CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 12134/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteAserle conclusioni del PG 4.49g.cl44*(4C- -140.4irk, guit ?me [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere, tra altri reati, di quello di detenzione e porto in luogo pubblico di arma da taglio ai sensi degli artt. 697 e 699 cod. pen. (capo B dell'imputazione), ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'ad 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Taranto. 2. Con l'unico motivo di doglianza deduce violazione di legge per avere il Giudice ritenuto il possesso e il porto in luogo pubblico del coltello a serramanico rientranti nelle fattispecie di cui agli artt. 697 e 699, anziché, più correttamente, nella violazione di cui all'ad. 4 legge 110/75. Invero, in assenza di talune specifiche caratteristiche tecnico-funzionali (apertura a scatto, punta acuta e lama a doppio taglio), il coltello a serramanico è arma "impropria" per la quale non è prevista la punibilità per la mera detenzione. Dagli atti processuali non emerge alcuna specifica peculiarità del coltello tate poterlo qualificare come arma "propria" e conseguentemente farlo rientrare nella disciplina prevista dalle anzidetti articoli 697 e 699 cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che l'impugnata sentenza sia annullata con rinvio rispetto alla ritenuta sussistenza dei reati di cui agli artt. 697 e 699 cod. pen. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Invero, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'ad. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'ad. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020 Cc., PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279842 - 01. Nello stesso senso, anche Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, PG c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 281116 - 01). Non questo è all'evidenza il caso di specie, ove il ricorrente prospetta cit,ctitZ " z 03- elementi di fatto privi di auttrdi palese eccentricità tispettclal capo di imputazione. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il