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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12765/2026

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a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura in atti, domicilio digitale:avvocatibucofastosorazzano@lawpec.it- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 306/2025,depositata il 22/01/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/03/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6870/2025Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 12765/2026Data pubblicazione 05/05/20261. — [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. convenne ingiudizio, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., per sentire: a) accertare e dichiarare, ex art.67, comma 2, l.fall., l’inefficacia dell’atto di risoluzione consensuale del15.12.2012 relativo alla scrittura privata del 21.12.2009, avente adoggetto la vendita con riserva di proprietà di alcuni immobili; b) diconseguenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 72 e 73 l.fall., attesaanche l’avvenuta riconsegna dei beni immobili oggetto del contratto divendita con riserva di proprietà e della loro cessione a terzi,condannare la convenuta alla restituzione, in favore della curatela,degli importi versati alla stessa dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,pari a € 874.400,00, detratto l’equo compenso da determinarsi in corsodi causa o, qualora non si fosse ritenuta raggiunta la prova del suddettopagamento, condannare la stessa convenuta al pagamento, in favoredella curatela fallimentare, dell’importo di € 120.000,00, pari alladifferenza tra le otto rate versate, ammontanti a € 170.000,00, el’importo di € 50.000,00, quantificato a titolo di equo compenso; c) invia subordinata, accertare e dichiarare, ex art. 67, comma 2, l.fall.,l’inefficacia del pagamento effettuato in data 15.12.2012 dalla societàconvenuta alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in conseguenzadell’avvenuta risoluzione contrattuale, pari a € 120.000,00 (differenzatra le rate versate e l’equo compenso).1.1. — [OSCURATO:PERSONA] attore aveva premesso, a sostegno delladomanda, che: (a) la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con scritturaprivata del 21.12.2009 aveva stipulato con la [OSCURATO:PERSONA].r.l. un atto di compravendita immobiliare con riserva di proprietà,registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Caserta; (b) per la suddettacompravendita era stato pattuito il prezzo di € 850.000,00, oltre IVAal 20%, pari a € 170.000,00, per un totale complessivo di €1.020.000,00 da corrispondersi in quaranta rate mensili, dell’importodi € 21.250,00 ognuna; (c) dalla lettura del mastrino di contabilità dellaNumero registro generale 6870/2025Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 12765/2026Data pubblicazione 05/05/2026società fallita, inerente i rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,aperto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], risultavano effettuati in favore diquest’ultima pagamenti per complessivi € 853.150,00, per cui,considerando anche l’acconto versato al momento della sottoscrizionedella scrittura privata (non riportato nel mastrino), risultava versato,in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l’importo complessivo di€ 874.400,00, di cui € 700.000,00 a mezzo cessione del credito vantatoda [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti della società collegataera risolto concordemente tra le parti in data 15.12.2012, stante ilgrave inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che avevaversato solo otto rate rispetto a quelle pattuite, con la conseguenzache, ai sensi dell’art. 1526 c.c., una parte delle somme incassate erastata restituita alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., mentre la sommadi € 50.000,00 era stata trattenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.a titolo di lucro cessante; (e) pertanto, rientrando l’atto di risoluzionecontrattuale nel c.d.

“periodo sospetto”, in quanto effettuato sei mesiantecedenti l’iscrizione della domanda di concordato preventivo dellaAzienda [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nel [OSCURATO:PERSONA], in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], la curatela aveva chiesto dichiararsi anche l’inefficaciadella risoluzione contrattuale ex art. 67, comma 2, l.fall., essendo laEdicas [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a conoscenza dello stato di decozionedella società poi dichiarata fallita.2. — Con sentenza n. 1971/2021, il Tribunale di S. Maria CapuaVetere respinse la domanda di revocatoria della risoluzione delcontratto di compravendita del 21.12.2009, ma accolse la domanda direvocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall. dei pagamenti effettuati nei seimesi antecedenti il ricorso per concordato preventivo, e per l’effettocondannò la convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamentodell’importo di € 1.850,00 oltre accessori; accolse poi parzialmente ladomanda di restituzione ex art. 1526 c.c. delle rate di prezzo pagatedalla fallita e per l’effetto condannò la convenuta alla restituzionedell’importo di € 126.950,00 oltre accessori.Numero registro generale 6870/2025Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 12765/2026Data pubblicazione 05/05/20263. — Avverso la predetta sentenza propose appello il Fallimento,deducendo con unico motivo l’erroneità della motivazione nella partein cui aveva ritenuto non imputabile a corrispettivo dellacompravendita la cessione di credito di € 700.000,00 in favore dellacollegata [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto: (i) era circostanza noncontestata quella per cui nessun altro rapporto era intercorso tra leparti oltre quello di compravendita in oggetto, per cui non vi erano altrirapporti cui imputare la predetta cessione di credito; (ii) essendo lacessione del credito un contratto a forma libera, dimostrabile anche amezzo presunzioni, non era necessaria né la sua indicazione nella notaal bilancio, né la comunicazione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c.;(iii) non era ostativa a tale modalità di pagamento la previsione incontratto di un pagamento rateale, mentre la prova era comunque dataanche dal deposito dei mastrini di contabilità della fallita da cui eraemersa la contabilizzazione della cessione di € 700.000,00 a detrazionedell’operazione di acquisto.3.1. — La appellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eccepìl’infondatezza dell’unico motivo di appello, non essendo stata fornitanessuna prova della cessione del credito vantato verso la Fattorie delMatese s.r.l., e propose appello incidentale in relazione alle condanneal pagamento degli importi di € 126.950,00 e di € 1.850,00.4. — Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diNapoli ha rigettato sia l’appello principale proposto dal Fallimento, sial’appello incidentale di Edicas, confermando la sentenza di primo gradoe dichiarando compensate le spese di lite del grado di giudizio.4.1. — In particolare, per quanto qui ancora di interesse, la Corteterritoriale ha osservato che: (i) come correttamente motivato dalprimo giudice, nessuna prova vi era in atti dell’avvenuto “accordo” trale parti in ordine alla cessione del credito di € 700.000,00 vantato dallasocietà fallita nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., la cui provaavrebbe dovuto desumersi dalla sola annotazione nel mastrino dicontabilità della società fallita; (ii) nessun elemento di prova, neancheNumero registro generale 6870/2025Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 12765/2026Data pubblicazione 05/05/2026presuntiva, era stato fornito in ordine all’avvenuto accordo conl’appellata Edicas del pagamento dell’acquisto immobiliare a mezzo dicessione di credito, ed irrilevanti erano le considerazioni inerenti lacomunicazione o meno della cessione al debitore ceduto, la mancanzadi formalità per la cessione del credito, l’inesistenza di altri rapporti trale parti, essendo carente di prova l’elemento fondante della cessione dicredito, ovvero l’accordo intervenuto tra le parti in ordine al pagamentodi parte del corrispettivo a mezzo di cessione di credito, non desumibiledalla sua annotazione in un mastrino contabile di una sola delle parti.5. — La sentenza è stata impugnata dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo,cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. e degli artt. 1193, 1526 e 2697 c.c., nonché dell’art. 73l.fall.) il Fallimento ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.: i) la violazione del principio di non contestazionedi cui all’art. 115 c.p.c., per non avere la corte d’appello ritenuto provatiil pagamento del prezzo a mezzo atto di cessione del credito el’esistenza della stessa cessione; ii) la violazione dell’art. 1193 c.c. inpunto di imputazione del pagamento all’unica fattispecie costituente ilrapporto commerciale intercorso tra la società poi fallita e la [OSCURATO:SOCIETA].; iii) la violazione dell’art. 2697 c.c. in tema dionere probatorio e di vicinanza e disponibilità delle prove, per avere lacorte territoriale posto a carico della curatela fallimentare l’onere difornire la prova negativa dell’inesistenza di ulteriori rapporticommerciali tra le due società, ai quali imputare il pagamento delprezzo a mezzo cessione del credito, e della mancata imputazione delpagamento del prezzo a mezzo cessione del credito ad altra fattispecie,onere che doveva invece gravare su [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., laquale non vi aveva provveduto nel corso dei precedenti gradi diNumero registro generale 6870/2025Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 12765/2026Data pubblicazione 05/05/2026giudizio; iii) la conseguente non corretta quantificazione delle sommeche Edicas, detratto l’equo compenso dalla medesima determinato, eratenuta a restituire alla curatela fallimentare.2. — Il ricorso è fondato e va accolto.2.1. — Si discute, ancora in questa sede di legittimità, dellacorrettezza della decisione adottata dalla Corte partenopea in ordineall’accertamento dell’entità del credito restitutorio ex art. 1526 c.c., inseguito a scioglimento dal contratto di vendita con patto di riservatodominio, inadempiuto dal compratore in bonis poi dichiarato fallito (peravere questi pagato soltanto le prime otto rate del prezzo concordato).Come noto, ai sensi dell’art. 1526 c.c. il compratore deve restituire ilbene immobile e il venditore deve restituire le rate incassate, detrattol’equo compenso dovuto dal primo per il godimento del bene.Oggetto del contendere tra le parti è l’imputabilità o meno, a titolo dicorrispettivo della compravendita, della cessione del credito di €700.000,00 di cui si è detto in premessa, proprio al fine di stabilirel’entità del credito restitutorio previsto dall’art. 1526 c.c.La curatela fallimentare sostiene, sul punto, che detta cessione dicredito sarebbe intervenuta tra le parti proprio per estinguerel’obbligazione di pagamento dell’intero prezzo della compravenditaimmobiliare, e che quindi sarebbe da imputare al prezzo in ragionedella circostanza che tra le parti non sussistevano altri rapportiobbligatori; circostanza quest’ultima che, sempre secondo laprospettazione dalla curatela, non era stata neanche esplicitamentecontestata dalla convenuta e che dunque avrebbe dovuto essereconsiderata pacifica tra le parti.Sulla base di questa ricostruzione della intera vicenda negozialeintercorsa tra le parti, la curatela ha dunque richiesto la restituzionedel prezzo pagato dalla società in bonis al venditore ex art. 1526 c.c.,anche in riferimento all’entità del credito ceduto.Numero registro generale 6870/2025Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 12765/2026Data pubblicazione 05/05/20262.2. — Ritiene il Collegio che la doglianza sia fondata in relazionealla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c.Giova ricordare che, secondo i principi espressi in tema di prova delpagamento dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., ord. n. 14611del 2024), soltanto a fronte della comprovata esistenza di unpagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito conriferimento ad un determinato credito, l'onere della prova vienenuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che ilpagamento deve imputarsi ad un credito diverso (vedi anche, explurimis, Cass. n. 26275 del 2017; Cass. n. 27247 del 2023).In effetti, l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresentaun prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione delpagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragiond'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esaurientedel fatto estintivo (Cass. n. 2369 del 1994; Cass. n. 450 del 2020).2.3. — Ciò posto, risulta tuttavia non discutibile che la circostanzadell’intervenuta cessione del credito fosse stata già accertata dalgiudice di primo grado, con decisione peraltro neanche impugnata dallaparte a ciò interessata (e cioè da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), conla conseguenza che il “fatto storico” della cessione del credito non puòpiù essere messo qui in discussione.2.4. — Ne consegue ancora che, laddove la Corte territoriale haaffermato, peraltro in modo criptico e poco comprensibile, che sarebbemancata la prova dell’”accordo” tra le parti per il pagamento mediantecessione, erra, sia perché la cessione come negozio tra cedente ecessionario era stato dimostrato come “fatto storico” intervenuto tra leparti (ed accertato dal Tribunale con statuizione non impugnata), siaperché la Corte di appello ha comunque omesso di accertare, sulla basedella documentazione versata in atti, se tale credito fosse statoeffettivamente riscosso dalla cessionaria (la [OSCURATO:PERSONA].r.l., quale parte veditrice del contratto di vendita con riserva diproprietà), per gli effetti di cui all’art. 1198, primo comma, c.c.Numero registro generale 6870/2025Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 12765/2026Data pubblicazione 05/05/20262.5. — Un ulteriore errore commesso dalla Corte di merito,puntualmente denunciato dal Fallimento ricorrente come violazionedell’art. 2697 c.c., si riscontra laddove i giudici del gravame hannoaffermato che risultava irrilevante l’esistenza di altri rapporti tra leparti (che, peraltro, la stessa controricorrente aveva ammesso econfermato, v. pag. 17 del controricorso).La circostanza da ultimo ricordata è invece tutt’altro che irrilevante,posto che, per quanto sopra detto, in presenza, da un lato, delladimostrazione del pagamento da parte del debitore (qui intervenutotramite la cessione del credito) e, dall’altro, dell’esistenza di altrirapporti, l’onere della prova dell’imputabilità della cessione di creditoad altro rapporto intercorso tra le parti gravava sul creditore e, dunque,la mancanza di prova di ciò avrebbe dovuto ridondare in suo sfavoreex art. 2697 c.c.3. — Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnataed il rinvio alla Corte di appello per una nuova rilettura dell’interavicenda processuale alla luce dei principi e dei rilievi sopra svolti.

P.Q.MAccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa allaCorte di appello di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.3.2026La PresidentePaola Vella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura in atti, domicilio digitale:avvocatibucofastosorazzano@lawpec.it- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 306/2025,depositata il 22/01/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/03/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6870/2025Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 12765/2026Data pubblicazione 05/05/20261. — [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. convenne ingiudizio, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., per sentire: a) accertare e dichiarare, ex art.67, comma 2, l.fall., l’inefficacia dell’atto di risoluzione consensuale del15.12.2012 relativo alla scrittura privata del 21.12.2009, avente adoggetto la vendita con riserva di proprietà di alcuni immobili; b) diconseguenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 72 e 73 l.fall., attesaanche l’avvenuta riconsegna dei beni immobili oggetto del contratto divendita con riserva di proprietà e della loro cessione a terzi,condannare la convenuta alla restituzione, in favore della curatela,degli importi versati alla stessa dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,pari a € 874.400,00, detratto l’equo compenso da determinarsi in corsodi causa o, qualora non si fosse ritenuta raggiunta la prova del suddettopagamento, condannare la stessa convenuta al pagamento, in favoredella curatela fallimentare, dell’importo di € 120.000,00, pari alladifferenza tra le otto rate versate, ammontanti a € 170.000,00, el’importo di € 50.000,00, quantificato a titolo di equo compenso; c) invia subordinata, accertare e dichiarare, ex art. 67, comma 2, l.fall.,l’inefficacia del pagamento effettuato in data 15.12.2012 dalla societàconvenuta alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in conseguenzadell’avvenuta risoluzione contrattuale, pari a € 120.000,00 (differenzatra le rate versate e l’equo compenso).1.1. — [OSCURATO:PERSONA] attore aveva premesso, a sostegno delladomanda, che: (a) la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con scritturaprivata del 21.12.2009 aveva stipulato con la [OSCURATO:PERSONA].r.l. un atto di compravendita immobiliare con riserva di proprietà,registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Caserta; (b) per la suddettacompravendita era stato pattuito il prezzo di € 850.000,00, oltre IVAal 20%, pari a € 170.000,00, per un totale complessivo di €1.020.000,00 da corrispondersi in quaranta rate mensili, dell’importodi € 21.250,00 ognuna; (c) dalla lettura del mastrino di contabilità dellaNumero registro generale 6870/2025Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 12765/2026Data pubblicazione 05/05/2026società fallita, inerente i rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,aperto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], risultavano effettuati in favore diquest’ultima pagamenti per complessivi € 853.150,00, per cui,considerando anche l’acconto versato al momento della sottoscrizionedella scrittura privata (non riportato nel mastrino), risultava versato,in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l’importo complessivo di€ 874.400,00, di cui € 700.000,00 a mezzo cessione del credito vantatoda [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti della società collegataera risolto concordemente tra le parti in data 15.12.2012, stante ilgrave inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che avevaversato solo otto rate rispetto a quelle pattuite, con la conseguenzache, ai sensi dell’art. 1526 c.c., una parte delle somme incassate erastata restituita alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., mentre la sommadi € 50.000,00 era stata trattenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.a titolo di lucro cessante; (e) pertanto, rientrando l’atto di risoluzionecontrattuale nel c.d. “periodo sospetto”, in quanto effettuato sei mesiantecedenti l’iscrizione della domanda di concordato preventivo dellaAzienda [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nel [OSCURATO:PERSONA], in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], la curatela aveva chiesto dichiararsi anche l’inefficaciadella risoluzione contrattuale ex art. 67, comma 2, l.fall., essendo laEdicas [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a conoscenza dello stato di decozionedella società poi dichiarata fallita.2. — Con sentenza n. 1971/2021, il Tribunale di S. Maria CapuaVetere respinse la domanda di revocatoria della risoluzione delcontratto di compravendita del 21.12.2009, ma accolse la domanda direvocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall. dei pagamenti effettuati nei seimesi antecedenti il ricorso per concordato preventivo, e per l’effettocondannò la convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamentodell’importo di € 1.850,00 oltre accessori; accolse poi parzialmente ladomanda di restituzione ex art. 1526 c.c. delle rate di prezzo pagatedalla fallita e per l’effetto condannò la convenuta alla restituzionedell’importo di € 126.950,00 oltre accessori.Numero registro generale 6870/2025Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 12765/2026Data pubblicazione 05/05/20263. — Avverso la predetta sentenza propose appello il Fallimento,deducendo con unico motivo l’erroneità della motivazione nella partein cui aveva ritenuto non imputabile a corrispettivo dellacompravendita la cessione di credito di € 700.000,00 in favore dellacollegata [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto: (i) era circostanza noncontestata quella per cui nessun altro rapporto era intercorso tra leparti oltre quello di compravendita in oggetto, per cui non vi erano altrirapporti cui imputare la predetta cessione di credito; (ii) essendo lacessione del credito un contratto a forma libera, dimostrabile anche amezzo presunzioni, non era necessaria né la sua indicazione nella notaal bilancio, né la comunicazione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c.;(iii) non era ostativa a tale modalità di pagamento la previsione incontratto di un pagamento rateale, mentre la prova era comunque dataanche dal deposito dei mastrini di contabilità della fallita da cui eraemersa la contabilizzazione della cessione di € 700.000,00 a detrazionedell’operazione di acquisto.3.1. — La appellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eccepìl’infondatezza dell’unico motivo di appello, non essendo stata fornitanessuna prova della cessione del credito vantato verso la Fattorie delMatese s.r.l., e propose appello incidentale in relazione alle condanneal pagamento degli importi di € 126.950,00 e di € 1.850,00.4. — Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diNapoli ha rigettato sia l’appello principale proposto dal Fallimento, sial’appello incidentale di Edicas, confermando la sentenza di primo gradoe dichiarando compensate le spese di lite del grado di giudizio.4.1. — In particolare, per quanto qui ancora di interesse, la Corteterritoriale ha osservato che: (i) come correttamente motivato dalprimo giudice, nessuna prova vi era in atti dell’avvenuto “accordo” trale parti in ordine alla cessione del credito di € 700.000,00 vantato dallasocietà fallita nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., la cui provaavrebbe dovuto desumersi dalla sola annotazione nel mastrino dicontabilità della società fallita; (ii) nessun elemento di prova, neancheNumero registro generale 6870/2025Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 12765/2026Data pubblicazione 05/05/2026presuntiva, era stato fornito in ordine all’avvenuto accordo conl’appellata Edicas del pagamento dell’acquisto immobiliare a mezzo dicessione di credito, ed irrilevanti erano le considerazioni inerenti lacomunicazione o meno della cessione al debitore ceduto, la mancanzadi formalità per la cessione del credito, l’inesistenza di altri rapporti trale parti, essendo carente di prova l’elemento fondante della cessione dicredito, ovvero l’accordo intervenuto tra le parti in ordine al pagamentodi parte del corrispettivo a mezzo di cessione di credito, non desumibiledalla sua annotazione in un mastrino contabile di una sola delle parti.5. — La sentenza è stata impugnata dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo,cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. e degli artt. 1193, 1526 e 2697 c.c., nonché dell’art. 73l.fall.) il Fallimento ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.: i) la violazione del principio di non contestazionedi cui all’art. 115 c.p.c., per non avere la corte d’appello ritenuto provatiil pagamento del prezzo a mezzo atto di cessione del credito el’esistenza della stessa cessione; ii) la violazione dell’art. 1193 c.c. inpunto di imputazione del pagamento all’unica fattispecie costituente ilrapporto commerciale intercorso tra la società poi fallita e la [OSCURATO:SOCIETA].; iii) la violazione dell’art. 2697 c.c. in tema dionere probatorio e di vicinanza e disponibilità delle prove, per avere lacorte territoriale posto a carico della curatela fallimentare l’onere difornire la prova negativa dell’inesistenza di ulteriori rapporticommerciali tra le due società, ai quali imputare il pagamento delprezzo a mezzo cessione del credito, e della mancata imputazione delpagamento del prezzo a mezzo cessione del credito ad altra fattispecie,onere che doveva invece gravare su [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., laquale non vi aveva provveduto nel corso dei precedenti gradi diNumero registro generale 6870/2025Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 12765/2026Data pubblicazione 05/05/2026giudizio; iii) la conseguente non corretta quantificazione delle sommeche Edicas, detratto l’equo compenso dalla medesima determinato, eratenuta a restituire alla curatela fallimentare.2. — Il ricorso è fondato e va accolto.2.1. — Si discute, ancora in questa sede di legittimità, dellacorrettezza della decisione adottata dalla Corte partenopea in ordineall’accertamento dell’entità del credito restitutorio ex art. 1526 c.c., inseguito a scioglimento dal contratto di vendita con patto di riservatodominio, inadempiuto dal compratore in bonis poi dichiarato fallito (peravere questi pagato soltanto le prime otto rate del prezzo concordato).Come noto, ai sensi dell’art. 1526 c.c. il compratore deve restituire ilbene immobile e il venditore deve restituire le rate incassate, detrattol’equo compenso dovuto dal primo per il godimento del bene.Oggetto del contendere tra le parti è l’imputabilità o meno, a titolo dicorrispettivo della compravendita, della cessione del credito di €700.000,00 di cui si è detto in premessa, proprio al fine di stabilirel’entità del credito restitutorio previsto dall’art. 1526 c.c.La curatela fallimentare sostiene, sul punto, che detta cessione dicredito sarebbe intervenuta tra le parti proprio per estinguerel’obbligazione di pagamento dell’intero prezzo della compravenditaimmobiliare, e che quindi sarebbe da imputare al prezzo in ragionedella circostanza che tra le parti non sussistevano altri rapportiobbligatori; circostanza quest’ultima che, sempre secondo laprospettazione dalla curatela, non era stata neanche esplicitamentecontestata dalla convenuta e che dunque avrebbe dovuto essereconsiderata pacifica tra le parti.Sulla base di questa ricostruzione della intera vicenda negozialeintercorsa tra le parti, la curatela ha dunque richiesto la restituzionedel prezzo pagato dalla società in bonis al venditore ex art. 1526 c.c.,anche in riferimento all’entità del credito ceduto.Numero registro generale 6870/2025Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 12765/2026Data pubblicazione 05/05/20262.2. — Ritiene il Collegio che la doglianza sia fondata in relazionealla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c.Giova ricordare che, secondo i principi espressi in tema di prova delpagamento dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., ord. n. 14611del 2024), soltanto a fronte della comprovata esistenza di unpagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito conriferimento ad un determinato credito, l'onere della prova vienenuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che ilpagamento deve imputarsi ad un credito diverso (vedi anche, explurimis, Cass. n. 26275 del 2017; Cass. n. 27247 del 2023).In effetti, l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresentaun prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione delpagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragiond'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esaurientedel fatto estintivo (Cass. n. 2369 del 1994; Cass. n. 450 del 2020).2.3. — Ciò posto, risulta tuttavia non discutibile che la circostanzadell’intervenuta cessione del credito fosse stata già accertata dalgiudice di primo grado, con decisione peraltro neanche impugnata dallaparte a ciò interessata (e cioè da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), conla conseguenza che il “fatto storico” della cessione del credito non puòpiù essere messo qui in discussione.2.4. — Ne consegue ancora che, laddove la Corte territoriale haaffermato, peraltro in modo criptico e poco comprensibile, che sarebbemancata la prova dell’”accordo” tra le parti per il pagamento mediantecessione, erra, sia perché la cessione come negozio tra cedente ecessionario era stato dimostrato come “fatto storico” intervenuto tra leparti (ed accertato dal Tribunale con statuizione non impugnata), siaperché la Corte di appello ha comunque omesso di accertare, sulla basedella documentazione versata in atti, se tale credito fosse statoeffettivamente riscosso dalla cessionaria (la [OSCURATO:PERSONA].r.l., quale parte veditrice del contratto di vendita con riserva diproprietà), per gli effetti di cui all’art. 1198, primo comma, c.c.Numero registro generale 6870/2025Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 12765/2026Data pubblicazione 05/05/20262.5. — Un ulteriore errore commesso dalla Corte di merito,puntualmente denunciato dal Fallimento ricorrente come violazionedell’art. 2697 c.c., si riscontra laddove i giudici del gravame hannoaffermato che risultava irrilevante l’esistenza di altri rapporti tra leparti (che, peraltro, la stessa controricorrente aveva ammesso econfermato, v. pag. 17 del controricorso).La circostanza da ultimo ricordata è invece tutt’altro che irrilevante,posto che, per quanto sopra detto, in presenza, da un lato, delladimostrazione del pagamento da parte del debitore (qui intervenutotramite la cessione del credito) e, dall’altro, dell’esistenza di altrirapporti, l’onere della prova dell’imputabilità della cessione di creditoad altro rapporto intercorso tra le parti gravava sul creditore e, dunque,la mancanza di prova di ciò avrebbe dovuto ridondare in suo sfavoreex art. 2697 c.c.3. — Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnataed il rinvio alla Corte di appello per una nuova rilettura dell’interavicenda processuale alla luce dei principi e dei rilievi sopra svolti. P.Q.MAccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa allaCorte di appello di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.3.2026La PresidentePaola Vella
Sentenza Cassazione n. 12765/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris