CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50908/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J7\ Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui a quattro sentenze irrevocabili, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che i rilievi difensivi sono, altresì, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Perugia, quale giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, che: - le violazioni commesse da Bouselmi non risultano in alcun modo preordinate; - il dato cronologico degli addebiti e anche la stessa connotazione dei reati rimanda ad una deliberazione impulsiva e determinata da una condizione non certo preventivata; - nulla induce a pensare che l'interessato avesse preventivamente deliberato di appropriarsi di beni altrui, allorquando decise di inserirsi nel mercato delle sostanze stupefacenti, anche perché non è comprovato che il soggetto facesse uso di sostanze stupefacenti; - dalla lettura delle sentenze si evince che [OSCURATO:PERSONA] si fosse determinato ad uno stile di vita trasgressivo, ma non emerge la riconducibilità dei diversi reati contro il patrimonio ad un medesimo contesto oggettivo unificante, quanto piuttosto l'estemporaneità dei fatti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembr