CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37707/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 15784/2021proposto da: Baias di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con sede ad [OSCURATO:PERSONA], zona industriale [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: OI250410444), in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. B runo Canala, nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 34 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: VNNMZV67L0 6H769J) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo ultimo, in Roma (c.a.p. 00199) al [OSCURATO:PERSONA] n. 25, in forza di procura in calce alricorso; Avviso accertamento nuovo classamento e rendita catastale impianto fotovoltaico– Litisconsorzio necessario proprietario -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate; -intimata – - avverso la sente nza n. 957 / 05/ 20 20 depositata dalla C ommissione Tributaria Regionale delleMarche il 0 7 / 1 2 /20 20 e non notificata ; -udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento avente ad oggetto “nuova determinazione di classamento e rendita catastale” relativa ad un impianto fotovoltaico ubicato su terreno agricolo, che escludeva l’immobile dalla cat. E/3 e gli attribuiva la cat. D/1 e, di conseguenza, una maggiore rendita catastale. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati. 5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la Baias di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motiviillustrati da memoria ex art. 380bis c.p.c.; l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difesein questa sede. 6. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., 14 e 29 d.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver la CTR pronunciato a contraddittorio non integro. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, L. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR considerato assolto l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, nonostante lo stesso si fondasse esclusivamente sul mero rinvio ad una risoluzione dell’Agenzia del Territorio, non trascritta nemmeno nei suoi contenuti essenziali. 3. La questione sottesa al primo motivo del la presente controversia non presenta evidenza decisoria, avuto riguardo alla veste di litisconsorte necessario o meno a riconoscersi, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto un nuovo classamento ed una difforme rendita catastale, al proprietario di un terreno, allorquando viene ab initio citato il solo titolare del diritto superficiario sullo stesso. Ciò tenuto che, se da un lato questa Corte ha in più occasioni affermato che l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento - vincolante ai fini dell'esercizio del potere impositivoda parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) - possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo (tra le tante, v. Cass., Sez. 5, n. 15489 del 2010; Cass., Sez. 6- 5, n. 3068 del 2014; Cass., Sez. 6 - 5, n. 20538 del 2014; Cass., Sez. 6-5, n. 1009 del 2020), dall’altro lato, non è necessario chiamare in causa il titolare del suolo, in applicazione analogica dell'art. 1012, secondo comma, c.c., essendo la posizione del dominus solidiversa da quella del nudo proprietario, in quanto l'usufrutto è un diritto reale limitato nel tempo e nelle facoltà, mentre la superficie può essere perpetua ed attribuisce al superficiario facoltà dominicali piene e stabili (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23593 del 17/10/2013); P.Q.M. La Corte, rinvia a nuovo ruolo della Sezione Tributaria. Così dec