservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente al più consentiva la ricostruzione della vicenda in termini di estorsione tentata, le minacce essendo intervenute dopo, e non prima, la restituzione dell'intera somma (oltre alla maggiorazione usuraria) originariamente imprestata. Al contrario di quanto argomentato dalla difesa nel motivo d'appello, infatti, fin dalla sentenza di primo grado (e, ancor prima, dalla descrizione fattane nel capo di imputazione), integralmente avallata dalla pronuncia di secondo grado, l'estorsione ascritta al [OSCURATO:PERSONA] è stata intesa e ricostruita come commessa, con minacce e pressioni, già al momento della consegna del denaro (cfr. pg . 27 della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), come è logico intendere alla luce del fatto che l'indebita attività di credito del [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente minaccia per assicurare la restituzione della somma prestata, costituivano, dal punto di vista economico, lo sviluppo del rapporto con il precedente usuraio/estortore, il [OSCURATO:PERSONA]. Il denaro prestato a Balconi dal [OSCURATO:PERSONA] serviva per pagare il debito già maturato ed 'incagliato' nei confronti del precedente usuraio, e ciò spiega la 'premura' dell'imputato di porre subito in chiaro i termini del rapporto, in cui l'adempimento dell'obbligo restitutorio da parte del Balconi non sarebbe stato rimesso alla semplice sua volontà o alla forza del vincolo morale assunto nel ricevere i € 1.300,00, ma sarebbe stato immediatamente accompagnato dalla crescita esponenziale del debito e, soprattutto, dall'intervento di terzi che, con metodi violenti, avrebbero provveduto all'esazione. La ricostruzione proposta dalla difesa risulta pertanto meramente alternativa a quella accolta dai giudici di merito, contro la quale non viene formulata una effettiva critica di legittimità.2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile perché reiterativo. Sia la sentenza di primo grado (pg. 23-24) che quella di appello hanno dato conto della natura usuraria del prestito con motivazione coerente ed aderente ai dati probatori. Esse pure hanno dato conto della corretta qualificazione giuridica del reato sub 4). 2.2 Infine, manifestamente infondato è l'ultimo motivo di ricorso con cui si deduce, invocando l'art. 606, lett. b, cod. proc. pen., l'illogicità e la manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento di una attenuante e, più in generale, al trattamento sanzionatorio. A parte l'approssimazione nella formulazione del motivo (si indica la lettera b, che riguarda violazione di legge, anziché la lettera e, dell'art. 606 cod. proc. pen., concernete i vizi di motivazione; nuovamente, si evocano categorie inesistenti - illogicità e manifesta contraddittorietà al posto di contraddittorietà ed illogicità manifesta), esso si fonda su un assunto che non trova riscontro negli atti. Si sostiene infatti che la Corte abbia frainteso l'argomento proposto in sede di discussione, che era quello dell'applicabilità della circostanza attenuante della lieve entità dell'usura, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sent. 120/2023). In sostanza, si allude ad una omessa pronuncia da parte della Corte d'appello sul punto. In verità, l'esame del verbale dell'udienza svoltasi il 4 marzo 2024, consentito a questa Corte in ragione della natura della questione sollevata, consente di rilevare che la richiesta di applicazione della circostanza attenuante di origine giurisprudenziale venne formulata (con puntuale annotazione a verbale) solamente dal difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ma non dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Non vi è pertanto spazio né per lamentare la omessa motivazione né per chiederne l'applicazione in questa sede, visto il dettato dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. che espressamente sancisce l'inammissibilità del ricorso fondato su motivi per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Infine, sul trattamento sanzionatorio, è corretto sostenere la mancata pronuncia da parte della Corte d'appello sul corrispondente motivo formulato con l'impugnazione in secondo grado. Da tale premessa, tuttavia, non discende la conseguenza desiderata (annullamento della sentenza), poiché )1a res zion-é (--- -- — del process53frfgr - - - -.- 7 ì secondo gr o non potrebbe comunque assrdware all'imputato . »Y---- -- un mi iore esito d_silJclizio: infatti, ( il motivo attinente al trattamento el - sanzionatorio si presenta formulato in maniera generica fin dal grado precedente.Il motivo non spende molte parole nel tentativo di confutare la decisione del giudice di primo grado, che d'altra parte si era attenuto ad una pena di appena due mesi superiore al minimo edittale, con uno sforzo motivazionale del tutto proporzionato ed in linea con il principio giurisprudenziale che richiede un maggiore sforzo argomentativo solo per pene significativamente elevate o che si discostino in maniera rilevante dal minimo edittale. 3. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi