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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 1969

Cassazione n. 44541/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/06/1969 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Rilevato che le doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 sono inammissibili perché meramente riproduttive, con allegazioni del tutto generiche, di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici con cui la ricorrente in alcun modo si confronta (v. fg. 3 della sentenza), essendo stata non illogicamente affermata la sussistenza del dolo specifico con giudizio di fatto qui non ulteriormente sindacabile; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 settembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/06/1969 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Rilevato che le doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 sono inammissibili perché meramente riproduttive, con allegazioni del tutto generiche, di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici con cui la ricorrente in alcun modo si confronta (v. fg. 3 della sentenza), essendo stata non illogicamente affermata la sussistenza del dolo specifico con giudizio di fatto qui non ulteriormente sindacabile; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 44541/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris