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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 13246/2022

Testo disponibile della fonte

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 9494/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (con indirizzo PEC ai fini delle notifiche: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rmmailcert.avvocaturastato.it ) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 2449/06/19 depositata in data 06/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - il contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatogli per IRPEF e addizionali 2009; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello principale l'Ufficio mentre la contribuente proponeva impugnazione incidentale; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate, rigettando l'impugnazione incidentale del contribuente; - ricorre a questa Corte la sig. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione/falsa applicazione dell'art. 58 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR erroneamente ritenuto ammissibili documenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate che in quanto già nella sua sfera giuridica dovevano esser versati in atti in precedenza e la cui produzione in appello andava quindi dichiarata inammissibile; - il motivo è infondato; - il Collegio ritiene di aderire, dandovi continuità, all'orientamento di questa Corte secondo il quale (vedasi in termini la pronuncia Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14942 del 14/06/2013; seguita da Cass. n. 27774/2017 e n. 17921/2021) in tema di rettifica ed accertamento IVA ai fini delle imposte dirette, l'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, richiamato dall'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che opera un generale rinvio all'art. 1 del cit. d.P.R. n. 600), se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; in caso di contestazione, incombe all'Agenzia delle Entrate l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell'amministrazione Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 finanziaria, mentre la distribuzione dell'onere della prova non può subire eccezioni.

Pertanto, non è consentito al giudice tributario attivare d'ufficio poteri istruttori, in ragione del fatto che non sussiste l'impossibilità di una delle parti di acquisire i documenti in possesso dell'altra, mentre le parti possono sempre produrre, anche in appello, nuovi documenti nel rispetto del contraddittorio, ai sensi dell'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; - si è poi precisato in termini con riguardo all'onus probandi (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19190 del 17/07/2019) che in tema di avviso di accertamento, se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di c.d. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni; - il secondo motivo deduce l'erronea applicazione da parte della CTR del principio di soccombenza, per avere il giudice dell'appello erroneamente gravato il contribuente delle spese dei due gradi, a fronte della sua soccombenza solo in grado di appello; anche tal motivo non ha fondamento; - è costante l'affermazione nella giurisprudenza di questa Corte (si veda per tutte Cass. n. 13356/2021) secondo la quale "il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole" (conf.

Cass. n. 6369/2013); - il ricorso è quindi rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m.

Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 1.400,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 9494/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (con indirizzo PEC ai fini delle notifiche: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rmmailcert.avvocaturastato.it ) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 2449/06/19 depositata in data 06/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - il contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatogli per IRPEF e addizionali 2009; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello principale l'Ufficio mentre la contribuente proponeva impugnazione incidentale; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate, rigettando l'impugnazione incidentale del contribuente; - ricorre a questa Corte la sig. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione/falsa applicazione dell'art. 58 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR erroneamente ritenuto ammissibili documenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate che in quanto già nella sua sfera giuridica dovevano esser versati in atti in precedenza e la cui produzione in appello andava quindi dichiarata inammissibile; - il motivo è infondato; - il Collegio ritiene di aderire, dandovi continuità, all'orientamento di questa Corte secondo il quale (vedasi in termini la pronuncia Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14942 del 14/06/2013; seguita da Cass. n. 27774/2017 e n. 17921/2021) in tema di rettifica ed accertamento IVA ai fini delle imposte dirette, l'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, richiamato dall'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che opera un generale rinvio all'art. 1 del cit. d.P.R. n. 600), se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; in caso di contestazione, incombe all'Agenzia delle Entrate l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell'amministrazione Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 finanziaria, mentre la distribuzione dell'onere della prova non può subire eccezioni. Pertanto, non è consentito al giudice tributario attivare d'ufficio poteri istruttori, in ragione del fatto che non sussiste l'impossibilità di una delle parti di acquisire i documenti in possesso dell'altra, mentre le parti possono sempre produrre, anche in appello, nuovi documenti nel rispetto del contraddittorio, ai sensi dell'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; - si è poi precisato in termini con riguardo all'onus probandi (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19190 del 17/07/2019) che in tema di avviso di accertamento, se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di c.d. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni; - il secondo motivo deduce l'erronea applicazione da parte della CTR del principio di soccombenza, per avere il giudice dell'appello erroneamente gravato il contribuente delle spese dei due gradi, a fronte della sua soccombenza solo in grado di appello; anche tal motivo non ha fondamento; - è costante l'affermazione nella giurisprudenza di questa Corte (si veda per tutte Cass. n. 13356/2021) secondo la quale "il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole" (conf. Cass. n. 6369/2013); - il ricorso è quindi rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 1.400,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13,
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