CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03554/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2021/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. RIZZO n.72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 945/2019 pubblicatail 21/10/2019 , R.G. n. 538/2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 945/2019 pubblicata in data 21.10.2019, confermando la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento collettivo intimato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel novembre 2017 ai controricorrenti indicati in epigrafe (all'esito della procedura di mobilità) ed ha dichiarato risolto, a far data dal recesso, il rapporto di lavoro, condannando la società al pagamento, in favore di ciascun lavoratore, di una indennità pari adiciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. 2. Per quello che interessa in questa sede, i giudici di seconde cure hanno rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva ritualmente osservato le prescrizioni comportamentali dettate dall'art. 4 co. 9 legge n. 223/1991 in tema di rituale e tempestiva comunicazione all'[OSCURATO:PERSONA] del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria, dell'elenco dei lavoratori licenziati. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che: la comunicazione del 7.8.2017 conteneva la graduatoria dei lavoratori coinvolti senza però specificare il numero ed il nominativo dei soggetti licenziati; con successiva nota del 14.9.2017 era stata trasmesso l'elenco nominativo dei primi 42 dipendenti in mobilità con risoluzione del rapporto di lavoro con effetti dalla data indicata per ciascuno di essi (8.8.2017); la iniziale graduatoria era stata poi rettificata con successive note del 9.10.2017 e del20.10.2017 senza alcun chiarimento in ordine alle ragioni di tale rettifica; con nota del 4.12.2017 la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva trasmesso un ulteriore elenco di 80 dipendenti, in aggiunta a quelli già comunicati, posti in mobilità. La Corte di merito ha ritenuto, pertanto, che la comunicazione del 7.8.2017 non poteva configurare il reale provvedimento della procedura di mobilità collettiva in quanto carente dell'indicazione dei lavoratori licenziati e oggetto di successive rettifiche e ha applicato la tutela indennitaria forte. 3. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. affidato ad un solo motivo, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; gli altri lavoratori indicati in epigrafe sono rimasti intimati.4. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 4 co. 9 della legge n. 223/91, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che la comunicazione finale di cui alla norma citata potesse essere inviata solo dopo l'invio delle lettere di licenziamento e che non fosse sufficiente l'allegazione della graduatoria di tutti i dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA], con l'indicazione dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi, ma si dovessero immediatamente indicare anche i lavoratori in concreto licenziati. 2. il motivo è infondato; 3. le questioni poste con il motivo di ricorso innanzi illustrato sono già state esaminate e ritenute non fondate da decisioni della Corte rese in controversie concernenti la stessa vicenda (Cass. nn. 6665, 6792, 10117, 10118, 10119, 10120, 11004, 14055, 14057, 32114, 32116 del 2022). Pertanto, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione (vedi Cass., S.U. nn. 5994 e 10615 del 2003). Si rinvia, di conseguenza, alla motivazione dei precedenti richiamati, di cui si espongono in sintesi i punti essenziali; 4. come noto, nell'art. 4, nono comma, legge n. 223/1991 denunciato di violazione, la parola "contestualmente" è stata sostituita dall'art. 1, quarto comma, legge n. 92/2012, con le parole "entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi", mentre l'art. 2, comma 72 della stessa legge hamodificato il primo comma dell'art. 4 della legge n. 223/91 (secondo cui "L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non potere ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le "procedure di mobilità" ai sensi del presente articolo"), sostituendo le parole "le procedure di mobilità" con le parole "la procedura di licenziamento collettivo". E il dodicesimo comma dello stesso art. 4 ha disposto poi che "le comunicazioni di cui al nono comma sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo"; 5. secondo il consolidato orientamento di questa Corte, elaborato con riguardo al testo precedente le modifiche del 2012 (cfr., in particolare, Cass. n. 23736 del 2016), il requisito della contestualità della comunicazione delrecesso al lavoratore e alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro, richiesto a pena d'inefficacia del licenziamento medesimo, non può che essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido ed analitico, e con termini molto ristretti, nel senso di una necessaria ed ineliminabile contemporaneità delle due comunicazioni la cui mancanza può non determinarne l'inefficacia, solo se sostenuta da giustificati motivi di natura oggettiva, da comprovare dal datore di lavoro(Cass. n. 1722 del 2009; Cass. n. 16776 del 2009; Cass.n. 7490 del 2011); contestualità, richiesta, a pena di inefficacia del licenziamento, giustificata dallo scopo di consentire alle organizzazioni sindacali (e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori) il controllo sulla correttezza nell'applicazione dei criteri di scelta da parte del datore di lavoro, anche al fine di sollecitare, prima dell'impugnazione del recesso in sede giudiziaria, la revoca del licenziamento eseguito in loro violazione; l’orientamento consolidato richiamato ha, dunque, respinto una nozione "elastica" di contestualità (Cass. n. 8680 del 2015; Cass. n. 22024 del 20/15); 6. tale interpretazione rigorosa è stata ribadita anche con riguardo al termine di sette giorni previsto dall'art. 4, nono comma, legge n. 223/1991 (novellato dalla legge n. 92/2012), per l'invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro ed alla Commissione regionale per l'impiego nonché alle organizzazioni sindacali, termine che deve intendersi come cogente e perentorio (Cass. n. 29183 del 2018; Cass. n. 25807 del 2019). In particolare, tali ultime sentenze hanno affermato come il carattere cogente e perentorio del termine comporti, in caso di violazione, l'invalidità del licenziamento, a prescindere dalla circostanza che i lavoratori abbiano successivamente avuto conoscenza di tutti gli elementi che la comunicazione deve comunque avere ovvero che non sia stato dimostrato il danno derivante dalla mancata comunicazione, considerato l’obiettivo (il controllo tempestivo sulla correttezza procedimentale del procedimento, anche al fine di acquisire ogni elemento di conoscenza e non comprimere lo spatium deliberandi riservato al lavoratore per l'impugnazione del recesso nel termine di decadenza di cui all'art.6 della legge n. 604/1966) perseguito dal legislatore con tale prescrizione e scansione temporale; 7. nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato, e congruamente argomentato che la nota del 7 agosto 2017 di comunicazione all'Ufficio del lavoro, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria dell'elenco dei lavoratori licenziati, non configurasse reale provvedimento terminale della procedura di mobilità collettiva, in quanto carente dell'indicazione dei nominativi dei lavoratori licenziati ed oggetto di successive rettifiche (in adesione a taciute esigenze sopravvenute) potenzialmente destinate ad alterare l'elenco dei lavoratori coinvolti nella procedura; e ciò perché nota anteriore ai primi licenziamenti intimati (42, comunicati soltanto con la nota del 14 settembre 2017); e non essendo in essa inclusi i lavoratori addetti al front office (poi inseriti nei successivi elenchi); quanto agli altri 80 lavoratori licenziati, destinatari di analoga missiva tra agosto e novembre 2017, essi sono stati oggetto di comunicazione, dopo le note del 9 e 20 ottobre 2017 di integrazione e rettifica della graduatoria (senza però alcun chiarimento), con quella del 4 dicembre 2017; 7.1. posto che la comunicazione in questione (il cui termine di sette giorni decorre dalla comunicazione del primo licenziamento, come risulta dal tenore letterale della disposizione, che fa espresso riferimento alla "comunicazione" dei recessi e non già alla data di loro ricezione), per assolvere alla funzionecui è normativamente preordinata, non può essere parcellizzata in tante comunicazioni (ciascuna limitata ai lavoratori fino a quel momento licenziati ed effettuata entro sette giorni dai singoli licenziamenti) ma deve essere unica, così da esprimere l'assetto definitivo sull'elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta (Cass. n. 23034 del 2018), la comunicazione del 7 agosto 2017 risulta inidonea, sotto i profili di trasparenza informativa, completezza contenutistica e di rispetto della rigida scansione procedimentale, a consentire un adeguato controllo alle parti sociali e alle amministrazioni interessate ed essendo data comunicazione dei recessi soltanto con le suindicate note successive, ben oltre il termine perentorio di sette giorni;7.2. un tale argomentato accertamento resiste alla censura della società ricorrente ed è anzi confermato dall'allegazione della comunicazione 7 agosto 2017 con la relativa graduatoria senza alcuna confutazione della pure rilevata mancata inclusione in essa dei lavoratori addetti al front office; 8. il ricorso deve pertanto essere rigettato, per infondatezza, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e distrazione in favore del difensore antistatario in base alla sua richiesta, nonché raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. S.U. n. 23535 del 2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi e euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, p