CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 24907/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza in data 2 aprile 2025, ha dichiarato non positivo l’esito della prova cui era stato ammesso [OSCURATO:PERSONA] a decorrere dall’8 maggio 2024, data in cui è iniziata la misura alternativa. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 47 e 51-ter ord. pen. in ordine alla mancanza assoluta di motivazione in merito alla richiesta di applicazione della detenzione domiciliare presentata in udienza. 3. In data 19 maggio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Dal verbale d’udienza, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), risulta che la difesa in sede di conclusioni, seppure in via subordinata, ha richiesto espressamente l’applicazione della detenzione domiciliare. Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul punto, tanto che la motivazione del provvedimento impugnato è graficamente inesistente. La rilevata carenza di motivazione impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata relativamente alla richiesta di applicazione della detenzione domiciliare con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania per nuovo giudizio. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla detenzione domiciliare con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania. Così è deci