Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 1965

Cassazione n. 31048/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (003CAE5) nato il 17/04/1965 avverso la sentenza del 03/02/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOétlINICIUTIPANI"ar11 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen..

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso personalmente [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la illogicità della motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato.

Il provvedimento impugnato è stato emesso in data 3 febbraio 2022, cosicché non può esservi alcun dubbio che debbano trovare applicazione gli artt.571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentddelle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M. zAd Dichiara inammissibile il ricorso e condanna,g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (003CAE5) nato il 17/04/1965 avverso la sentenza del 03/02/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOétlINICIUTIPANI"ar11 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso personalmente [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la illogicità della motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. Il provvedimento impugnato è stato emesso in data 3 febbraio 2022, cosicché non può esservi alcun dubbio che debbano trovare applicazione gli artt.571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentddelle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00. P.Q.M. zAd Dichiara inammissibile il ricorso e condanna,g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 31048/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris