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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 26327/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 475-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N. 475/2020 Cron.

Rep.

Ud. 27/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE rappresentata e difesa da se stessa; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; - ricorrenti principali - controricorrenti incidentali - Nonché da: [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE rappresentata e difesa da se stessa; - ricor r ente successivo - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 677/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/06/2019 R.G.N. 865/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 17 giugno 2019, la Corte d'Appello di Catania, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania, accoglieva solo in parte l'opposizione, viceversa integralmente accolta dal giudice di prime cure, proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS avverso l'avviso di addebito emesso a carico della predetta relativamente all'omesso versamento di contributi alla Gestione separata ex art. 2, comma 26,

I. n. 335/1995, da un lato sancendo l'obbligo dell'iscrizione alla predetta Gestione ed al versamento della relativa contribuzione per l'anno 2009, dall'altro ritenendo applicabile, diversamente da quanto deciso in sede amministrativa, il regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 8, lett.

A)

I. n. 388/2000, relativo all'ipotesi non dell'evasione contributiva ma della mera omissione.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto essere l'abitualità dell'esercizio dell'attività professionale il presupposto dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,

I. n. 335/1995, ed essere nella specie tale presupposto provato in via presuntiva in relazione all'iscrizione all'albo professionale ed all'apertura della partita IVA; ha poi ritenuto che la mancata indicazione del reddito relativo nel quadro RR della dichiarazione dei redditi non fosse significativa di una condotta dolosa della Pizzotti, da sanzionarsi dunque solo quale mera omissione contributiva ex art. 116, comma 8, l. n. 388/2000.

Per la cassazione di tale decisione ha presentato ricorso l'INPS, per unico motivo, cui resiste, con controricorso la Pizzotti, che propone ricorso incidentale per tre motivi; quest’ultima presentava altresì autonomo ricorso (successivo al predetto, e quindi da considerarsi come incidentale) articolato sui medesimi tre motivi di cui al suddetto controricorso con ricorso incidentale, cui resisteva, con controricorso, l'INPS.

L'INPS ha poi depositato memoria.

Con ordinanza interlocutoria n. 26035 del 2022 la Sezione 6-L di questa Corte ha trasmesso la causa alla Sezione Lavoro, in ragione dell’importanza nomofilattica delle questioni trattate.

All’esito dell’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito della decisione nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]: Con l'unico motivo del ricorso principale l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, lett.

A) e B), l. n. 388/2000, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia con cui la corte territoriale, disattendendo la valutazione dell'Istituto ricorrente circa la riconducibilità della condotta della Pizzotti ad una ipotesi di evasione contributiva, per essere quella condotta configurabile quale occultamento doloso del reddito presupposto dall'insorgere dell'obbligo di contribuzione, ha qualificato la fattispecie come ipotesi di semplice omissione applicandovi il relativo regime sanzionatorio.

Il motivo è infondato.

Questa Corte (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021,Rv. 663091 - 01) ha già affermato che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Le censure dell’INPS non hanno del resto più ragion d’essere all’esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 104 del 23 febbraio 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.l.6 luglio 2011, n. 98 conv. in l. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Venendo al ricorso incidentale proposto dalla Pizzotti, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c., imputa alla corte territoriale di aver erroneamente individuato nel 6.7.2010 e non nel 16.6.2010 la data di scadenza dei termini di pagamento della contribuzione, da individuarsi come il dies a quo per il computo del termine quinquennale di prescrizione per il recupero del credito e, in virtù di tale errore, di aver escluso l'operatività nella spe cie della prescrizione, viceversa decorsa per essere intervenuto nella sfera del debitore l'atto interruttivo in data 6.7.2010.

Il motivo va disatteso, valendo la richiesta di pagamento dell’INPS quale idoneo atto interruttivo del termine prescrizionale in ragione dello slittamento del dies a quo dello stesso, come riconosciuto da Sez.

L, Sentenza n. 10273 del 19/04/2021 (Rv. 661100 - 01), secondo la quale, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 44, d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, 22, l. n. 576/1980, della l. n. 319/1975 e 1 d.lgs. n. 103/1996, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della corte territoriale nella parte in cui si discosta dall'orientamento che desume dalla decisione di questa Corte n. 1203/2019, per il quale chi esercita occasionalmente un'attività di lavoro autonomo è tenuto al versamento della contribuzione alla Gestione separata solo sulla parte eccedente la soglia dei 5.000,00 euro.

Il motivo è infondato.

Invero, una volta riscontrato l’obbligo di iscrizione alla gestione ed il connesso obbligo contributivo, questo opera su tutti i redditi conseguiti.

Il riferimento normativo ai 5000 euro contenuto nelle su richiamate disposizioni ri leva solo quale soglia per l’insorgenza dell’obbligo nei lavoratori occasionali (e solo per essi), mentre non opera quale soglia di esenzione di contribuzione (come fosse una sorta di franchigia), non essendo ciò previsto da alcuna disposizione.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale la parte denuncia l'incongruità logica e giuridica del riferimento all'abitualità dell'esercizio professionale quale presupposto per l'insorgere dell'obbligo di contribuzione alla Gestione separata, per essere quella nozione insita nel concetto di esercizio continuativo della professione cui si ricollega l'obbligo di iscrizione alla relativa cassa di previdenza, ponendosi al più l'alternativa di una scelta tra l'una e l'altra delle opportunità assicurative,e dovendo l’interessato esser rimesso intermini per optare per l’iscrizione alla propria Cassa.

In tema, questaCorte ha già precisato (Sez.

L - , Sentenza n. 32167 del 12/12/2018, Rv. 652030 – 01; Sez.

L - , Sentenza n. 24047 del 03/08/2022, Rv. 665411 - 01) che gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno -secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione- l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] ( alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio), sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

Nella specie, il professionista ha ritenuto di non iscriversi alla Cassa in considerazione del tipo di attività esercitata, sicché sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata e di contribuzione. [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del motivo, rileva peraltro che è intervenuta in corso di causa la sentenza su richiamata Corte costituzionale n. 104 del 23 febbraio 2022, sicché, quanto alle sanzioni, nulla è più dovuto.

Questa Corte ha già esaminato la questione delle sanzioni all’esito della citata pronuncia costituzionale , ritenendo (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 17970 del 03/06/2022, Rv. 664855 - 01) che nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili dai professionisti che non hanno corrisposto i contributi alla gestione separata per l'anno di che trattasi.

La richiamata pronuncia ha infatti affermato che, in tema di sanzioni per violazioni degli obblighi contributivi nei confronti della gestione separata INPS, lo stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva, ma esclusivamente nell'ambito delle specifiche disposizioni di cui all'art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, che attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma presuppongono l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha affermato l'irrilevanza della buona fede dell'avvocato che, negando l'obbligo contributivo, non aveva versato la contribuzione pretesa, dichiarando comunque non dovute le sanzioni, alla luce della pronunzia della Corte cost. n. 104 del 2022 di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d'affari, di cui all'art. 22 della l. n. 576 del 1980, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore).

Entro tali limiti la sentenza impugnata – che ha espressamente dichiarate dovute le sanzioni- va cassata in parte qua, e, decidendosi la causa nel merito, va accertato che nulla è dovuto dal contribuente a titolo di sanzioni civili per l'anno 2009.

Le spese dell’intero processo possonoessere compensate in considerazione della sopravvenienza della pronuncia costituzionale in corso di causa e della soccombenza reciproca.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio dl contributo unificato, se dovuto, per il solo ricorrente principale. p.q.m. pronunciando nell’ ambito del terzo motivo del ricorso incidentale, la Corte cassa la sentenza impugnata nella parte relativa alle sanzioni e dichiara che nulla il contribuente deve per sanzioni per i contributi dell’anno 2009.

Rigetta il ricorso principale e gli altri motivi del ricorso incidentale.

Spese dell’intero processo compensate.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 475-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N. 475/2020 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE rappresentata e difesa da se stessa; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; - ricorrenti principali - controricorrenti incidentali - Nonché da: [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE rappresentata e difesa da se stessa; - ricor r ente successivo - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 677/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/06/2019 R.G.N. 865/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 17 giugno 2019, la Corte d'Appello di Catania, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania, accoglieva solo in parte l'opposizione, viceversa integralmente accolta dal giudice di prime cure, proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS avverso l'avviso di addebito emesso a carico della predetta relativamente all'omesso versamento di contributi alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, da un lato sancendo l'obbligo dell'iscrizione alla predetta Gestione ed al versamento della relativa contribuzione per l'anno 2009, dall'altro ritenendo applicabile, diversamente da quanto deciso in sede amministrativa, il regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 8, lett. A) I. n. 388/2000, relativo all'ipotesi non dell'evasione contributiva ma della mera omissione. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto essere l'abitualità dell'esercizio dell'attività professionale il presupposto dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ed essere nella specie tale presupposto provato in via presuntiva in relazione all'iscrizione all'albo professionale ed all'apertura della partita IVA; ha poi ritenuto che la mancata indicazione del reddito relativo nel quadro RR della dichiarazione dei redditi non fosse significativa di una condotta dolosa della Pizzotti, da sanzionarsi dunque solo quale mera omissione contributiva ex art. 116, comma 8, l. n. 388/2000. Per la cassazione di tale decisione ha presentato ricorso l'INPS, per unico motivo, cui resiste, con controricorso la Pizzotti, che propone ricorso incidentale per tre motivi; quest’ultima presentava altresì autonomo ricorso (successivo al predetto, e quindi da considerarsi come incidentale) articolato sui medesimi tre motivi di cui al suddetto controricorso con ricorso incidentale, cui resisteva, con controricorso, l'INPS. L'INPS ha poi depositato memoria. Con ordinanza interlocutoria n. 26035 del 2022 la Sezione 6-L di questa Corte ha trasmesso la causa alla Sezione Lavoro, in ragione dell’importanza nomofilattica delle questioni trattate. All’esito dell’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito della decisione nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]: Con l'unico motivo del ricorso principale l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, lett. A) e B), l. n. 388/2000, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia con cui la corte territoriale, disattendendo la valutazione dell'Istituto ricorrente circa la riconducibilità della condotta della Pizzotti ad una ipotesi di evasione contributiva, per essere quella condotta configurabile quale occultamento doloso del reddito presupposto dall'insorgere dell'obbligo di contribuzione, ha qualificato la fattispecie come ipotesi di semplice omissione applicandovi il relativo regime sanzionatorio. Il motivo è infondato. Questa Corte (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021,Rv. 663091 - 01) ha già affermato che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Le censure dell’INPS non hanno del resto più ragion d’essere all’esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 104 del 23 febbraio 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.l.6 luglio 2011, n. 98 conv. in l. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Venendo al ricorso incidentale proposto dalla Pizzotti, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c., imputa alla corte territoriale di aver erroneamente individuato nel 6.7.2010 e non nel 16.6.2010 la data di scadenza dei termini di pagamento della contribuzione, da individuarsi come il dies a quo per il computo del termine quinquennale di prescrizione per il recupero del credito e, in virtù di tale errore, di aver escluso l'operatività nella spe cie della prescrizione, viceversa decorsa per essere intervenuto nella sfera del debitore l'atto interruttivo in data 6.7.2010. Il motivo va disatteso, valendo la richiesta di pagamento dell’INPS quale idoneo atto interruttivo del termine prescrizionale in ragione dello slittamento del dies a quo dello stesso, come riconosciuto da Sez. L, Sentenza n. 10273 del 19/04/2021 (Rv. 661100 - 01), secondo la quale, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 44, d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, 22, l. n. 576/1980, della l. n. 319/1975 e 1 d.lgs. n. 103/1996, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della corte territoriale nella parte in cui si discosta dall'orientamento che desume dalla decisione di questa Corte n. 1203/2019, per il quale chi esercita occasionalmente un'attività di lavoro autonomo è tenuto al versamento della contribuzione alla Gestione separata solo sulla parte eccedente la soglia dei 5.000,00 euro. Il motivo è infondato. Invero, una volta riscontrato l’obbligo di iscrizione alla gestione ed il connesso obbligo contributivo, questo opera su tutti i redditi conseguiti. Il riferimento normativo ai 5000 euro contenuto nelle su richiamate disposizioni ri leva solo quale soglia per l’insorgenza dell’obbligo nei lavoratori occasionali (e solo per essi), mentre non opera quale soglia di esenzione di contribuzione (come fosse una sorta di franchigia), non essendo ciò previsto da alcuna disposizione. Con il terzo motivo del ricorso incidentale la parte denuncia l'incongruità logica e giuridica del riferimento all'abitualità dell'esercizio professionale quale presupposto per l'insorgere dell'obbligo di contribuzione alla Gestione separata, per essere quella nozione insita nel concetto di esercizio continuativo della professione cui si ricollega l'obbligo di iscrizione alla relativa cassa di previdenza, ponendosi al più l'alternativa di una scelta tra l'una e l'altra delle opportunità assicurative,e dovendo l’interessato esser rimesso intermini per optare per l’iscrizione alla propria Cassa. In tema, questaCorte ha già precisato (Sez. L - , Sentenza n. 32167 del 12/12/2018, Rv. 652030 – 01; Sez. L - , Sentenza n. 24047 del 03/08/2022, Rv. 665411 - 01) che gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno -secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione- l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] ( alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio), sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. Nella specie, il professionista ha ritenuto di non iscriversi alla Cassa in considerazione del tipo di attività esercitata, sicché sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata e di contribuzione. [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del motivo, rileva peraltro che è intervenuta in corso di causa la sentenza su richiamata Corte costituzionale n. 104 del 23 febbraio 2022, sicché, quanto alle sanzioni, nulla è più dovuto. Questa Corte ha già esaminato la questione delle sanzioni all’esito della citata pronuncia costituzionale , ritenendo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17970 del 03/06/2022, Rv. 664855 - 01) che nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili dai professionisti che non hanno corrisposto i contributi alla gestione separata per l'anno di che trattasi. La richiamata pronuncia ha infatti affermato che, in tema di sanzioni per violazioni degli obblighi contributivi nei confronti della gestione separata INPS, lo stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva, ma esclusivamente nell'ambito delle specifiche disposizioni di cui all'art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, che attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma presuppongono l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha affermato l'irrilevanza della buona fede dell'avvocato che, negando l'obbligo contributivo, non aveva versato la contribuzione pretesa, dichiarando comunque non dovute le sanzioni, alla luce della pronunzia della Corte cost. n. 104 del 2022 di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d'affari, di cui all'art. 22 della l. n. 576 del 1980, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore). Entro tali limiti la sentenza impugnata – che ha espressamente dichiarate dovute le sanzioni- va cassata in parte qua, e, decidendosi la causa nel merito, va accertato che nulla è dovuto dal contribuente a titolo di sanzioni civili per l'anno 2009. Le spese dell’intero processo possonoessere compensate in considerazione della sopravvenienza della pronuncia costituzionale in corso di causa e della soccombenza reciproca. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio dl contributo unificato, se dovuto, per il solo ricorrente principale. p.q.m. pronunciando nell’ ambito del terzo motivo del ricorso incidentale, la Corte cassa la sentenza impugnata nella parte relativa alle sanzioni e dichiara che nulla il contribuente deve per sanzioni per i contributi dell’anno 2009. Rigetta il ricorso principale e gli altri motivi del ricorso incidentale. Spese dell’intero processo compensate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il v
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