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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 01768/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ietto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; r,3,-ninati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, all'esito di una complessiva esposizione del tutto generica e astratta, priva di un effettivo e immediato confronto critico con il tenore della decisione impugnata, mette cuscne terni ( il dolo sotteso alla calunnia contestata e l'attendibilità della persona offesa narrato) adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice Ci merito facendo anche puntuale riferimento al tenore della sentenza appellata (si veda il punto sulla attendibilità della persona offesa e della sua versione dei fatti nonche quello

2.4. soggettivo), alla luce di una complessiva ricostruzione logico-giuridica della -Vjd a giudizio che non risulta messa in crisi dalle censure esposte dal ricorso e dai Lavisarnenti probatori addotti, parimenti esposti in termini di inaccettabile genericità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. nen.

P.Q.M. uammssibte ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p:-ccesuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ietto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; r,3,-ninati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, all'esito di una complessiva esposizione del tutto generica e astratta, priva di un effettivo e immediato confronto critico con il tenore della decisione impugnata, mette cuscne terni ( il dolo sotteso alla calunnia contestata e l'attendibilità della persona offesa narrato) adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice Ci merito facendo anche puntuale riferimento al tenore della sentenza appellata (si veda il punto sulla attendibilità della persona offesa e della sua versione dei fatti nonche quello 2.4. soggettivo), alla luce di una complessiva ricostruzione logico-giuridica della -Vjd a giudizio che non risulta messa in crisi dalle censure esposte dal ricorso e dai Lavisarnenti probatori addotti, parimenti esposti in termini di inaccettabile genericità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. nen. P.Q.M. uammssibte ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p:-ccesuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022
Sentenza Cassazione n. 01768/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris