CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18824/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che tutti i ricorsi, attinenti, sotto vari profili, al trattamento sanzionatorio come rideterminato dalla Corte d'appello di Bari, avendo gli imputati rinunciato ai motivi di impugnazione relativi alla affermazione di penale responsabilità (con la conseguente inammissibilità delle censure formulate su tale aspetto nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), sono manifestamente infondati, essendo volti a censurare valutazioni di merito dei giudici dell'impugnazione in ordine al trattamento sanzionatorio, di cui è stata fornita giustificazione con motivazione adeguata, non rivisitabile sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità. Considerato, in particolare, che la Corte d'appello di Bari del tutto correttamente non ha esaminato le censure in ordine alla mancata esclusione della recidiva a carico di [OSCURATO:PERSONA], oggetto del primo motivo dell'atto d'appello presentato nel suo interesse, in quanto espressamente rinunciato, con la conseguente formazione del giudicato su tale punto e la inammissibilità dei rilievi formulati su tale punto nel suo ricorso; ha illustrato il diverso trattamento sanzionatorio stabilito per Citarelli e [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che l'attività criminosa in materia di traffico di stupefacenti del primo non era cessata ma era proseguita fino alla esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti (allorquando era stato arrestato nella flagranza della detenzione di un non modesto quantitativo di sostanza stupefacente); ha spiegato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione a Marzulli e la misura dell'aumento di pena per la continuazione a carico dello stesso con la pendenza di altri procedimenti penali a suo carico per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e per quello di cui all'art. 73 del medesimo t.u. stupefacenti, dunque, in modo sufficiente, attraverso il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato; ha spiegato l'esclusione dell'assorbimento delle condotte di cui al capo 7) in quelle di cui al capo 5) richiesta da Dell'[OSCURATO:PERSONA] con la diversità di tali condotte, in quanto quelle di cui al capo 5) erano state realizzate dal solo Dell'Aglio, mentre quelle di cui al capo 7) da quest'ultimo in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 29 della sentenza impugnata); ha illustrato l'esclusione della qualificabilità delle condotte contestate a D'[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 con la rilevanza, la sistematicità e le caratteristiche della attività di spaccio svolta dal D'Addabbo, relativa a quantitativi di stupefacenti non modesti e svolta con un rilevante giro d'affari (v. pagg. 43 e 44 della sentenza). Rilevato che tali motivazioni sono state censurate in modo generico, privo di autentico confronto critico con gli argomenti considerati dalla Corte d'appello, e, soprattutto, censurando sul piano del merito le valutazioni di gravità delle condotte poste a fondamento della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, oltre che della esclusione della qualificabilità delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 1 p, L Ritenuto, pertanto, che tutti i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, stante il contenuto non consentito dei motivi ai quali sono stati affidati. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro