CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 27215/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare la misura della detenzione domiciliare concessa per motivi di salute in luogo del differimento della pena, ha fatto corretta applicazione del principio in base al quale l'accertata pericolosità sociale costituisce ai sensi dell'art. 147, comma quarto, cod. pen. elemento ostativo al differimento facoltativo della pena e, in caso di intervenuta concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, legittimo presupposto per la revoca di tale ultima misura, dovendo il giudice eseguire, anche dopo la concessione del beneficio, un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1,n. 10713 del 01/02/2023, Rv. 284244 - 01; Sez. 1, n. 21969 del 17/07/2020, Rv. 279375 - 01Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Rv. 274879 - 01). In questa prospettiva, il Tribunale ha valorizzato, con argomentazioni non manifestamente illogiche, l'arresto in costanza dell'applicazione della misura revocata del condannato perché sorpreso a detenere all'interno dell'abitazione sostanze stupefacenti di vario tipo ed il materiale necessario per operare cessioni in favore di terzi assuntori. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 9