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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12041/2026

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rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1867/2023 depositata il21/12/2023.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 6836/2024Numero sezionale 172/2026Numero di raccolta generale 12041/2026Data pubblicazione 30/04/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 28/04/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1867/2023 depositata il21/12/2023.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 6836/2024Numero sezionale 172/2026Numero di raccolta generale 12041/2026Data pubblicazione 30/04/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 28/04/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 12041/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris