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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34115/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ttG.N. 12499/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto nei ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva, è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Considerato, invero, che, risulta logica ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto correttamente riconosciuta tale circostanza aggravante, alla luce dei due precedenti penali del ricorrente e della considerazione del fatto oggetto di giudizio espressivo di un'accresciuta pericolosità sociale del predetto; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ttG.N. 12499/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto nei ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva, è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Considerato, invero, che, risulta logica ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto correttamente riconosciuta tale circostanza aggravante, alla luce dei due precedenti penali del ricorrente e della considerazione del fatto oggetto di giudizio espressivo di un'accresciuta pericolosità sociale del predetto; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 34115/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris