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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17051/2026

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bunale Libertà di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma ha annullatol’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Romanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 27 ottobre 2025 in relazione al reato ditentato omicidio di cui al capo B), come riqualificato dal Giudice emittente, e ha respinto ilgravame in relazione al reato di resistenza di cui al capo A) dell'atto di incolpazioneprovvisoria.2.

Il ricorso avverso le statuizioni confermative della misura, proposto dall’indagato,consta di due motivi, di seguito sintetizzati.2.1.

Con il primo, si deduce violazione di legge per non essere stata trasmessa alTribunale del Riesame, entro il termine perentorio di cinque giorni previsto dall’art. 309,comma 5, cod. proc. pen., la trascrizione del verbale dell’udienza di convalida del 27 ottobre2025, nel corso della quale è stato escusso l’agente di polizia giudiziaria Coppolaro, le cuidichiarazioni integrano la provvista indiziaria e sono state valorizzate ai fini dell’adozionedella ordinanza genetica.

Tali dichiarazioni hanno, in particolare, consentito di ricostruire ladinamica dell’investimento della persona offesa.

Erroneamente il Tribunale ha ritenuto non operante la sanzione della inefficacia dellamisura prevista dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., sul presupposto che essaconsegua alla mancata trasmissione integrale degli atti e non anche ad una trasmissioneparziale.

La trasmissione che non determina l’inefficacia della misura è solo quella c.d.difettosa, che si verifica quando gli atti inoltrati non sono leggibili o comunque accessibili; intale evenienza il Tribunale può prescindere dal loro contenuto, a condizione che non siadeterminante, ovvero sollecitare una trasmissione integrativa, ma pur sempre nel rispetto deltermine di dieci giorni, decorrente dal primo invio, per la decisione.2.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione conriferimento alla gravità indiziaria del reato di resistenza di cui al capo A).Erroneamente il Tribunale ha ritenuto al riguardo esaustivi gli ulteriori elementi diconoscenza a sua disposizione, evincibili dal verbale di arresto e dal referto medico.In realtà, vi è connessione tra le due ipotesi di reato ascritte al ricorrente nell’atto diprovvisoria incolpazione, quantomeno in termini di interferenza probatoria, giacché le lesioniprodotte dall’impatto con l’autovettura con cui l’indagato si dava alla fuga per eludere ilcontrollo hanno trovato scaturigine nella condotta di resistenza.Ed invero, se il ricorrente si fosse dato alla fuga senza attingere il pubblico ufficiale, lasua condotta oppositiva, non connotata da violenza, avrebbe dovuto essere qualificata intermini di resistenza c.d. passiva, che è penalmente non rilevante (cfr. Sez. n. 6604 del23/02/2022).3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. I motivi sono strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente.3.

Le censure difensive attengono alla interpretazione dell’art. 309, comma 5, cod.proc. pen., norma che disciplina la trasmissione degli atti dalla cancelleria dell’autoritàprocedente al tribunale del riesame «entro il giorno successivo, e comunque non oltre ilquinto giorno» ed alla definizione del suo spazio applicativo.

L’inefficacia della misura cautelare prevista per l’ipotesi della sua inosservanzadall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. è sanzione correlata all’inadempimento dell’obbligocosì come definito dal precedente comma 5; norma che ha un contenuto selettivo, in quantoriguarda, non l’intero contenuto del fascicolo processuale, ma esclusivamente gli atti su cuiè fondata la richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero, gli elementisopravvenuti a favore dell’indagato e, per effetto della legge 9 agosto 2024, n. 114, anche ledichiarazioni rese dall’indagato in sede di interrogatorio preventivo ai sensi dell’art. 291,comma 1-quater, cod. proc. pen.La trasmissione, da avvenire su impulso del presidente del tribunale del riesame, èpreordinata alla tempestiva conoscenza del contenuto degli atti da parte del giudice investitodel gravame, nonché alla facoltà delle parti private di estrarne copia ai sensi del combinatodisposto degli artt. 309, comma 8, cod. proc. pen. e 43 disp. att. cod. proc. pen. così dapotere compiutamente esercitare le prerogative difensive.In tale prospettiva va ribadito che la inefficacia scaturisce dal disallineamento tra imateriali che siano stati effettivamente valutati dal Giudice ai fini dell’adozione della misuracautelare e quelli posti all’attenzione del Tribunale del riesame, sicché essa si verificaesclusivamente in caso di omessa trasmissione al tribunale del riesame degli attioriginariamente selezionati dal pubblico ministero e da questi inviati al giudice per le indaginipreliminari, mentre non opera quando l'omesso invio riguardi atti non trasmessi, a suotempo, a tale giudice (Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, Scordio, Rv. 273296 – 01).4.

Tanto precisato, vi è consolidata linea interpretativa per cui, presupponendo ogniimpugnazione un interesse ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen. - che non può identificarsicon quello volto al conseguimento di un risultato teoricamente corretto, che non sia anchepraticamente favorevole per l’impugnante – la difesa interessata è tenuta ad individuare,negli atti non trasmessi, gli elementi di decisiva rilevanza sottratti al sindacato in sede diriesame.Sono espressione di tale indirizzo gli arresti giurisprudenziali secondo i quali l'omessatrasmissione al tribunale del riesame di alcuni atti d'indagine, richiamati nel provvedimentoche ha disposto la misura, non ne comporta l'inefficacia, se non sia specificamente indicatoquali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del tribunale e se, all'esito della "prova diresistenza", gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza e dellalegittimità della decisione cautelare (Sez. 5, n. 19979 del 15/02/2024 Cc., Bazar, dep.20/05/2024, Rv. 286384 – 01 e Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277370,quest’ultima relativa a fattispecie in cui si è esclusa la perdita di efficacia della misuracautelare per omessa trasmissione di un'informativa di polizia giudiziaria meramenteriepilogativa dei risultati investigativi messi a disposizione dell'autorità giudicante, nonché deltesto integrale dei verbali delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia prodotti solo informa riassuntiva e con degli "omissis" per esigenze di tutela del segreto d'indagine, maugualmente rappresentativi degli elementi fondanti la richiesta cautelare).La necessità che la parte interessata indichi l'incidenza degli atti mancanti oincompleti sul complessivo compendio probatorio, sì da potersene inferire la rilevanza ai finidella tenuta del provvedimento censurato, è stata affermata, in termini generali, da Sez.

U.,n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 e da Sez.

U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 244328, con cui il [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che non compete alla Corte dicassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause diinutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quantoimplichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parteinteressata rappresentare adeguatamente.5.

Nel caso di specie, non è in discussione che il verbale di trascrizione dell’udienza diconvalida fosse pervenuto al Giudice emittente, che lo ha utilizzato ai fini dellariqualificazione del reato di lesioni aggravate in quello di tentato omicidio.

Tuttavia, in applicazione dei principi regolativi della materia sopra richiamati, ilTribunale del riesame ha ritenuto di potere prescindere – in relazione al solo delitto diresistenza - dai contenuti del verbale di trascrizione dell’udienza di convalida in quanto lacondotta oppositiva è stata ricostruita sulla base: a) del verbale di arresto, richiamato a pag.1 dell’ordinanza impugnata, nel quale sono descritte l’azione delittuosa (scambio distupefacenti e di danaro) e la fuga ingaggiata dagli indagati per sottrarsi alla identificazioneed al controllo, precisandosi che, a bordo dell’autovettura (condotta dal ricorrente), essi nonsi fermavano all’alt intimato dal vice sovrintendente Ruggiero, ma ripartivano, “travolgendonella corsa l’operatore di polizia che cadeva a terra” e mettendo a repentaglio la pubblicaincolumità; b) del referto medico relativo alle lesioni patite dalla persona investita.

Le dichiarazioni di uno degli operanti, contenute nel verbale dell’udienza di convalidanon trasmesso, attengono, invece, alla precisa dinamica dell’investimento, mal’accertamento nel dettaglio del determinismo causale delle lesioni non risulta essenzialeanche ai fini della ricostruzione degli elementi costitutivi del delitto di resistenza.Le deduzioni difensive, secondo cui quelle dichiarazioni avrebbero decisiva rilevanzaai fini della tenuta del quadro indiziario, potendo da esse evincersi la natura meramentepassiva della condotta oppositiva del ricorrente, è dunque priva di ogni fondamento.

6. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale Libertà di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Roma ha annullatol’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Romanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 27 ottobre 2025 in relazione al reato ditentato omicidio di cui al capo B), come riqualificato dal Giudice emittente, e ha respinto ilgravame in relazione al reato di resistenza di cui al capo A) dell'atto di incolpazioneprovvisoria.2. Il ricorso avverso le statuizioni confermative della misura, proposto dall’indagato,consta di due motivi, di seguito sintetizzati.2.1. Con il primo, si deduce violazione di legge per non essere stata trasmessa alTribunale del Riesame, entro il termine perentorio di cinque giorni previsto dall’art. 309,comma 5, cod. proc. pen., la trascrizione del verbale dell’udienza di convalida del 27 ottobre2025, nel corso della quale è stato escusso l’agente di polizia giudiziaria Coppolaro, le cuidichiarazioni integrano la provvista indiziaria e sono state valorizzate ai fini dell’adozionedella ordinanza genetica. Tali dichiarazioni hanno, in particolare, consentito di ricostruire ladinamica dell’investimento della persona offesa. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto non operante la sanzione della inefficacia dellamisura prevista dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., sul presupposto che essaconsegua alla mancata trasmissione integrale degli atti e non anche ad una trasmissioneparziale. La trasmissione che non determina l’inefficacia della misura è solo quella c.d.difettosa, che si verifica quando gli atti inoltrati non sono leggibili o comunque accessibili; intale evenienza il Tribunale può prescindere dal loro contenuto, a condizione che non siadeterminante, ovvero sollecitare una trasmissione integrativa, ma pur sempre nel rispetto deltermine di dieci giorni, decorrente dal primo invio, per la decisione.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione conriferimento alla gravità indiziaria del reato di resistenza di cui al capo A).Erroneamente il Tribunale ha ritenuto al riguardo esaustivi gli ulteriori elementi diconoscenza a sua disposizione, evincibili dal verbale di arresto e dal referto medico.In realtà, vi è connessione tra le due ipotesi di reato ascritte al ricorrente nell’atto diprovvisoria incolpazione, quantomeno in termini di interferenza probatoria, giacché le lesioniprodotte dall’impatto con l’autovettura con cui l’indagato si dava alla fuga per eludere ilcontrollo hanno trovato scaturigine nella condotta di resistenza.Ed invero, se il ricorrente si fosse dato alla fuga senza attingere il pubblico ufficiale, lasua condotta oppositiva, non connotata da violenza, avrebbe dovuto essere qualificata intermini di resistenza c.d. passiva, che è penalmente non rilevante (cfr. Sez. n. 6604 del23/02/2022).3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. I motivi sono strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente.3. Le censure difensive attengono alla interpretazione dell’art. 309, comma 5, cod.proc. pen., norma che disciplina la trasmissione degli atti dalla cancelleria dell’autoritàprocedente al tribunale del riesame «entro il giorno successivo, e comunque non oltre ilquinto giorno» ed alla definizione del suo spazio applicativo. L’inefficacia della misura cautelare prevista per l’ipotesi della sua inosservanzadall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. è sanzione correlata all’inadempimento dell’obbligocosì come definito dal precedente comma 5; norma che ha un contenuto selettivo, in quantoriguarda, non l’intero contenuto del fascicolo processuale, ma esclusivamente gli atti su cuiè fondata la richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero, gli elementisopravvenuti a favore dell’indagato e, per effetto della legge 9 agosto 2024, n. 114, anche ledichiarazioni rese dall’indagato in sede di interrogatorio preventivo ai sensi dell’art. 291,comma 1-quater, cod. proc. pen.La trasmissione, da avvenire su impulso del presidente del tribunale del riesame, èpreordinata alla tempestiva conoscenza del contenuto degli atti da parte del giudice investitodel gravame, nonché alla facoltà delle parti private di estrarne copia ai sensi del combinatodisposto degli artt. 309, comma 8, cod. proc. pen. e 43 disp. att. cod. proc. pen. così dapotere compiutamente esercitare le prerogative difensive.In tale prospettiva va ribadito che la inefficacia scaturisce dal disallineamento tra imateriali che siano stati effettivamente valutati dal Giudice ai fini dell’adozione della misuracautelare e quelli posti all’attenzione del Tribunale del riesame, sicché essa si verificaesclusivamente in caso di omessa trasmissione al tribunale del riesame degli attioriginariamente selezionati dal pubblico ministero e da questi inviati al giudice per le indaginipreliminari, mentre non opera quando l'omesso invio riguardi atti non trasmessi, a suotempo, a tale giudice (Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, Scordio, Rv. 273296 – 01).4. Tanto precisato, vi è consolidata linea interpretativa per cui, presupponendo ogniimpugnazione un interesse ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen. - che non può identificarsicon quello volto al conseguimento di un risultato teoricamente corretto, che non sia anchepraticamente favorevole per l’impugnante – la difesa interessata è tenuta ad individuare,negli atti non trasmessi, gli elementi di decisiva rilevanza sottratti al sindacato in sede diriesame.Sono espressione di tale indirizzo gli arresti giurisprudenziali secondo i quali l'omessatrasmissione al tribunale del riesame di alcuni atti d'indagine, richiamati nel provvedimentoche ha disposto la misura, non ne comporta l'inefficacia, se non sia specificamente indicatoquali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del tribunale e se, all'esito della "prova diresistenza", gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza e dellalegittimità della decisione cautelare (Sez. 5, n. 19979 del 15/02/2024 Cc., Bazar, dep.20/05/2024, Rv. 286384 – 01 e Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277370,quest’ultima relativa a fattispecie in cui si è esclusa la perdita di efficacia della misuracautelare per omessa trasmissione di un'informativa di polizia giudiziaria meramenteriepilogativa dei risultati investigativi messi a disposizione dell'autorità giudicante, nonché deltesto integrale dei verbali delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia prodotti solo informa riassuntiva e con degli "omissis" per esigenze di tutela del segreto d'indagine, maugualmente rappresentativi degli elementi fondanti la richiesta cautelare).La necessità che la parte interessata indichi l'incidenza degli atti mancanti oincompleti sul complessivo compendio probatorio, sì da potersene inferire la rilevanza ai finidella tenuta del provvedimento censurato, è stata affermata, in termini generali, da Sez. U.,n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 e da Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 244328, con cui il [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito che non compete alla Corte dicassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause diinutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quantoimplichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parteinteressata rappresentare adeguatamente.5. Nel caso di specie, non è in discussione che il verbale di trascrizione dell’udienza diconvalida fosse pervenuto al Giudice emittente, che lo ha utilizzato ai fini dellariqualificazione del reato di lesioni aggravate in quello di tentato omicidio. Tuttavia, in applicazione dei principi regolativi della materia sopra richiamati, ilTribunale del riesame ha ritenuto di potere prescindere – in relazione al solo delitto diresistenza - dai contenuti del verbale di trascrizione dell’udienza di convalida in quanto lacondotta oppositiva è stata ricostruita sulla base: a) del verbale di arresto, richiamato a pag.1 dell’ordinanza impugnata, nel quale sono descritte l’azione delittuosa (scambio distupefacenti e di danaro) e la fuga ingaggiata dagli indagati per sottrarsi alla identificazioneed al controllo, precisandosi che, a bordo dell’autovettura (condotta dal ricorrente), essi nonsi fermavano all’alt intimato dal vice sovrintendente Ruggiero, ma ripartivano, “travolgendonella corsa l’operatore di polizia che cadeva a terra” e mettendo a repentaglio la pubblicaincolumità; b) del referto medico relativo alle lesioni patite dalla persona investita. Le dichiarazioni di uno degli operanti, contenute nel verbale dell’udienza di convalidanon trasmesso, attengono, invece, alla precisa dinamica dell’investimento, mal’accertamento nel dettaglio del determinismo causale delle lesioni non risulta essenzialeanche ai fini della ricostruzione degli elementi costitutivi del delitto di resistenza.Le deduzioni difensive, secondo cui quelle dichiarazioni avrebbero decisiva rilevanzaai fini della tenuta del quadro indiziario, potendo da esse evincersi la natura meramentepassiva della condotta oppositiva del ricorrente, è dunque priva di ogni fondamento. 6. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]
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